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QS Edizioni - domenica 24 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Le competenze del fisioterapista in base alle norme vigenti

di Saverio Proia
immagine 7 dicembre - Nessuno mette in dubbio le competenze del medico specialista in fisiatria, ma non ho trovato alcuna norma primaria che sancisca il primato dei diritti del medico fisiatra e l’obbligo del fisioterapista quando eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista. Una tesi del genere svilirebbe lo stesso ruolo del medico di medicina generale rendendolo subalterno al fisiatra

Avrei voluto evitare entrare nel merito della vicenda dell’annullamento della delibera 1057/19 dell’ASL Toscana Centro, relativa all’approvazione del progetto di sperimentazione del modello assistenziale ‘Fisioterapista di Comunità’ ma, tradirei tutta la mia storia personale e tutto il contributo che ho generosamente dato per la valorizzazione ed emancipazione delle professioni della salute, tutte nessuna esclusa, ma soprattutto la memoria e il rispetto di un grande dirigente dell’AIFI, Mauro Gugliuccello, che fu incessante protagonista non solo del lodo parlamentare che all’unanimità delle aule di Camera e Senato portò al varo dell’articolo 2 della legge 251/00, di cui tratterò nel seguito dell’articolo, ma anche di tutta la normativa attuale di valorizzazione e responsabilizzazione della professione sanitaria di fisioterapista.

Certo a quest’età e dopo tanti decenni passati a sostenere il pluralismo professionale in sanità e del ruolo determinate di ciascuna professione, che non è esecutrice né di supporto ad altre, nelle complesse e articolate linee di “produzione della salute individuale e collettiva” con cui si realizza il disposto legislativo riformatore della legge 833/78 del primato unitario della prevenzione, cura e riabilitazione, avrei sperato che non ci sarebbe stato più bisogno di parlarne.

Come non starò a ricordare che già il Consiglio di Stato una volta aveva emanato un parere sulla formazione a doppio binario del fisioterapista che ovviamente non ha avuto seguito.

Così come non vorrei ricordare che lo stesso decreto in vigore sui (LEA DPCM 12 gennaio 2017) l’art 24 disciplina che nell’ambito distrettuale e domiciliare le prestazioni mediche e sanitarie, comprese quelle di riabilitazione, sono ad accesso diretto, mentre all’art. 15 si disciplina l’accesso su prescrizione medica contenente anche il quesito o il sospetto diagnostico, alle prestazioni specialistiche ambulatoriali.

Riterrei, invece, che il Consiglio di Stato non abbia voluto tener conto nella maniera assoluta delle corrette argomentazioni della Regione Toscana e dell’Azienda sanitaria coinvolta e si sia basato sulla relazione del Ministero della Salute a firma dell’allora Direttore della programmazione sanitaria e non del Direttore delle professioni sanitarie che sarebbe stato quello competente per attribuzione di funzioni, parere che appare contenere affermazioni in contrasto con la normativa emanata dal medesimo Dicastero e dalle leggi in materia votate dal Parlamento.

Ad esempio affermare che la delibera si sia inventata una nuova figura professionale il fisioterapista di comunità è evidente una forzatura, usando un eufemismo, in quanto, invece, al contrario la delibera in questione ha voluto descrivere quali competenze specifiche, se del caso più avanzate e specialistiche del profilo professionale di base, siano attribuibili ad un incarico di alta professionalità qual è il fisioterapista di comunità, come specifica il vigente CCNL del comparto sanità, quindi non una nuova figura professionale bensì un incarico professionale, legittimo e regolamentato dal contratto: quindi si è declinata come dovrebbe essere l’attività di un fisioterapista in una Casa della Comunità, in attuazione di quanto prevede lo stesso PNRR, forse anche per questo nel gruppo di lavoro istituito da Agenas a tal fine è presente la FNOFI, insieme a FNOMCeO e FNOPI.

Altrettanta forzatura, sempre è un eufemismo, riterrei che sia l’affermazione per la quale il fisioterapista sia un esecutore in quanto contraddirebbe e negherebbe tutta la legislazione in materia di cui lo stesso Ministero della Salute si è reso soggetto protagonista, mi pare di ricordare di esserci stato, come ricordava il fondatore di Quotidiano Sanità nel ruolo da mediano, in quel periodo felice giustamente definito la stagione delle riforme delle professioni sanitarie.

Nessuno mette in dubbio le competenze del medico specialista in fisiatria, io stesso ho avuto esperienze positive nel ricorso alle prestazioni specialistiche di fisiatria ma altrettante esperienze positive di accesso diretto a prestazioni riabilitative nelle cure primarie.

Non ho trovato alcuna norma primaria che sancisca il primato dei diritti del medico fisiatra e l’obbligo del fisioterapista quando eroga prestazioni rientranti nella propria competenza, di agire alla presenza o quanto meno sotto il controllo dello specialista.

Una tesi del genere svilirebbe lo stesso ruolo del medico di medicina generale rendendolo subalterno al fisiatra per qualsiasi richiesta di intervento del fisioterapista, anche il meno complesso, negandogli il suo ruolo principale di professionista che si prende carico della salute del proprio assistito e ne è anche penalmente responsabile.

