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QS Edizioni - domenica 30 giugno 2024

Lavoro e Professioni

Competenze Ctu. Tar Lazio accoglie ricorso Fnomceo ma non intacca competenze degli Psicologi

di David Lazzari
immagine 28 giugno - La sentenza, sebbene formalmente accolga il ricorso della Fnomceo, tuttavia non decide la controversia nel senso auspicato (almeno dalle carte processuali) dalla Federazione dei Medici e non intacca in alcun modo le competenze degli Psicologi nell'ambito delle problematiche sopra richiamate. Si afferma un principio da noi pienamente condiviso, non essendoci mai stata nella nostra visione l’idea di escludere la professione medica. LA SENTENZA
Interdisciplinarietà e professionalità concorrenti, questi sono i principi espressi dalla Sezione V bis del Tar del Lazio definendo il ricorso proposto dalla Fnomceo contro il Decreto del Ministro della Giustizia dell’agosto 2023 sulle competenze dei CTU.

Ci si riferisce al decreto del Ministro della Giustizia 109/2023 recante Regolamento concernente l'individuazione di categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo.

Con ricorso al Tar del Lazio la Fnomceo si doleva che nel decreto impugnato gli psicologi potessero fornire valutazioni al Giudice sulla capacità di intendere e di volere degli imputati, sulla loro capacità di stare in atti, sulla valutazione del danno (psichico), nonchè su alcune questioni in materia previdenziale, assumendo che tali materie fossero riservate solo ai medici. Il CNOP, nel resistere in giudizio, rivendicava tali attività anche per gli psicologi in quanto frutto di competenze professionali comuni con i medici, psichiatri in particolare.

Il TAR, non senza spiazzare i ricorrenti, ha accolto il loro ricorso, ma in quanto il decreto ministeriale sembrava attribuire ai soli psicologi la competenza nelle materie in contestazione e, argomentando proprio sul principio di interdisciplinarietà concorrente tra le professioni, già espresso dalla Corte Costituzionale, ha ritenuto che il decreto dovesse essere riformulato nel senso di rendere chiaro che tali materie sono anche di competenza dei medici.

Rileva infatti il TAR come “l’attuale declaratoria delle specializzazioni contenute nell’allegato A rischia di attribuire in questi ambiti competenze esclusive agli psicologi… in mancanza della previsione di identici o analoghi settori di specializzazione anche nell’ambito della categoria di “Medicina e Chirurgia””, con “il rischio di una preclusione all’esercizio delle competenze mediche in questi ambiti”.

La sentenza, sebbene, quindi, formalmente accolga il ricorso della Fnomceo, tuttavia non decide la controversia nel senso auspicato (almeno dalle carte processuali) dalla Federazione dei Medici e non intacca in alcun modo le competenze degli Psicologi nell'ambito delle problematiche sopra richiamate.

“E’ da questo dimostrato rischio di preclusione di nomina di CTU nell’ambito di soggetti appartenenti alla categoria di “Medicina e Chirurgia” afferma conclusivamente la sentenza “deriva l’illegittimità di detto atto..”

Da qui l'annullamento del decreto in quanto, come affermato anche nelle difese del CNOP, la materia in contestazione è una materia nella quale la scienza medica e quella psicologica concorrono, dovendosi escludere una esclusività monopolistica (e corporativa) dell'una o dell'altra professione. Il Tar, infatti, richiama il principio espresso dalla sentenza 345/95 della Corte Costituzionale in tal senso, introdotto nel giudizio proprio dalla difesa del CNOP.

La sentenza afferma che il Ministero della Giustizia “potrà definire i settori di specializzazione delle categorie professionali in contestazione nel rispetto delle specifiche competenze, senza ciò finisca per incidere sull’interdisciplinarietà che in certi ambiti è richiesta”.

Un principio da noi pienamente condiviso e peraltro contenuto nelle memorie presentate in sede di giudizio, non essendoci mai stata nella nostra visione l’idea di escludere la professione medica da queste fattispecie, da noi ampiamente riconosciute, a differenza – spiace doverlo rilevare – dalla posizione assunta in giudizio dalla Fnomceo per escludere la professione psicologica.

Il ministero della Giustizia, è stato quindi invitato a provvedere alla modifica del decreto, e il CNOP continuerà a vigilare affinché le modifiche al decreto avvengano nello scrupoloso rispetto di quanto affermato dal TAR e senza forzature tendenti a stravolgere lo spirito e i contenuti, che appaiono del tutto chiari.

David Lazzari
Presidente CNOP
28 giugno 2024
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