3 dicembre -
“Esprimiamo soddisfazione per la Sentenza del Consiglio di Stato che ha respinto di fatto la sentenza del Tar Lazio-Latina che consentiva l’accesso degli psicologi all’Avviso pubblico per l’incarico di responsabile del Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura, indetto dalla ASL di Frosinone-Alatri”. Con questa dichiarazione
Guido Quici, Presidente della Federazione CIMO-FESMED, ricorda l’intervento del Sindacato, nell’aprile del 2021, “ad adiuvandum” in difesa dei medici psichiatri riaffermando il principio secondo il quale la conduzione di un Servizio Psichiatrico di Diagnosi e Cura (SPDC) deve essere affidato esclusivamente a medici specialisti a cui è affidata la diagnosi e cura dei pazienti ricoverati presso le strutture ospedaliere.
La sentenza ribalta quanto disposto dal Tar Lazio, Latina, Sez. I, 01.02.2021, n. 39, che aveva accolto le motivazioni addotte dal Consiglio dell’Ordine degli Psicologi del Lazio, costituito in giudizio contro la A.S.L. Frosinone, per l’annullamento dell’Avviso Pubblico in merito all’attribuzione di un incarico di durata quinquennale, per la copertura di un posto di Direttore UOC SPDC Frosinone Alatri, indetto dalla stessa Azienda Sanitaria Locale.
“Nel merito del ricorso - prosegue la nota della Cimo - sono stati forniti elementi conoscitivi per il Giudice finalizzati a far comprendere che, pur nell’ambito di un contratto unico della Dirigenza Sanitaria che prevede uno stesso percorso di carriera, non è possibile “omologare” competenze professionali tra le varie figure professionali della stessa Dirigenza Sanitaria proprio per le differenti specificità di ruoli, di competenze e di livelli di responsabilità”.
Il Consiglio di Stato, infatti, richiama i principi già espressi nella precedente sentenza n. 7410/2020 riaffermando, ricorda la Cimo citando un passaggio della sentenza, che “i compiti del dirigente non sono meramente organizzativi e gestionali, ma sono connessi all’assistenza ai pazienti e necessitano valutazioni specialistiche che richiedono conoscenze scientifiche e competenze professionali che sono prevalentemente di carattere medico, che non possono essere assicurate dagli psicologi”.