Per suffragare questa tesi analizziamo le norme primarie iniziando dal DM istitutivo del profilo professionale di fisioterapista, che è stato messo in sicurezza dalla legge 42/99 anzi riconoscendo la potenzialità di aumento delle competenze in relazione ai contenuti della formazione anche post laurea e del codice deontologico e abolendo l’ausiliarietà anche di questa professione nei confronti della professione medica: quindi non può essere un esecutore, bensì un professionista nella sua accezione di professione liberale ed intellettuale che ha riconosciuta la propria specifica autonomia professionale.

Dalla legge 42/99:
“Definizione delle professioni sanitarie:
1. La denominazione "professione sanitaria ausiliaria” nel testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni, nonché’ in ogni altra disposizione di legge, è sostituita dalla denominazione "professione sanitaria".

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sonovabrogati il regolamento approvato con decreto del Presidente dellavRepubblica 14 marzo 1974, n. 225, ad eccezione delle disposizionivpreviste dal titolo V, il decreto del Presidente della Repubblica 7vmarzo 1975, n. 163, e l'articolo 24 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1968, n. 680, e successive modificazioni. Il campo proprio di attività e di responsabilità delle professioni sanitarie di cui all’articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, è determinato dai contenuti dei decreti ministeriali istitutivi dei relativi profili professionali e degli ordinamenti didattici dei rispettivi corsi di diploma universitario e di formazione postbase nonché degli specifici codici deontologici, fatte salve le competenze previste per le professioni mediche e per le altre professioni del ruolo sanitario per l’accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea, nel rispetto reciproco delle specifiche competenze professionali.”

Infatti, se analizziamo il DM istitutivo del profilo professionale di fisioterapista, messo in sicurezza dalla legge 42/99 come dalle seguenti leggi 251/00 e 43/06 si norma che:
1. È individuata la figura del fisioterapista con il seguente profilo: il fisioterapista è l’operatore sanitario, in possesso del diploma universitario abilitante, che svolge in via autonoma, o in collaborazione con altre figure sanitarie, gli interventi di prevenzione, cura e riabilitazione nelle aree della motricità, delle funzioni corticali superiori, e di quelle viscerali conseguenti a eventi patologici, a varia eziologia, congenita od acquisita.

2. In riferimento alla diagnosi ed alle prescrizioni del medico, nell’ambito delle proprie competenze, il fisioterapista:
a) elabora, anche in équipe multidisciplinare, la definizione del programma di riabilitazione volto all’individuazione ed al superamento del bisogno di salute del disabile;
b) pratica autonomamente attività terapeutica per la rieducazione funzionale delle disabilità motorie, psicomotorie e cognitive utilizzando terapie fisiche, manuali, massoterapiche e occupazionali;
c) propone l’adozione di protesi ed ausili, ne addestra all’uso e ne verifica l’efficacia;
d) verifica le rispondenze della metodologia riabilitativa attuata agli obiettivi di recupero funzionale. …Omissis…”

Come si deduce in nessun passaggio è previsto un ruolo di esecutore delle indicazioni e prescrizioni mediche (tra l’altro di un medico non specificando fisiatra) anzi è ampio il suo campo di attività in autonomia professionale non solo in ambito riabilitativo ma anche negli ambiti di prevenzione e cura, elabora da solo o in equipe multidisciplinare il programma di riabilitazione, autonomamente attua la conseguente attività terapeutica e propone, quindi prescrive, l’adozione di protesi e ausili addestrandone l’uso e verificando l’efficacia…se questo è un esecutore delle prescrizioni mediche!

Questi concetti di riconoscimento di un normale autonomo campo di attività professionale sono confermati ed implementati dalla legge 251/00:

“… Omissis…

ART.2 (Professioni sanitarie riabilitative)
1. Gli operatori delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione svolgono con titolarità e autonomia professionale, nei confronti dei singoli individui e della collettività, attività dirette alla prevenzione, alla cura, alla riabilitazione e a procedure di valutazione funzionale, al fine di espletare le competenze proprie previste dai relativi profili professionali.

2. Lo Stato e le regioni promuovono, nell'esercizio delle proprie funzioni legislative, di indirizzo, di programmazione ed amministrative, lo sviluppo e la valorizzazione delle funzioni delle professioni sanitarie dell'area della riabilitazione, al fine di contribuire, anche attraverso la diretta responsabilizzazione di funzioni organizzative e didattiche, alla realizzazione del diritto alla salute del cittadino, al processo di aziendalizzazione e al miglioramento della qualità organizzativa e professionale nel Servizio sanitario nazionale, con l'obiettivo di una integrazione omogenea con i servizi sanitari e gli ordinamenti degli altri Stati dell'Unione europea.

Mi pare evidente che il primo comma dell’articolo sia quanto mai chiaro mentre vorrei ricordare che il termine ”procedure di valutazione funzionale” nella stesura della legge fu un compromesso nominalistico per dire in parole differenti ma identiche nella sostanza “diagnosi riabilitativa”.

Questa è la normativa che regolamenta la specifica professione sanitaria di fisioterapista, evoluzione del precedente profilo di terapista della riabilitazione, non sarà anche per questa specificità che il legislatore abbia voluto permettere e realizzare l’istituzione di un distinto ordine professionale permettendone il distacco dalla Federazione “multialbo” e che ogni anno sia la professione che registra la più grande aspirazione delle giovani generazioni a iscriversi al corso di laurea in fisioterapista rispetto agli altri corsi di laurea delle restanti professioni sanitarie?

Saverio Proia

7 dicembre 2023
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