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QS Edizioni - giovedì 21 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Una proposta di legge di riforma delle professioni della salute

di Saverio Proia
immagine 8 gennaio - Nel quadro delle scelte politiche e legislative per invertire lo stato di criticità se non di decadenza del Ssn, ritengo che vadano adottate scelte coraggiose, discontinue e innovative per riformare alle radici lo stato giuridico dei professionisti della salute, la loro contrattazione, la loro formazione e quant’altro sia necessario al fine di restituire dignità e passione per l’attività ai professionisti della salute

Le ultime settimane hanno visto lo sviluppo di iniziative sindacali a difesa non solo delle pensioni del personale del SSN ma per il mantenimento, il rilancio e il potenziamento della sanità pubblica, universalistica e solidaristica anche se non comprendo perché si dia vita ad iniziative uniche e non separate per gruppi di sigle, anche se apprezzabile che siano state perlopiù in forma unitaria della dirigenza medica e sanitaria con gli infermieri e l’altro personale del comparto.

Forse si ritiene ancora valido il detto maoista “marciare divisi per colpire uniti”, io preferisco il detto “uniti si vince” quando ero uno dei segretari nazionali della Federazione Sanità CGIL-CISL-UIL negli anni Ottanta del precedente secolo e il sindacato non solo era uno dei protagonisti determinanti ma era una grande forza riformatrice e di progresso e la legge 833/78 è stata la più grande e profonda conquista fatta.

Nel quadro delle scelte politiche e legislative per invertire lo stato di criticità se non di decadenza del SSN, ritengo che vadano adottate scelte coraggiose, discontinue e innovative per riformare alle radici lo stato giuridico dei professionisti della salute, la loro contrattazione, la loro formazione e quant’altro sia necessario al fine di restituire dignità e passione per l’attività ai professionisti della salute.

Ovviamente se è il vero l’antico detto che non si fanno le nozze con i fichi secchi è evidente che la riforma che propongo non potrà esplicitare il suo potenziale positivo se le retribuzioni di questo comparto, che nella proposta che svilupperò di seguito debba divenire una categoria speciale, non abbiano il giusto e dovuto, nuovo e diverso apprezzamento economico retributivo, ricordando che anche per il personale del SSN ogni euro speso in più non è un costo ma un investimento per la salute umana ma anche dell’economia e del progresso sociale, produttivo e politico del Paese.

Per anni, rivestendo il ruolo di mediano attribuitomi dal fondatore di questo Quotidiano, ho contributo alla stesura di norme riguardanti i professionisti della salute ed il personale del SSN in genere, questa volta, approfittando della disponibilità e della pazienza del Direttore, vorrei in più articoli di giornale descrivere sotto forma di una vera e propria proposta di legge l’articolazione di un’organica riforma del settore…cioè, “se fossi legislatore in tal guisa scriverei”.

Sono idee, proposte che metto a disposizione di chi voglia condividerle anche in parte e voglia svilupparle in un percorso legislativo.

PROPOSTA DI LEGGE PER LA RIFORMA DELLO STATO GIURIDICO DEI PROFESSIONISTI DELLA SALUTE DI CUI ALLA LEGGE 3/18 E CONSEGUENTE ISTITUZIONE DELLA CATEGORIA SPECIALE

ARTICOLO 1 (Finalità)
1. La Repubblica considera la risorsa umana e professionale centrale e strategica per l’attuazione dei principi dell’articolo 32 della Costituzione e della conseguente legge 833/78 di attuazione; a tal fine ne promuove la valorizzazione e la partecipazione alle scelte di programmazione sanitaria e sociosanitaria a livello nazionale e regionale.

2. Finalità del presente provvedimento è la modifica della vigente legislazione in materia di stato giuridico, modalità di contrattazione collettiva, di partecipazione e di formazione delle professioni della salute di cui alla legge 3/18, valorizzando la loro diversità specifica attraverso l’implementazione di regole proprie, specifiche e diverse dagli altri comparti pubblici non solo per la sua missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito ma per la sua intrinseca complessità costituita da oltre trenta professioni laureate che vi operano con loro riconosciuta autonomia e competenza professionali.

