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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Lavoro e Professioni

La Fnomceo chiede una legge che definisca il “ruolo medico”

immagine 12 luglio - Lo ha chiesto oggi il presidente della Fnomceo Filippo Anelli in audizione presso le Commissioni Riunite Giustizia e Affari sociali della Camera. “Riteniamo necessaria una legge che definisca l’atto medico, anzi il ruolo medico – ha precisato Anelli - ricomprendendo tutte le attività professionali svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, nel quadro delle norme deontologiche”.
Una legge che definisca “il ruolo medico”. A chiederla, questa mattina, il Presidente della Fnomceo, Filippo Anelli, al termine dell’audizione presso le Commissioni Riunite II (Giustizia) e XII (Affari sociali) della Camera dei Deputati. Oggetto dell’audizione, la proposta di legge “Colletti”, volta a modificare la Legge “Gelli-Bianco”, il Codice penale, alcune disposizioni attuative dei Codici di Procedura civile e penale in  materia di responsabilità sanitaria.

“Riteniamo necessaria una legge che definisca l’atto medico, anzi il ruolo medico – ha precisato Anelli - ricomprendendo tutte le attività professionali svolte al fine di promuovere la salute, prevenire le malattie, effettuare diagnosi e prescrivere cure terapeutiche o riabilitative nei confronti di pazienti, nel quadro delle norme deontologiche. L’atto medico è una responsabilità del medico abilitato e in quanto tale deve essere eseguito dal medico o sotto la sua diretta supervisione e/o prescrizione”.

Necessaria, secondo Anelli, anche una riforma, condivisa con la Professione, della responsabilità penale medica “settore che mai davvero è riuscito a trovare una regolazione esaustiva e sensibile alle difficoltà con cui il personale sanitario quotidianamente, e più che mai in questi mesi, si deve confrontare”.

“Globalmente positivo”, tolte alcune criticità di natura applicativa e interpretativa, il giudizio sulla Legge “Gelli Bianco”: “Si è cercato di dare un assetto normativo di riferimento ad una materia che in questi anni, per le dimensioni del contenzioso, ha assunto una rilevanza sempre più importante. Si è cercato di uniformare le prassi e le linee comportamentali che caratterizzano la professione sanitaria, mediante la validazione dei criteri e delle regole da parte dello Stato; regole e linee guida validate dalla comunità scientifica. Il legislatore ha inteso tenere insieme, in un unicum inscindibile, la sicurezza delle cure e la responsabilità professionale degli operatori sanitari”.

“La responsabilità, quale essenza stessa della professionalità e della potestà di curare- ha argomentato Anelli - è il pilastro fondante della autonomia del medico nelle scelte diagnostiche e terapeutiche che, fatti salvi altri diritti e doveri costituzionali - in primis l'autodeterminazione del paziente (consenso informato) - è stata più volte richiamata dalla Suprema Corte come tratto incomprimibile dell'attività medica e ribadita in giudizi di merito e legittimità. L'autonomia nelle scelte diagnostico-terapeutiche e tecnico professionali e l'attribuzione delle connesse responsabilità, concorrono, dunque, a definire quella posizione di garanzia che lo Stato riconosce ai medici e, alla luce delle profonde novelle legislative intercorse negli ultimi anni, ai professionisti sanitari nell'ambito delle specifiche competenze definite dai percorsi formativi, profili professionali e delle funzioni attribuite e svolte”. 

“Perplessità”, invece, da parte della Fnomceo, sulla proposta di legge “Colletti”.

Anelli non condivide il fatto che, “in materia di responsabilità professionale degli esercenti le professioni sanitarie, si intenda ricondurre la responsabilità civile del medico nell'ambito della responsabilità contrattuale e abrogare la specifica fattispecie di reato configurabile in caso di responsabilità colposa per morte o lesioni personali in ambito sanitario, così riconducendo la relativa responsabilità penale nell'ambito delle fattispecie generali di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali colpose (art. 590.c.p.), come previsto prima della legge n. 24 del 2017. In merito alla proposta di modifica della disciplina applicabile alla consulenza tecnica si fa presente che tra le categorie professionali annoverate non è contemplata quella odontoiatrica, rappresentando questo aspetto una evidente criticità”.

Infine, le assicurazioni, rese obbligatorie dalla legge Gelli-Bianco: Anelli è tornato a sollecitare l’emanazione del decreto attuativo che determini i requisiti minimi delle polizze per le strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private e per gli esercenti le professioni sanitarie, prevedendo l’individuazione delle classi di rischio a cui far corrispondere massimali differenziati. “Molti professionisti sanitari – ha spiegato - nell'attuale sistema non riescono infatti ad ottenere un'adeguata copertura assicurativa sul mercato per i costi eccessivamente alti delle polizze. Allo stato attuale sono previsti risarcimenti per i danni subiti dai pazienti, ma non è contemplato un risarcimento per quei professionisti ingiustamente accusati. In Italia i professionisti della sanità devono confrontarsi tutti i giorni con la paura delle aggressioni, delle denunce e delle conseguenze economiche e professionali che derivano da liti nella maggior parte dei casi temerarie, ciò in quanto il 95% di queste cause finisce in un nulla di fatto”.
12 luglio 2022
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