La legge di stabilità 2015 – n. 190 del 23 dicembre 2014, ai commi 254, 255 e 256 riferiti alle materie del pubblico impiego, pone diverse novità sullo scenario che si dovrebbe aprire in rapporto alla liberalizzazione dei vincoli e congelamento dei fondi contrattuali e di altre materie collegate.
In particolare, con le norme riportate nei predetti commi, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti alcune materie di cui all’art. 9 del d.l. 78/2010 come convertito in legge 122/2010 e successive modificazioni con il DPR 122/2013 e la legge 147/2013, e precisamente:
• il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1);
• la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
• l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
• le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).
Soprattutto le progressioni nelle fasce economiche costituirebbero una svolta in assenza del rinnovo contrattuale.
Si riportano integralmente i commi 254, 255 e 256 della legge di stabilità 2015 con la nostra analisi e commento:
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comma 254: “All’art. 9, comma 17, secondo periodo, del d.l. 78/2010 convertito con modificazione nella legge 122/2010 e successive modificazioni, le parole “negli anni 2013 e 2014” sono sostituite dalle seguenti “negli anni 2013,2014 e 2015”.
Il comma 254 proroga al 31.12.2005 il blocco economico della contrattazione con la possibilità dei rinnovi contrattuali solo per la parte normativa. Tale blocco era stato già previsto dalla l. 122/2010 e successivamente dal DPR 122/2013 (art. 1 comma 1 lettera c) e dal comma 453 della legge 147/2013:
a) con il comma 17 dell’art. 9 della legge 122/2010 veniva stabilito che non si dava luogo, senza possibilità di recupero, alle procedure contrattuali e negoziali relative al triennio 2010-2012 per i dipendenti del pubblico impiego;
b) con il DPR 122/2013 all’art. 1 comma 1 lettera c), veniva stabilito che “si da luogo, alle procedure contrattuali e negoziali ricadenti negli anni 2013-2014 del personale dipendente delle amministrazioni pubbliche per la sola parte normativa e senza possibilità di recupero per la parte economica” ;
c) con il comma 453 della legge 147/2013 veniva stabilito che non si dava luogo al rinnovo dei contratti collettivi nazionali di lavoro del pubblico impiego nel biennio 2013/2014.
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comma 255: “ All’art. 1, comma 452, della l. 147/2013, le parole “per gli anni 2015-2017” sono sostituite dalle seguenti “per gli anni 2015-2018”.
Il comma 255 proroga al 2018 l’indennità di vacanza contrattuale. Riprende, in effetti, quanto sancito:
• dal dL n. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e cioè l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale prevista dalla legge 203/2008 a decorrere dal 2010, senza alcun indennità da corrispondere in luogo del mancato rinnovo dei CCNL per il triennio 2010/2012. Questa previsione comprende ovviamente anche “la tutela retributiva” prevista dall’articolo 47 bis del DLgs n. 165/2001;
• dal DPR n. 122/2013 art. 1 comma 1 lettera d) che bloccava la predetta indennità di vacanza contrattuale per il biennio 2013/2014.
• dal comma 452 della legge 147/2013 che stabiliva che la indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2015/2017 “da computare quale anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti all'atto del rinnovo contrattuale” sia quella in godimento da parte dei dipendenti pubblici alla data del 31 dicembre 2013.
Di conseguenza, come già avvenuto per il triennio 2010/2012, anche per il periodo compreso tra il 2013 ed il 2018 non è consentita la erogazione di indennità di vacanza contrattuale.
• comma 256: ” Le disposizioni recate dall’art. 9, comma 21, primo e secondo periodo, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazione dalla legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall’art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013, sono ulteriormente prorogate fino al 31.12.2015. Resta ferma l’inapplicabilità delle disposizioni di cui al citato articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo, al personale di cui alla legge 19 febbraio 1981, n.27”.
Il comma 256 riprende le disposizioni recate dall’articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 e precisamente:
• art. 9 comma 21 primo e secondo periodo: disposizioni per il personale non contrattualizzato di cui all’art. 3 del d.l.vo 165/2001 - personale in regime di diritto pubblico – e quindi non interessa quello contrattualizzato come i dipendenti del Servizio Sanitario Nazionale, gli Enti Locali e Regioni, Parastato, scuola, ecc.;
Le predette disposizioni (articolo 9, comma 21, primo e secondo periodo del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010, così come prorogate fino al 31.12.2014 dall’art. 1, comma 1, lettera a), del DPR 122/2013) a norma del comma 3 dell’art. 21 – pubblico impiego – del d.d.l. stabilità 2015, sono ulteriormente prorogate al 31.12.2015.
L’art. 1 comma 1 lettera a) del DPR 122/2013 prevede che:
a) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 1 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ( per gli anni 2011-2013 il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, ivi compreso il trattamento accessorio, non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l’anno 2010 ) sono prorogate sino al 31.12.2014.
In sintesi, il trattamento economico individuale del dipendente non può superare quello in godimento nell’anno 2010. Tale principio non si applica alle indennità che sono direttamente legate allo svolgimento di attività ed al cambio di profilo professionale e/o dei compiti assegnati, per cui il conferimento ex novo di una posizione organizzativa non rientra in tale ambito, così come gli aumenti nelle indennità di produttività, turno, rischio, specifiche responsabilità etc..;
b) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nella parte vigente, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013 (trattasi di riduzione indennità ai dipendenti ministeriali) sono prorogate sino al 31.12.2014;
c) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 2-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ( a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31.12.2013, l’ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale (fondi contrattuali a livello di contrattazione integrativa aziendale) non può superare il corrispondente importo dell’anno 2010 ed è comunque automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio) sono prorogate sino al 31.12.2014;
d) le disposizioni recate dall'articolo 9, comma 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, ( per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte – passaggi di fascia per il comparto sanità e aumento indennità di posizione dopo il 5° anno di servizio per l’area della dirigenza, ecc. - negli anni dal 2011 al 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici) sono prorogate fino al 31 dicembre 2014.
In definitiva, gli interventi contenuti nell’art. 9 del d.l. 78/2010 convertito nella legge 122/2010 commi 1, 2, 2-bis e parte del comma 21 non sono stati prorogati al 31.12.2015 e dunque, come abbiamo detto, tornano ad essere liberi da vincoli e congelamenti le materie:
• il tetto del trattamento ordinariamente spettante al dipendente (comma 1),;
• la definizione del trattamento economico complessivo del dirigente rispetto al predecessore (comma 2);
• l’ammontare dei fondi per il trattamento accessorio (comma 2-bis);
• le progressioni di carriera comunque denominate (comma 21).
Giuseppe Carbone
FIALS (Federazione Italiana Autonoma Lavoratori Sanità)