3. Costituisce ulteriore finalità garantire agli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie in rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale di essere parte integrante del processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute e delle linee di produzione delle stesse in tutti i livelli del SSN stesso, nazionale, regionale e aziendale.

4. Quanto previsto nei precedenti commi la Repubblica lo garantisce attraverso:
- la normazione di un percorso che preveda la cogente realizzazione di modalità di effettiva partecipazione dei professionisti della salute alle attività del Servizio Sanitario Nazionale per garantirne la concertazione, la comprensione;
- la valorizzazione della “specialità” del personale del SSN anche attraverso l’implementazione di regole proprie, specifiche e diverse dagli altri comparti pubblici non solo per la sua missione di tutela di un diritto costituzionalmente garantito ma per la sua intrinseca complessità costituita da oltre trenta professioni laureate che vi operano con loro riconosciuta autonomia e competenza professionali;
- considerare gli esercenti le professioni mediche, sanitarie e sociosanitarie in rapporto di lavoro con il Servizio Sanitario Nazionale, parte integrante del processo di programmazione, organizzazione, monitoraggio, verifica e conseguente rimodulazione delle scelte di politica della salute e delle linee di produzione delle stesse in tutti i livelli del Servizio Sanitario stesso, nazionale, regionale e aziendale attraverso un percorso normativo da realizzare attraverso innovative modalità di effettiva partecipazione che garantisca la concertazione, la comprensione e la condivisione, assicurando anche il diritto alla critica e al dissenso, motivato scientificamente e professionalmente;

ARTICOLO 2 (Modifica dello stato giuridico)
1. A modifica e integrazione delle vigenti norme è istituita la categoria speciale dei professionisti della salute dei profili professionali compresi nella legge 3/18 in quanto assicurano l’attuazione del diritto alla salute individuale e collettiva in attuazione dell’articolo 32 della Costituzione che si aggiunge alle altre già riconosciute per legge.

2. Si dà atto che i professionisti della salute, di norma con formazione universitaria, hanno tutti propri, autonomi ambiti di competenza, con tipologie di organizzazione del lavoro ed istituti contrattuali specifici, talora non omogenei né paragonabili né assimilabili al personale degli altri comparti, per tale motivo è necessario riformare il rapporto di lavoro per valorizzare l’ esercizio di una professione intellettuale e liberale in grado di sviluppare l’intrinsecità e la specificità del tempo di lavoro medico, sanitario e sociosanitario con l’obiettivo di garantire la migliore prestazione professionale del professionista della salute in scienza e coscienza per la tutela della salute nella prevenzione, nella diagnosi, nella cura e nella riabilitazione.

3. E’ riconosciuto al Lavoro medico, sanitario e sociosanitario la garanzia che si espleta garantendo e valorizzando al massimo la sua potenzialità, autonomia e capacità intrinseche e proprie del proprio sapere ed agire professionale riducendo al massimo adempimenti non sanitari o non clinici che rientrano, invece, nelle competenze di quei professionisti che rivestano incarichi gestionali o apicali o, se di minor rilievo, a profili professionali differenti istituendo anche formando uno specifico profilo di segretario sanitario/clinico sulla base di esperienze europee evolvendo da una parte il segretario di studio di medico di medicina generale o di segretario di reparto ospedaliero, nelle poche, purtroppo, esperienze in essere.

4. Il rapporto di lavoro del personale medico, sanitario e sociosanitario, sia se dipendente che convenzionato è per obiettivi di “salute” concordati, monitorati e verificati con la conseguente individuazione di una parte della remunerazione legata al loro raggiungimento, tenendo conto delle situazioni avverse che non hanno consentito oggettivamente il pieno raggiungimento degli obiettivi stessi quali ad esempio: sottorganico di personale, minore dotazione strumentali, eventi pandemici e catastrofici; per il personale dirigenziale e le elevate professionalità l’esecuzione della prestazione di lavoro al fine di assicurare il raggiungimento degli obiettivi di salute concordati, secondo le modalità regolamentate dalla contrattazione collettiva di cui agli articoli seguenti non è condizionata dall’osservanza formale dell’orario di lavoro in omogeneità alle caratteristiche di ogni rapporto di lavoro sia dirigenziale che professionale, fermo restando la retribuzione distinta per le guardie, la reperibilità, il lavoro notturno e festivo.

