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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Ex specializzandi. Cassazione apre a rimborsi anche a chi ha iniziato prima del 1983. Consulcesi: “Si rischia voragine per lo Stato”

immagine 10 settembre - L'associazione spiega che la sentenza “ha stabilito che i risarcimenti spettano anche a tutti i medici che ancora frequentavano corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982”. Di conseguenza “aumenta esponenzialmente la platea dei potenziali ricorrenti e quindi il rischio che l’esborso complessivo per lo Stato superi gli attuali 4 miliardi già stimati”. LA SENTENZA.
Lo Stato, dal 2010 ad oggi, ha già dovuto pagare oltre 2 miliardi di euro, sborsando più di 150 milioni solo negli ultimi mesi. Si tratta di una cifra destinata a crescere in modo esponenziale anche in virtù della recente sentenza della Cassazione (n. 17434/2015) del 2 settembre di quest’anno sulle borse di studio negate ai medici. Ad annunciarlo è Consulcesi, che rappresenta oltre 70mila ex specializzandi nei procedimenti davanti ai giudici.

“Con la sentenza n. 17434/2015 pubblicata il 2 settembre – spiega il presidente di Consulcesi, Massimo Tortorella – la Corte di Cassazione, rettificando espressamente il precedente negativo orientamento, in accoglimento delle nostre tesi, ha stabilito che i risarcimenti spettano anche a tutti i medici che ancora frequentavano corsi di specializzazione alla data del 31 dicembre 1982. Dunque potranno agire per ottenere i rimborsi anche tutti coloro hanno conseguito il diploma di specializzazione dopo tale data, indipendentemente dall’anno di iscrizione, godendo degli stessi diritti di quanti si sono iscritti dal primo gennaio 1983”.

“Nello specifico – spiegano i legali Consulcesi – la sentenza della Cassazione sostiene infatti che l’esclusione degli “ante 1 gennaio 1983” non trova alcun riscontro nelle direttive comunitarie in materia e si pone in aperto contrasto con il principio comunitario della c.d. applicazione retroattiva e completa delle misure di attuazione della norma comunitaria. Pertanto la limitazione introdotta si qualifica come un comportamento antigiuridico nell’ambito dell’ordinamento comunitario. Essendo il rapporto del medico un rapporto di durata, nell’ambito del diritto interno trova applicazione il principio secondo cui la norma giuridica sopravvenuta disciplina completamente il rapporto in corso, allorché, sebbene sorto anteriormente, non abbia ancora esaurito i suoi effetti”.

Le conseguenze di questa sentenza, sottolinea Consulcesi, sono importanti perché aumenta esponenzialmente la platea dei potenziali ricorrenti e quindi il rischio che l’esborso complessivo per lo Stato superi gli attuali 4 miliardi già stimati. Un motivo in più per accelerare l’iter parlamentare dei tre Ddl attualmente in discussione che propongono un accordo transattivo, valido per chi avrà precedentemente presentato ricorso. L’accordo transattivo – chiosa Tortorella – rappresenta senza dubbio la strada migliore per tutelare correttamente i medici danneggiati e, allo stesso tempo, salvaguardare le finanze pubbliche. Si tratta di riconoscere un diritto certo e, dall’altra parte, di contribuire alla riduzione degli sprechi che sta perseguendo il governo”.
10 settembre 2015
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