Una nuova pronuncia della magistratura potrebbe chiudere definitivamente un’annosa querelle tra la figura del massofisioterapista e quella del fisioterapista.
Il Consiglio di Stato, respingendo un ricorso del sindacato dei massofisioterapisti Simmas e di una scuola di formazione contro una delibera della Campania che escludeva i massofisioterapistidal novero delle figure professionali richieste ai presidi di assistenza specialistica ambulatoriale ai fini dell’accreditamento, ha effettuato una lunga disamina giuridico-giurisprudenziale concludendo che “la figura del massofisioterapista, il quale abbia conseguito un titolo di formazione regionale, ben può rientrare nel novero degli operatori di interesse sanitario, con funzioni ausiliarie, ma non può in alcun modo essere ricompreso nell’ambito delle professioni sanitarie”.
E conseguentemente che “l’unica professione sanitaria legittimata a fornire, nella loro completezza e con la dovuta formazione universitaria, tali composite prestazioni riabilitative (ndr. Il riferimento è al pacchetto di prestazioni riabilitative previsto dalla delibera campana) è quella del fisioterapista”.
Ma sempre il Consiglio di Stato chiarisce come, “Il decreto (della Campania, ndr) non incide affatto sul contenuto delle prestazioni che i massofisioterapisti possono continuare a svolgere liberamente, nell’ambito della propria attività professionale di operatori sanitari. Né giova replicare che, in questo modo, il decreto ne avrebbe soppresso la figura, posto che esso, per le ragioni sopra espresse, ha inteso solo rideterminare l’accreditamento per l’esecuzione dei pacchetti prestazionali in un’ottica di contenimento della spesa pubblica sanitaria, non certo precludendo loro di esercitare la loro attività in altri ambiti”.
E ancora come “Il decreto commissariale non impedisce certo ai massofisioterapisti di poter svolgere la loro attività libero-professionale in Campania né crea una disparità di trattamento rispetto ai massofisioterapisti che operano in altre Regioni, posto che esso si è limitato, esclusivamente, ad eliminare la prestazione della riabilitazione motoria a domicilio, in quanto non inclusa tra i LEA, e a determinare i requisiti minimi di personale per il calcolo della capacità operativa massima delle strutture autorizzate ed accreditate per l’erogazione dei pacchetti prestazionali, prevedendo le uniche figure professionali sanitarie riconosciute dalla normativa statale di riferimento e, cioè, i fisioterapisti e i logopedisti”.