5. Al fine di dare serenità nell’esercizio professionale e evitare la involuzione nella medicina difensiva l’atto medico, sanitario e sociosanitario, eccetto i casi di colpa grave, è depenalizzato per sviluppare il potenziale di crescita professionale del professionista e dell’organizzazione sanitaria attraverso il corretto sviluppo delle metodologie del rischio clinico.

ARTICOLO 3 (modifiche all’articolo 583-quater del codice penale e all’articolo 357 del codice penale)
1. All’articolo 357 del Codice penale è aggiunto il seguente periodo: “sono, altresì pubblici ufficiali chi assicura la fruizione di un diritto costituzionalmente garantito, ivi compresi gli esercenti le professioni sanitarie e sociosanitarie di cui alla legge 11 gennaio 2018, n. 3, indipendente dal rapporto di lavoro con il quale esercitano la loro professione e dal luogo ove la svolgano.

2. All’articolo 583-quater del codice penale è aggiunto, infine, il seguente comma: “Le stesse pene si applicano in caso di lesioni personali gravi o gravissime cagionate a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria di cui alla legge 11 gennaio n. 3, nell’atto o a causa dell’adempimento delle funzioni o del servizio presso strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche o private o in altro luogo ove l’esercente la professione sanitaria o sociosanitaria stia svolgendo la sua professione, compreso a domicilio dell’utente; l’entità della pena può, altresì, essere raddoppiata nel caso che sia esercitata violenza fisica o psichica nei confronti di professionisti operante nei Dipartimenti di Emergenza Urgenza Accettazione ospedalieri o nei servizi di guardia medica di continuità assistenziale”.

3. All’articolo 583-quater del Codice penale, alla rubrica, sono aggiunte le seguenti parole: nonché a personale esercente una professione sanitaria o sociosanitaria presso strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche o private o in altro luogo ove l’esercente la professione sanitaria o sociosanitaria stia svolgendo la sua professione, compreso a domicilio dell’utente.

4. Nei confronti di chi commetta reati di offesa, vilipendio, minacce, aggressione e violenza nei confronti dei pubblici ufficiali di cui al comma precedente è perseguito d’ufficio senza interruzione temporale della possibilità da parte degli stessi di sporgere denuncia o querela.

5. È compito della Repubblica garantire:
- la presenza di un presidio di pubblica sicurezza all’interno dei Dipartimenti di Emergenza e Accettazione e l’attivazione di strumenti di videosorveglianza in altri presidi a rischio della Aziende Sanitarie in particolare in quelli dei Dipartimenti di Salute Mentale e di Guardia medica;
- la rimozione di tutti gli ostacoli che impediscano l’immediata garanzia per i professionisti della salute di assicurare l’attuazione del diritto alla salute di cui all’articolo 32 della Costituzione al fine di evitare situazioni di disagio e di inasprimento psichico ed emotivo degli individui e dei loro familiari e conoscenti per prevenire qualsiasi stato di conflitto e pericolo all’interno dei servizi e presidi del Servizio Sanitario Nazionale;
- la promozione di attività di umanizzazione in grado di rendere i luoghi di assistenza e i programmi diagnostici terapeutici orientati nella forma più efficiente ed efficace alla persona, considerata nella sua interezza fisica, sociale e psicologica al fine di garantire la qualità dell’intervento medico, sanitario e sociosanitario anche attraverso l’attivazione di corsi di Medicina Narrativa per il personale in servizio e la loro attivazione nei corsi di formazione dei professionisti della salute;
- la realizzazione di campagne mediatiche nei confronti della popolazione sul ruolo e il valore strategico dei professionisti della salute e le conseguenze delle modifiche legislative introdotte dal presente articolo.

Saverio Proia

8 gennaio 2024
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