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QS Edizioni - mercoledì 27 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Decreti attuativi della legge Gelli-Bianco: copertura assicurativa subordinata ad adempimento obbligo ECM

di Arnaldo Iodice
immagine 9 aprile - Pubblicati dopo sette anni i decreti attuativi della legge 24/17 in materia di copertura del rischio. Dai massimali e minimi di legge alla non opponibilità delle eccezioni, dal legame tra formazione e assicurazioni a bonus-malus e auto-ritenzione, sono diverse le novità stabilite. L’avvocato Hazan, presidente della Fondazione Italia in Salute, le chiarisce punto per punto

La legge 24/17 in materia di copertura del rischio (conosciuta anche come “Gelli-Bianco”) ha finalmente i decreti attuativi che attendeva da ben sette anni. Questi sono infatti stati pubblicati di recente grazie alla firma del ministro della Salute Orazio Schillaci, delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso e dell’Economia e delle Finanze Giancarlo Giorgetti.

Il testo va a disciplinare diversi aspetti relativi alla responsabilità degli esercenti le professioni sanitarie: specifica, ad esempio, chi deve assicurarsi e come avviene la regolamentazione della copertura assicurativa, e presenta la possibilità di auto-ritenzione per le strutture sanitarie. I decreti stabiliscono poi i limiti massimi e minimi di legge per varie tipologie di rischio e attività e introducono la possibilità per il danneggiato di rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa. Mettono inoltre nero su bianco il legame tra formazione continua e copertura assicurativa e il sistema di bonus-malus basato sulla sinistrosità.

Insomma, di carne a fuoco ce n’è tanta. L’avvocato Maurizio Hazan (presidente della Fondazione Italia in Salute) spiega una per una le novità e dà un quadro su come cambierà la professione (per il singolo operatore sanitario) e il modo di amministrare le strutture dal punto di vista di gestione del rischio.

Decreti attuativi, le principali novità

Chi deve assicurarsi. Partiamo da chi deve obbligatoriamente stipulare una copertura assicurativa e chi può non farlo. Per prima cosa, le strutture sanitarie “potranno scegliere l'auto-ritenzione previa delibera motivata dal fatto di poter effettivamente essere capaci di sostenere il rischio senza ricorrere allo strumento assicurativo”. Discorso diverso per i professionisti sanitari, i quali devono essere tutti assicurati. “Quando si parla di professionisti strutturati e di richieste risarcitorie che li riguardano direttamente – spiega l’avvocato Hazan –, l'onere assicurativo sarà garantito loro dalla struttura, o in via di auto-ritenzione o attraverso la stipula di una polizza”.

Massimali e minimi di legge. Nel testo sono poi indicati massimali e minimi di legge, diversificati per tipo di rischio e di attività. “Scatta l'azione diretta che l'articolo 12 della legge 24 aveva subordinato appunto all'entrata in vigore dei decreti attuativi. Vuol dire che da ora in avanti (probabilmente solo con i nuovi contratti) il danneggiato potrà rivolgersi direttamente alla compagnia assicurativa”, quando l’azienda non è in auto-ritenzione.

Non opponibilità delle eccezioni. In casi come questi, “la compagnia paga e non svolge delle eccezioni contrattuali”, fatta esclusione per “particolari clausole, previste dal decreto, che possono essere opposte direttamente al danneggiato”. Tra queste, le franchigie e le self insured retention, ovvero quelle clausole che ripartiscono il rischio tra compagnia e struttura. Il mancato pagamento del premio sarà un'altra eccezione non opponibile”.

Obbligo ECM e copertura assicurativa. Con i decreti attuativi entra in vigore l’articolo 38 bis del decreto 152 del 2021, che condiziona l'efficacia delle polizze all'adempimento degli obblighi formativi nel triennio ultimo utile in misura del 70%”. Viene dunque messo nero su bianco il legame, ormai strettissimo, tra formazione continua in medicina e copertura assicurativa in vigore dal triennio ECM 2023-2025. Ciò significa, dunque, che i professionisti che non raggiungeranno questa percentuale entro la fine del triennio (31 dicembre 2025) non potranno accedere alla copertura assicurativa. Si troveranno dunque pericolosamente scoperti in caso di contenzioso a loro carico.

Bonus-malus. L’avvocato Hazan spiega che le clausole che regolano il bonus-malus saranno interessanti e molto complesse nella loro applicazione pratica. Questo sistema prevede una variazione del premio in base alla sinistrosità registrata nell'anno di riferimento. Oltre al bonus-malus tradizionale, che è necessario quando non ci sono tariffe di legge, “esiste anche un premio o uno sconto che può essere riconosciuto a una struttura se è stata in grado di mitigare e controllare il rischio nel corso di una continuità assicurativa”. Questo implica che “le attività svolte dalla struttura durante l'anno per affrontare eventuali aree problematiche nella gestione del rischio devono essere ben valorizzate e trovare un'adeguata compensazione nel premio”.

L’auto-ritenzione. “Quando la struttura decide di auto-ritenere il rischio dovrà, oltre che allestire il fondo riserva sinistri e il fondo rischi (i quali devono essere messi come garanzia di tasca capiente a favore del terzo danneggiato), dotarsi di una struttura che è ben descritta analiticamente dal decreto attuativo, con funzionalità, risorse, strumenti e processi molto blindati ed efficaci”.

Conclusioni. Per il presidente della Fondazione Italia in Salute, tutto questo dimostra quanto il decreto segua nelle intenzioni i principi della legge 24, che possono essere riassunti nella frase “è meglio prevenire che curare, meglio evitare il danno che indennizzarlo”. Per Hazan si tratta di “una sfida importante per tutti, per le compagnie e per le strutture sanitarie. Una necessità di cambiamento culturale e operativo, ma costoso”. E, a tal proposito, l’avvocato Hazan si domanda: “Ci saranno le risorse per dar carburante a questo processo idealmente virtuoso, sperando che non sia soltanto virtuale?”.

Arnaldo Iodice

9 aprile 2024
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