“La linea clinica e quella assistenziale non possono essere separate”. Per questo il Tar del Lazio ha annullato, con la sentenza n.6513 del 6 maggio 2015, il Decreto del Commissario ad Acta della Regione Lazio n. 259 del 6.08.2014, concernente “Approvazione dell’Atto di indirizzo per l’adozione dell’Atto di autonomia aziendale delle aziende sanitarie della regione Lazio”, nella parte in cui la separazione della linea clinica, la cui direzione è affidata ai dipartimenti a direzione clinica, da quella assistenziale, il cui governo il decreto affidava alle UUOO delle professioni sanitarie.
I giudici, infatti, accogliendo il ricorso dell’Anaao Assomed del Lazio conto il decreto, sostengono come “l’organizzazione del personale infermieristico affidata alla relativa autonoma dirigenza verrebbe a generare una confusione di ruolo e di responsabilità che andrà a discapito del malato, atteso che ‘il paziente, infatti, pure essendo sotto la responsabilità del medico dell’Uo di appartenenza potrebbe non ricevere disposizioni da quest’ultimo ma dal dirigente delle professioni sanitarie a prescindere dal medico che lo ha in cura e di cui è responsabile”.
Per il Tar, dunque, la separazione di clinica e assistenza, “in assenza di norme che raccordano armonicamente lo svolgimento delle due attività”, è foriera delle disfunzioni denunciate” dall’Anaao.
Non solo. I giudici ritengono che “la contestata autonomia risulta essere in contrasto…con l’art.15, c.6 del DLgs 502/92 che stabilisce che ai Dirigenti con incarico di struttura complessa (medici) sono attribuite…funzioni di direzione della struttura, da attuarsi….anche mediante direttive a tutto il personale operante in essa…per realizzare l’appropriatezza degli interventi con finalità preventive, diagnostiche, terapeutiche e riabilitative, attuati nella struttura a loro affidata.”.
Il TAR ritiene che anche la normativa contrattuale confermi appieno tale impianto giuridico e che pertanto la regione debba radicalmente modificare l’impianto previsto.
Rilevata inoltre dai giudici amministrativi l’illegittimità delle procedure concorsuali previste per la copertura dei posti di dirigente delle professioni sanitarie, stabilendo che comunque per ricoprire incarichi di struttura necessiti acquisire i medesimi titoli di carriera e di anzianità previsti dalla normativa concorsuale in vigore per la dirigenza ed in particolare il possesso di un pregresso servizio nella qualifica dirigenziale di almeno cinque anni.
Ma la sentenza del Tar Lazio è anche interessante sotto un altro profilo. E' infatti la prima a considerare ai fini giurisprudenziali il comma 566 della legge di stabilità, che viene preso dai giudici a ulteriore supporto per la loro tesi sull'illegittimità della separazione delle responsabilità tra attività clinica e assistenziale. Un "primo passo" verso "una corretta interpretazione" di quel comma, secondo il segretario regionale dell'Anaao Assomed, Guido Coen Tirelli. Tuttavia, per Coen Tirelli le parole dei giudici amministrativi "non sciolgono il nodo e i dubbi sul comma 566, che "va affrontato in un tavolo al quale dovranno sedere anche gli operatori. Io non sono contrario al confronto con le professioni sanitarie, ma bisogna discutere e ragionale. Sicuramente bisogna il legislatore non può e non deve continuare a legiferare senza alcun confronto con chi poi dovrà lavorare seguendo quelle direttive", ha detto Coen Tirelli.
“Alla luce della sentenza del TAR Lazio – osserva l’Anaao - la Regione dovrà quindi rivedere le disposizioni del Decreto nella parte relativa alla previsione dei nuovi servizi, eliminando la attuale netta separazione tra linea clinica e linea assistenziale, riconducendo la responsabilità complessiva, anche del personale del comparto, ai Direttori medici di Struttura complessa, rivedendo nel senso indicato dalla legge e dai CCNL le funzioni da assegnare ai dirigenti delle professioni. In tal senso non trova base giuridica la previsione di Dipartimenti preposti alla linea assistenziale. Gli appartenenti alla professione dovranno accedere all’esercizio delle previste funzioni dirigenziali con procedure concorsuali legittime in termini di corrispondenza tra requisiti di accesso e tipologia di incarico attribuibile”.
Ma il segretario regionale dell’Anaao Tirelli, auspica che la sentenza del Tar abbia anche un’altra conseguenza, cioè che “induca il Presidente della Regione a recuperare il metodo del dialogo costruttivo con le Organizzazioni Sindacali mediche e ad imporre alle Direzioni regionali un metodo di rigorosa legittimità nella costruzione dei provvedimenti normativi e di riordino del Servizio Sanitario Regionale”.