L’Ordine Provinciale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Torino (OMCeO) ha deliberato di costituirsi parte civile contro Durando. Questa la vicenda: una donna torinese di 53 anni è deceduta a causa di un melanoma curato con rimedi ispirati alla nuova medicina germanica di Hamer su indicazione del suo medico di famiglia e omeopata: Germana Durando.Sul caso la procura di Torino ha avviato un’inchiesta e l’OMCeO di Torino, non appena venuto a conoscenza dei fatti, ha aperto una procedura disciplinare.
"Stiamo aspettando che la magistratura ci fornisca gli atti dell’inchiesta penale, materiale necessario per valutare la condotta del medico - ha spiegato il Presidente dell’Ordine
Guido Giustetto in un’intervista rilasciata a
La Repubblica - ma per legge occorre, anche in un caso così grave e apparentemente lampante, attendere una pronuncia di un giudice prima di trarre le nostre valutazioni», precisando di aver già contattato la Durando «per chiederle di fornire le sue spiegazioni".
La Durando - si legge in una nota dell'Omceo torinese - "è accusata di omicidio colposo per aver impedito alla paziente l’iter diagnostico e terapeutico che sarebbe stato necessario sulla base delle più elementari scienze mediche (così indica la perizia di medicina legale della procura) e di soppressione di atto pubblico per la sparizione della cartella clinica. Il processo è previsto per l’estate".
Oggi, a indagini concluse, l’OMCeO di Torino chiarisce e ufficializza la propria posizione dichiarandosi parte civile contro l’imputata e fa luce sulle criticità di questa pratica alternativa priva di evidenza scientifica. L'OMCeO chiederà anche un risarcimento per il danno al decoro della Professione.
"Germana Durando - si legge ancora nella nota - praticando e diffondendo la nuova medicina germanica di Hamer, ha screditato l'immagine della professione con un ulteriore danno oltre a quello gravissimo recato alla paziente che è stata sottratta alle cure della medicina ufficiale e a trattamenti di riconosciuta efficacia".
"Le medicine non convenzionali - spiega
Guido Giustetto - sono complementari, non sostitutive, della medicina ufficiale: come stabilisce con chiarezza l'art. 15 del Codice di Deontologia Medica, il medico può farvi ricorso "nel rispetto del decoro e della dignità della professione. Il medico non deve sottrarre la persona assistita a trattamenti scientificamente fondati e di comprovata efficacia".
Per l'Ordine anche l'art. 13, a tal proposito, è molto chiaro: "Il medico non adotta né diffonde pratiche diagnostiche o terapeutiche delle quali non è resa disponibile idonea documentazione scientifica e clinica valutabile calla comunità professionale e dall'autorità competente". E ancora "Il medico non deve adottare né diffondere terapie segrete"".
Lorenzo Proia