Lavoro e Professioni
Responsabilità professionale. Modifica codice penale e penali per lite temeraria. Le possibili novità della commissione D’Ippolito
Introduzione di parametri per valutare la colpa grave, attraverso la modifica dell’articolo 590 del codice penale, possibilità di archiviazione da parte del giudice prima del procedimento, introduzione di penali in caso di lite temeraria, consulenti tecnici a rotazione e con tempistiche definite per le perizie.
Questi alcuni dei punti a cui è giunta la commissione per studiare e approfondire problematiche relative alla colpa professionale medica, presieduta dal Magistrato Adelchi D'ippolito, e che saranno presentati al ministro della Giustizia Carlo Nordio, per poi avviare un iter legislativo.
Ad annunciarli è stato lo stesso D’Ippolito in un recente convegno sull'argomento presso il consiglio degli Avvocati di Roma.
“Il 95% delle cause finisce con assoluzione, piena, e quindi sono cause infondate che vanno ad impattare negativamente sulla serenità dei medici con tempi lunghi, grossi esborsi in termini economico legali”, ha premesso il Presidente della commissione.
“Con la modifica dell’articolo 590 del codice penale e l’introduzione dell’articolo 59 septies saranno introdotti degli indicatori precisi per identificare la colpa grave, siamo andati ad agire anche sul Diritto processuale, dove un giudice ove rilevi l’infondatezza della causa può disporre l’immediata archiviazione senza giudizio in caso di palese infondatezza”.
D’Ippolito ha confermato la proposta dell’introduzione della cosiddetta lite temeraria. Ovvero, in caso di uso improprio del procedimento, si andrà a sanzionare chi lo ha generato. Altro punto è quello dei consulenti tecnici dove la proposta è quella di introdurre una rotazione, evitando così che si possano creare squadre fisse PM-consulenti, con il rischio che questi ultimi possano tendere troppo verso la tesi del PM.
La commissione ha poi lavorato sia sui tempi delle consulenze che sul tempo di assegnazione alla produzione dove potevano passare anche anni. In tutto ciò non c’è menzione di depenalizzazione, ma solo limiti per regolamentare le cause in un ambito civile e penale.