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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Lavoro e Professioni

Speciale formazione Ecm. Panti: “Quale rapporto tra formazione e Codice Deontologico?”

di Antonio Panti
immagine 21 luglio - Se si vuol valutare sul piano deontologico la formazione, ai sensi dell’art. 19 del Codice, il conteggio dei crediti conseguiti è troppo rozzo: prepariamoci al contenzioso. Di fronte alla differente valutazione di ogni Ordine e di ogni ASL in ciascuna Regione, ove si faranno accordi diversi con i medici, è opportuno che la Fnomceo dia indirizzi omogenei agli Ordini e proponga al Ministro un atto normativo che garantisca l’unicità della valutazione ordinistica evitando doppie sanzioni con le ASL

Quest’anno si chiude la fase sperimentale, durata oltre un ventennio, dell’ECM. Entro la fin dell’anno i medici debbono porsi in regola altrimenti incorreranno in sanzioni disciplinari. Il Codice Deontologico (CD) va applicato, ha dichiarato il Segretario della FNOMCeO Roberto Monaco, e l’art. 19 impone ai medici l’obbligo formativo “nel corso di tutta la vita professionale”, perseguendo “l’aggiornamento costante e la formazione continua per lo sviluppo delle conoscenze e delle competenze professionali tecniche e non tecniche”. A tal fine “il medico assolve gli obblighi formativi” e “l’Ordine comunica i crediti acquisiti … e valuta le eventuali inadempienze”.

Siccome sono tra coloro che proposero questo testo, ripensandoci qualche perplessità mi si affaccia: temo il ripetersi della confusione delle sanzioni ai medici non vaccinati, con l’aggiunta della magistratura che chissà mai cosa inventerà di fronte agli inevitabili ricorsi! Tanto che un esperto quale Toti Amato ha già messo le mani avanti: sono sanzioni amministrative.

Proviamo a ragionare, sperando che valga il detto: “malum consilium est quod mutari non potest”. Gli Ordini nacquero per regolamentare le libere professioni: il medico era esortato a aggiornarsi ma, ove non lo avesse fatto, sarebbe stato punito con l’uscita dal mercato. Divenuti i medici operatori del servizio sanitario, dipendenti o convenzionati, si pose il problema della verifica delle competenze di fronte a una medicina che progrediva con velocità travolgente. Ecco l’ECM, estesa dallo Stato anche ai liberi professionisti, e ecco la lunga storia che si avvia a concludere.

Una prima questione é che contratti e convenzioni, sia pubblici che privati, prevedono l’obbligo di aggiornamento e la formazione continua ma non le regolamentano; in poche parole mancano le sanzioni. Perché l’Ordine dovrebbe sostituirsi al datore di lavoro? Se è un obbligo contrattuale, un onere di servizio, la vicenda si deve esaurire all’interno del rapporto di lavoro. Perché mai l’Ordine si deve fare “braccio secolare” di una vicenda tutta interna a un quadro giuridico ben inquadrato dal diritto del lavoro?

Però ci sono i liberi professionisti e il controllo della spendibilità professionale nel tempo. Inoltre i decreti conseguenti alla legge Bianco Gelli negano l’assicurazione professionale a chi non è in regola con l’ECM, il che costringe l’Ordine a valutare chi non si assicura (il libero professionista, gli altri sono coperti dalla struttura) ai sensi del c. 3 dell’art, 54 CD che impone al medico di “provvedere a idonea copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi”.

La lettura del CD fa si che, pur in assenza di norme contrattuali, quando gli Ordini saranno informati dei crediti di ciascun medico dovranno, in caso di carenza, aprire una procedura disciplinare. Questa è l’interpretazione letterale: il CD è chiaro: il medico assolve l’obbligo formativo, l’Odine certifica i crediti e valuta le inadempienze. Mi auguro che la FNOMCeO insieme alla Commissione Deontologica dia indirizzi chiari e univoci onde evitare che le stesse carenze siano diversamente valutate dagli Ordini, creando una disciplina a macchia di leopardo.

La valutazione dell’aggiornamento riguarda sia le conoscenze di base, vietata dalla normativa, sia l’adeguamento delle stesse. Ciò che interessa sul piano deontologico, è che ciascun medico abbia gli strumenti per affrontare qualsivoglia difficoltà e la volontà etica di studiare il singolo caso. Se una questione finisce in procura si parla di imperizia ma come la si valuta se non vi è il ricorso al magistrato? La discussione sulla ricertificazione della laurea è scomparsa dall’agenda, sostituita appunto dall’ECM ma la competenza si valuta sui risultati più che sui crediti.

Purtroppo ci siamo cacciati in un bel garbuglio accettando di considerare i crediti acquisiti secondo le regole emanate dalla Commissione Nazionale quale base per la valutazione deontologica il che contrasta con la natura del CD che riguarda regole che sfuggono alla legge generale. Non resta alla FNOMCeO che dare indicazioni omogenee e chiarire che le decisioni ordinistiche debbono valere per tutti i medici, dipendenti e liberi professionisti. Se la sanzione è di colmare le lacune formative, gli Ordini non sono attrezzati per questo e quindi il recupero formativo è demandato al conseguimento dei crediti mancanti. Tutto qui, in quanto mi sembra evenienza rara la necessità della sospensione dall’esercizio professionale.

Però non sono d’accordo con l’amico Carlo Rossi che preferirebbe premiare chi si aggiorna piuttosto che sanzionare chi non lo fa. A parte che aver praticato un dovere non consente più diritti, è un fatto che la formazione permanente è ineludibile nella medicina moderna e chi la finanzia ha diritto di esserne assicurato. Infine, di fronte a tanta formazione ben fatta vi è anche qualche esempio di creditificio: non vorrei che l’offerta fino alla fine dell’anno fosse sovrabbondante. Quanti crediti vuoi? Tutti, come l’insopportabile bambina.    

Per valutare sul piano deontologico la formazione il conteggio dei crediti conseguiti è uno strumento troppo rigido e grezzo: prepariamoci al contenzioso. Di fronte alla differente valutazione di ogni Ordine e di ogni ASL in ciascuna Regione, ove si faranno accordi diversi con i medici, è opportuno che la FNOMCeO, oltre a dare indirizzi omogenei agli Ordini, proponga al Ministro un atto che garantisca l’unicità della valutazione ordinistica evitando doppie sanzioni con le ASL.

Antonio Panti

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21 luglio 2022
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