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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Farmacisti. Nuove opportunità di lavoro con la Direttiva Ue

immagine 27 febbraio - Il reciproco riconoscimento delle qualifiche e l’introduzione della tessera professionale europea faciliterà la libera circolazione, creando nuove opportunità di occupazione. E' solo una delle novità per i farmacisti contenute nella nuova normativa europea e sintetizzate in una circolare da Federfarma.
Si apre una nuova era per i farmacisti italiani ed europei. Con la pubblicazione della Direttiva 2013/55 l’Unione Europea ha infatti portato a termine l’aggiornamento delle regole sul reciproco riconoscimento della qualifica professionale di farmacista e, di conseguenza, il pieno diritto alla libera circolazione all’interno dell’UE. La Direttiva, in realtà, non riguarda soltanto la professione di farmacista ma tutte le professioni sanitarie regolamentate e la professione di architetto. Ma le novità per i farmacisti sono molte e importanti. Per questo Federfarma ha deciso di riassumere i contenuti della direttiva in una nota volta a sottolineare tutte le novità per la professione di farmacista. Sottolineando, in particolare, come “il risultato maggiore” riguardi “l’allargamento della norma che enumera le diverse attività professionali del farmacista. Tale lista non è, ovviamente, da considerare esaustiva, ma rappresenta la base comune delle attività del farmacista in tutta Europa, base che, ovviamente, ogni Paese è libero di allargare con i contenuti più diversi, tenendo conto delle peculiarità storico-culturali di ogni singolo Paese”, afferma Federfarma.

L’elenco di attività che il farmacista esercita nella sua ordinaria pratica professionale è contenuto nel nuovo art. 45.2 che, come detto, modifica le competenze professionali della categoria fissate nel 1985. “Da sottolineare – secondo Federfarma - come quasi tutte le modifiche apportate riguardino essenzialmente l’attività di farmacista in farmacia”.

La prima modifica riguarda il nuovo punto e) (le nuove locuzioni sono evidenziate in corsivo):
e) approvvigionamento, preparazione, controllo, immagazzinamento, distribuzione e consegna di medicinali sicuri e di qualità nelle farmacie aperte al pubblico.

Anche il nuovo punto g), relativo alle attività di consiglio, è stato così modificato:
g) diffusione di informazioni e di consigli nel settore dei medicinali in quanto tali, compreso il loro uso corretto.

Ma la parte sostanziale delle modifiche, che riconoscono l’evoluzione sostanziale dell’attività di farmacista in farmacia, è contenuta nei tre nuovi punti h,i,j.
h) segnalazione alle autorità competenti degli effetti indesiderati dei prodotti farmaceutici (in questo caso, ovviamente, la nuova locuzione riguarda anche i farmacisti ospedalieri ndr);
i) accompagnamento personalizzato dei pazienti che praticano l’automedicazione;
j) contributo a campagne istituzionali di sanità pubblica.

Per quanto concerne, invece, le misure per garantire il pieno diritto alla libera circolazione, la novità sostanziale della Direttiva riguarda l’introduzione della tessera professionale europea che potrà permettere, a chi lo richiederà, di usufruire di un processo semplificato di riconoscimento (art. 4 bis).

“Tale tessera – spiega Federfarma - consta di un certificato elettronico che attesti il soddisfacimento di tutte le condizioni necessarie al fine di fornire l’attività professionale di farmacista in qualsiasi Paese UE, sia su base temporanea o occasionale, sia ai fini dello stabilimento nello Stato ospitante”. La tessera è concessa, su richiesta del farmacista, dall’Autorità competente del proprio Stato membro entro 1 mese dalla dichiarazione di ricezione di tutti i documenti (massimo 1 settimana per accusare ricevuta dell’inoltro da parte del professionista).

Lo Stato membro ospitante ha, a sua volta, 1 mese, con la regola del silenzio/assenso (con possibile proroga giustificata per non più di 4 settimane), per rilasciare la tessera professionale europea.  In caso di dubbi, lo Stato ospitante può chiedere ulteriori informazioni o l’invio di copie certificate di documenti. Pertanto, l’intero processo per la concessione della tessera professionale non potrà durare più di 95 giorni.

Le Autorità dello Stato d’origine devono anche aggiornare tempestivamente le informazioni contenute nella tessera relativamente ad azioni disciplinari o sanzioni penali subite dal professionista.

Ma non tutte le professioni regolamentate dalla Direttiva potranno usufruire della tessera professionale, in quanto vi sono tre condizioni da soddisfare per entrare nel novero delle professioni prescelte dalla Commissione UE tramite una futura Direttiva di esecuzione: l’esistenza di una significativa mobilità intraeuropea, sia presente che potenziale; la manifestazione d’interesse da parte della categoria; la regolamentazione uniforme di titoli accademici e formazione in un numero significativo di Stati.

“La terza condizione è ovviamente soddisfatta dalla qualifica di farmacista”, osserva Federfarma, che spiega come la seconda condizione “è stata soddisfatta grazie alla decisione, votata a maggioranza (con il voto favorevole di Federfarma e FOFI), nel corso dell’Assemblea generale del PGEU (la Federazione dei farmacisti europei, ndr) del 13 Novembre 2013”. Quanto alla prima condizione, “il suo soddisfacimento dovrà essere deciso dalla Commissione europea, sentiti gli Stati membri, ma tutto fa pensare ad una decisione positiva dell’Esecutivo comunitario, che ha sempre dichiarato di voler far utilizzare la tessera professionale UE al maggior numero di professioni possibile”.

La Direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 18 Gennaio 2016.
27 febbraio 2014
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