Come funziona? Il cittadino che ritiene di averne diritto, quindi, deve chiedere al medico, al momento della prescrizione, di riportare la condizione di esenzione nella ricetta. Il medico prescrittore ricava il codice di esenzione dall’elenco nazionale degli esenti per reddito, fornito dall’Agenzia delle Entrate attraverso il portale del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).
Provvisoriamente, fino al 30 Aprile 2011 saranno comunque accettate entrambe le modalità. Dal 1° Maggio 2011, invece, saranno accettate esclusivamente le attestazioni riportate nella ricetta dal medico prescrittore. Le prescrizioni effettuate in data antecedente, con la vecchia modalità, sono valide.
Gli assistiti che non risultano inseriti nell’elenco nazionale degli esenti per reddito che ritengono di essere in possesso dei requisiti per avere diritto all’esenzione, dal 1° Aprile possono recarsi negli uffici distrettuali dell’Azienda Sanitaria di appartenenza per chiedere il rilascio di un 'certificato nominativo di esenzione per reddito'. Per ottenerlo è necessario presentare un’autocertificazione, che verrà verificata dalla ASL e dall’Agenzia delle Entrate.
Il diritto all’esenzione è riconosciuto sulla base del reddito dell’anno precedente. Le autocertificazioni presentate all’Azienda Sanitaria nel 2011 devono quindi basarsi sul reddito percepito nel 2010. Per le esenzioni legate alla situazione occupazionale, invece, si fa riferimento alla condizione di disoccupazione attuale.
Il certificato nominativo di esenzione per reddito ha validità annuale. Se, prima della scadenza del documento, vengono meno i requisiti del diritto all’esenzione attestata, il certificato non è più valido e non può quindi essere utilizzato. In questo caso deve essere informata tempestivamente la ASL di appartenenza.