"L’articolo 132, paragrafo 1, lettera g), della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essere interpretato nel senso che né il personale infermieristico, munito di diploma di Stato, che fornisce i propri servizi direttamente a persone bisognose di cure, né una società di somministrazione di lavoro a tempo determinato che mette tale personale a disposizione degli istituti riconosciuti come aventi carattere sociale, rientrano nella nozione di «organismi riconosciuti come aventi carattere sociale» contenuta in tale disposizione".
Quindi niente esenzione Iva per questti soggetti. Lo ha chiarito una recente sentenza della Corte di Giustizia Europea intervenuta in un contenzioso tra una società fornitrice di manodopera tedesca e l'amministrazione finanziaria del Paese. Tutto inizia nel 2010 quando una società tedesca fornitrice di manodopera mette a disposizione il personale infermieristico alle sue dipendenze, ossia infermieri e infermieri geriatrici, a istituti di cura e a prestatori di cure a domicilio. Dal punto di vista organizzativo, i dipendenti della società erano inseriti negli istituti di cura di cui trattasi. Essi fornivano servizi infermieristici su incarico di tali istituti ed erano quindi subordinati ai medesimi. Anche il controllo gerarchico e tecnico dell’attività dei lavoratori somministrati rientrava negli obblighi dei suddetti istituti di cura.
Il problema nasce quando questi lavoratori vengono assoggettati al regime Iva, decisione contro cui ricorre la società tedesca fornitrice di manodopera. Dopo vari gradi di giudizio il caso arriva appunto alla Corte di Giustizia Europea che dà torto alla società chiarendo che le sue prestazioni di manodopera non possono essere in alcun modo assimilate a funzioni di carattere sociale e quindi esentate dall’Iva.