La consulenza giuridica
901-3/2014 resa nota di recente dalla Direzione Regionale del Piemonte dell’Agenzia delle Entrate ha fornito una soluzione interpretativa su come gestire il regime di vantaggio dei Super-Minimi e la borsa di studio. E’ quanto sottolinea una nota della Fimmg Formazione.
I compensi percepiti durante il corso di formazione specifica “sono inquadrati – spiega la nota - come previsto dall’articolo 50, comma1, lettera c, come redditi assimilati a lavoro dipendente (quadro RC del modello Unico)”.
Secondo l’interpretazione presa in considerazione, percepire redditi di lavoro dipendente o ad essi assimilato, “non pregiudica la permanenza nel regime agevolato (circolare 17/E del 2012) e soprattutto tali redditi non vanno a sommarsi a quelli libero-professionali. Va specificato però che i 30.000 euro vanno riferiti all’anno solare, ovvero se la Partita Iva non viene aperta a gennaio, vanno considerati 2.500 euro per il numero di mesi”. L’agevolazione consiste infatti “nell’esentare dall’Irpef il reddito libero professionale percepito e di applicare un sostituto d’imposta pari al 5%. L’Irpef verrà invece applicata sul reddito assimilabile a dipendente.
Federico Renzulli, componente commissione Fisco Fimmg, ha osservato: "Questo parere assume importanza perché, oltre a fornire informazioni utili per la corretta applicazione della tassazione agevolata al 5% sul reddito, indirettamente chiarisce il rapporto tra il compenso percepito con la borsa di studio e il reddito libero professionale. Spesso ci siamo trovati a dover dare risposte su quesiti simili oltre che far fronte alla disinformazione che porta alcuni corsisti a chiudere partita Iva perdendo talvolta agevolazioni legatie all'avvio della professione".