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QS Edizioni - martedì 24 dicembre 2024

Lavoro e Professioni

Libera professione e deroga al vincolo di esclusività, per chi lavora nel pubblico è davvero possibile entrare anche nel settore privato?

di Gloria Frezza
immagine 21 ottobre - Ad oltre un anno e mezzo dal Decreto Bollette, che ha promulgato la deroga al vincolo di esclusività per i lavoratori del SSN fino a fine 2025, quanti sanitari si sono avvicinati anche alla libera professione? Spesso i “no” arrivano proprio dalle Aziende Sanitarie. Ne parliamo con l’avvocato Del Rio (Consulcesi & Partners). Il prossimo 6 novembre alle 12.30, il webinar gratuito Consulcesi Club

Con il Decreto bollette (Dl 30/03/2023, n. 34) è stata ulteriormente prorogata, fino al 31 dicembre 2025, la possibilità per tutti i professionisti sanitari impiegati dal Servizio sanitario nazionale, di svolgere concomitante attività libero professionale privata, purché ciò avvenga al di fuori dell’orario di servizio.

Il decreto bollette ha inoltre eliminato il limite del monte ore (otto ore, secondo l’ultima normativa in proroga), introducendo, invece, la possibilità per il Ministero della Salute di effettuare periodici monitoraggi sull’attuazione di tale norma, minimo ogni biennio.

A un anno dalla promulgazione, per alcune categorie approfittare di questa concessione è stato più facile che per altre e la scadenza, sempre più vicina, è stata spesso scoraggiante. Tanti anche i casi di professionisti a cui l’autorizzazione è stata negata dalle aziende sanitarie per cui lavorano, con il fine di garantire prioritariamente le esigenze organizzative del Servizio sanitario nazionale e mantenere impregiudicato l’obiettivo dell’azienda sanitaria relativo allo smaltimento delle liste di attesa.

Per tirare le somme su quanto e come questo provvedimento sia stato recepito da medici e sanitari, abbiamo coinvolto Francesco Del Rio, avvocato del network Consulcesi & Partners, quest’ultima di recente coinvolta nella difesa di un infermiere a cui l’autorizzazione era stata negata dalla propria azienda sanitaria.

Il prossimo 6 novembre alle 12.30, il webinar gratuito Consulcesi Club “Libera professione e deroga al vincolo di esclusività: gli strumenti del professionista sanitario” analizzerà la situazione e suggerirà ai professionisti coinvolti una strategia di gestione.

Avvocato, la proposta della deroga al vincolo di esclusività a quali necessità rispondeva e, secondo lei, le ha risolte?
L’entrata in vigore dell’art. 13 del Decreto Legge n. 34/2023, convertito con modificazioni dalla L. 26 maggio 2023, n. 56, seppur con tutti i suoi limiti e lacune, ha il pregio di aver tracciato un ulteriore passo in avanti nel processo di riconoscimento di alcuni diritti, tra cui l’auspicato inserimento di deroghe al vincolo di esclusività senza limiti temporali, all’intera categoria dei professionisti del comparto Sanità, con l’obbiettivo del raggiungimento di una giusta e condivisibile equiparazione con il mondo medico sia in termini di opportunità remunerative e lavorative, che di relative responsabilità.

Certamente questo risultato è ancora lontano dal tradursi in qualcosa di realmente desiderabile per queste categorie di professionisti, sia per la provvisorietà dell’iniziativa (valida fino al 31/12/2025), che per il complesso iter burocratico autorizzativo tuttora esistente e per gli ulteriori adempimenti necessari per potervi accedere”.

Introdurre la possibilità della libera professione per i sanitari che lavorano nel pubblico sembra una proposta positiva. Quali sono i vantaggi, secondo lei?
La risposta potrebbe sembrare, ad una lettura superficiale, fin troppo scontata. Chiaramente migliorare le proprie risorse economiche, confidando negli introiti dell’attività libero professionale, è già un buon motivo, ma sicuramente ritengo che le prospettive di crescita tecnico professionale e di miglioramento del livello di comunicazione con il paziente potrebbero rivelarsi un vantaggio molto interessante, anche in termini di ritorni positivi nell’attività svolta per il SSN

