Alla luce di quanto accaduto in seguito alla vicenda Marlia, in un
documento, la Società italiana di radiologia medica (Sirm) e il Sindacato nazionale area radiologica (Snr) hanno ritenuto necessario fornire ai radiologi delle informazioni e modalità comportamentali per la gestione di alcune attività radiologiche in assenza del Medico Radiologo. Vengono prese qui in considerazione solo le “pratiche radiologiche clinicamente sperimentate” per le quali è sufficiente la giustificazione dell’esame da parte del solo medico prescrivente.
In premessa viene spiegato come secondo Sirm e Snr, per le attività radiologiche ambulatoriali, svolte sul territorio, sia da loro considerata necessaria la presenza del Medico Radiologo e che questa non possa essere surrogata per mere esigenze economiche dal solo Tsrm. Al contrario il Radiologo può operare da solo, rimanendo il responsabile dell’intera prestazione, o con l’ausilio di altre figure professionali.
Nel documento si passa poi ad elencare le condizioni in cui è giustificata la telegestione, quelle che sono le responsabilità dello specialista di area radiologica e quelle che sono le responsabilità del Tsrm. Si conclude spiegando l'importanza del consenso informato da parte del paziente.