E’ stato accolto dal Tar del Lazio la richiesta di decreto cautelare sulle scuole di specializzazione in merito all’assegnazione alla sede di prima opzione. “A prescindere dalle irregolarità nello svolgimento del concorso - commentano gli Avvocati
Francesco Caronia e
Giuseppe Pinelli che hanno presentato il ricorso – si deve evidenziare che Il Tar ha sospeso gli atti impugnati nella parte in cui non si prevede per il candidato specializzando la possibilità di 'congelare' il proprio posto, impedendo la decadenza dalla sede di prima opzione, che le potrebbe essere assegnata a seguito dello scorrimento della graduatoria in relazione al punteggio riportato”.
I due avvocati chiariscono che “il pregiudizio della ricorrente si è concretizzato nel fatto che l’assegnazione della sede universitaria di specializzazione sta avvenendo in modo del tutto casuale e prescindendo dall’ordine di preferenza indicato nella domanda, così legata esclusivamente alla velocità dello scorrimento nelle sedi prescelte. In sostanza, la mera casualità si manifesta nella preminenza della velocità di scorrimento che governa il meccanismo che in concreto è stato attuato nel concorso”.
“Nel momento in cui - aggiungono gli avvocati - venisse accettata l’assegnazione presso la sede assegnata dal portale (Perugia), potrebbe verosimilmente avvenire che, nella sede prescelta quale prima opzione (Roma Tor Vergata), venga assegnato uno specializzando con un punteggio più basso della ricorrente, e ciò solo per la fortuna di aver scelto opzioni di graduatoria diverse e con scorrimenti più o meno lenti tali da posticipare l’assegnazione della sede”.
In particolare, il decreto cautelare emesso dal Tar del Lazio ha sospeso gli atti impugnati, e nella specie la “graduatoria unica del concorso per l’ammissione alle scuole di specializzazione in Medicina a.a. 2013/2014, pubblicata in data 5 novembre 2014 sul sito www.scuole-specializzazione.miur.it” e il “provvedimento non conosciuto con il quale il portale Universitaly, come gestito dal Cineca per conto del Miur, nonostante siano ancora in corso gli scorrimenti per essere ammessi alle scuole di specializzazione medica di cui al D.M. 8 agosto 2014 n. 612, non consente di permanere nelle specifiche graduatorie di scuola da cui non si è decaduti e si è in posizione di attesa”, “nella parte in cui impongono alla ricorrente l’iscrizione presso la scuola di specializzazione dell’Università di Perugia con conseguente decadenza dalla sede di prima opzione, costituita dalla scuola dell’Università di Roma Tor Vergata, alla quale l’interessata potrebbe essere assegnata a seguito di scorrimento della graduatoria”.
Tale provvisoria sospensione ha effetti nei confronti (degli scorrimenti lesivi) della posizione della ricorrente e fino alla sua conferma in sede di udienza collegiale del 29/01/2015, e consente di “congelare” in suo favore la possibilità di preservare la propria scelta con riferimento alla sede di prima opzione.
Ritengono necessario i legali inoltre precisare che “tale decreto fa seguito ad altro decreto conseguito da altra difesa a metà dicembre che ha riguardato il congelamento dell’ammissione alla scuola, e nel caso che ci occupa invece riguarda l’assegnazione alla sede prescelta, che non può risultare determinata dal caso e aleatoria e slegata dal merito”.