Una sentenza del Tribunale di Genova, emessa in data 25/07/2023, conferma i pilastri dell’operato “previdenziale dell’ente a favore e a tutela di tutti i farmacisti iscritti, ribadendo quanto già espresso dal Tribunale di Torino con sentenza del 04/04/2023”. Ad annunciarlo l’Enpaf in una nota, spiegando che “nonostante il tentativo dei ricorrenti di contestare l’obbligo a dover versare la contribuzione sia all’INPS che all’ENPAF, entrambi i Tribunali - richiamando precedenti sentenze della Corte Costituzionale - hanno ritenuto che la doppia contribuzione trovi la propria legittima giustificazione nel rafforzamento della tutela previdenziale”.
L’Enpaf ricorda che anche la Commissione europea, a fronte di una interrogazione (E-006754/2020) in materia di doppia contribuzione obbligatoria per i farmacisti dipendenti italiani, ha precisato che il doppio obbligo contributivo non è in contrasto con il diritto della UE.
Tra le attività che svolge ENPAF si segnalano l’erogazione di prestazioni previdenziali e assistenziali ai propri iscritti, assistenza sanitaria integrativa, trattamenti in materia assistenziale e sussidi di assistenza al reddito. Il lavoratore dipendente, inoltre, ha la possibilità di ricevere un trattamento pensionistico ulteriore rispetto a quello dell’INPS, qualora versi la contribuzione di natura previdenziale.