Un aspetto molto criticato è stata la data di scadenza, 31 dicembre 2025. Come mai secondo lei e potrebbe esserci un rinnovo?
L’inserimento di un termine di scadenza ha, in pratica, segnato una sospensione (peraltro molto limitata nel tempo) del vincolo di esclusività, per cui la maggior parte dei potenziali interessati ha preferito lasciar cadere ogni velleità di lavoro autonomo, non ritenendo vantaggioso assumere impegni, anche economici, per intraprendere una attività libero professionale, senza la sicurezza di poterla portare avanti anche oltre la breve data prefissata dalla norma. Non è possibile attualmente prevedere cosa accadrà, se non in termini di ragionevolezza nel rendere auspicabilmente definitiva l’equiparazione di tutte le professioni sanitarie riguardo rispetto ai loro diritti e doveri, anche con riferimento alla gestione del vincolo di esclusività”.

Per alcune professioni, come gli infermieri, la libera professione è ancora un tema poco conosciuto. Cosa dovrebbero sapere gli infermieri e altri professionisti che tendenzialmente lavorano nel pubblico sulla libera professione?
Sicuramente dovrebbero sapere che, una volta autorizzato dall’ente di appartenenza, l’accesso all’attività libero professionale implica il rispetto di una serie di adempimenti non soltanto fiscali, tributari e previdenziali ulteriori rispetto a quelli fino a quel momento seguiti, ma anche una completa rivoluzione in termini di responsabilità professionale, la cui ampiezza sarebbe significativamente più estesa rispetto a quelle sottostante l’attività prestata presso una struttura pubblica, con conseguenti riflessi anche in termini di obbligo di munirsi di adeguate coperture assicurative a garanzia dei singoli pazienti e dei personali interessi patrimoniali

Come si potrebbe migliorare la proposta della deroga al vincolo dopo la scadenza?
Qualora non si voglia procedere ad un ripensamento organico dell’intera materia, si potrebbe quantomeno uniformare pienamente l’intero impianto regolatorio e procedurale relativo alla gestione del vincolo di esclusività, già vigente per il mondo della dirigenza medica, a quello previsto per tutte le altre professioni sanitarie”.

La direzione di ampliare le possibilità lavorative dei dipendenti sanitari pubblici le sembra la strada giusta da percorrere?
Giuridicamente, mi pare perlomeno un atto di coerenza atteso come ormai debbano considerarsi, perlomeno sotto un profilo squisitamente di responsabilità, tutti confluiti nell’unica categoria degli esercenti la professione sanitaria descritta nella Legge Gelli”.

Vi sono state situazioni in cui si sono affacciati alla consulenza di C&P infermieri che non riuscivano ad ottenere l’autorizzazione amministrativa prevista dalla normativa vigente?
Ebbene sì, nel recente passato, è capitato di dover ricevere alcune richieste da parte di infermieri che, dopo aver inoltrato regolare istanza di accesso ai benefici di cui all’art. 13 del D.L. 34/2023 munita della documentazione e delle indicazioni richieste, non riuscivano ad ottenere la prevista autorizzazione dell’azienda che, di fatto, procrastinava ogni riscontro.

In un caso, un infermiere si è rivolto al team di consulenti legali di C&P che, esaminato tutto il carteggio inviato e verificata la correttezza della domanda presentata alla Azienda sanitaria rispetto ai criteri previsti, lo affidavano alle cure di un partner specializzato nella risoluzione di problematiche di diritto sanitario, che procedeva con l’inoltro di una formale comunicazione legale con cui, denunciato il perdurante ed ingiustificato silenzio amministrativo, reiterava l’istanza già presentata inserendo un termine ultimativo per la risposta da parte della PA.

Trascorsi alcuni giorni dalla ricezione della lettera confezionata dal legale, l’azienda procedeva, senza alcuna ulteriore richiesta di integrazione informativa o documentale rispetto a quanto già in suo possesso, al rilascio dell’autorizzazione tanto agognata dall’infermiere, ritenendola compatibile sia nei suoi contenuti che nelle previste tempistiche, non configurandosi alcun conflitto di interessi con la stessa pubblica amministrazione, per cui da quel momento l’infermiere ha potuto finalmente attivarsi per intraprendere l’attività libero professionale desidera”.

Gloria Frezza

21 ottobre 2024
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