18 marzo -
Urge al più presto procedere ad assicurare all’INAIL i medici cosiddetti convenzionati con il Servizio Sanitario Nazionale, vale a dire i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, gli Specialisti Ambulatoriali e i professionisti della Continuità Assistenziale, ex Guardia Medica.
A dichiararlo con determinazione e chiarezza è stato
Filippo Anelli, Presidente FNONCeO, in riferimento alla pubblicazione della Circolare INAIL con la quale vengono indicate le procedure operative che riconoscono infortunio sul lavoro/malattia professionale il contagio da nuovo Coronavirus.
Già a Venezia, a margine del Convegno Nazionale della Federazione sul rischio aggressioni in sanità, il vertice dei medici italiani aveva richiamato l’attenzione sulla improcrastinabilità di questa decisione, attraverso la quale vengono salvaguardati anche i medici territoriali convenzionati dalle violenze, garantendo nei loro confronti una analoga assistenza da parte di Inail ai loro colleghi dipendenti.
L’occasione della conversione del Decreto Legge n.18 del 17.3.2020, ha precisato Anelli, servirà, ad inserire questa integrazione nel testo appena licenziato, riconoscendo retroattivamente per i Medici convenzionati, anch’essi notevolmente coinvolti dal Covid 19, gli stessi benefici previsti dall’Istituto Assicuratore per tutti i lavoratori.
La circolare Inail, ha sottolineato Patrizio Rossi, Sovrintendente Centrale Sanitario dell’Istituto, precisa che la tutela assicurativa si estende anche ai casi in cui l’identificazione delle specifiche cause e modalità lavorative del contagio si presenti problematica. Si presume, infatti, che il contagio sia una conseguenza delle mansioni svolte. Sono tutelati, inoltre, ha aggiunto Rossi, anche i casi di contagio da Covid-19 avvenuti nel percorso di andata e ritorno dal luogo di lavoro, che si configurano quindi come infortuni in itinere.
L’Azienda sanitaria locale o la struttura ospedaliera/sanitaria privata di appartenenza del personale infortunato, in qualità di datori di lavoro pubblico o privato, come per gli altri casi di infortunio sono tenute a effettuare la denuncia/comunicazione di infortunio all’Inail. È confermato, inoltre, l’obbligo da parte del medico certificatore di trasmettere all’Istituto il certificato medico di infortunio.
Si avvia in questo modo il percorso di riconoscimento della parasubordinazione per l’attività lavorativa dei Medici Convenzionati, come peraltro statuito dalla Corte di Cassazione con ordinanza del 5 dicembre 2018 n.31502, quando ci si è soffermato sul rapporto dei medici, che svolgono attività in regime di convenzione con le aziende sanitarie, configurandolo come rapporto privatistico di lavoro autonomo professionale.
La sottoposizione a direttive specifiche e reiterate sullo svolgimento dell’attività lavorativa, la stretta vigilanza sull’esecuzione delle prestazioni lavorative, l’obbligo di rispettare un orario o turni di reperibilità, la pianificazione delle ferie, il versamento di una retribuzione mensile svincolata dal raggiungimento di obiettivi o dalla realizzazione di progetti concreti sono criteri che possono essere valutati come indizi di un vincolo di subordinazione al datore di lavoro.
Ecco il motivo per cui, alla luce del D.Lgs.81/2008 occorre fornire da parte delle ASL anche ai Medici convenzionati qualsiasi strumento di prevenzione e protezione che sia indicato nel Documento della Valutazione dei Rischi, nel caso specifico il rischio biologico da Covid 19.
Con l’assicurazione il datore di lavoro è esonerato dalla responsabilità civile conseguente all’evento lesivo subìto dai propri dipendenti, salvo i casi in cui, in sede penale o - se occorre - in sede civile, sia riconosciuta la sua responsabilità per reato commesso con violazione delle norme di prevenzione e igiene sul lavoro.
All’assicurazione sono tenuti tutti i datori di lavoro che occupano lavoratori dipendenti e lavoratori parasubordinati nelle attività che la legge individua come rischiose. Gli artigiani e i lavoratori autonomi dell’agricoltura sono tenuti ad assicurare anche se stessi.
Vi è obbligo assicurativo se sono compresenti due requisiti: oggettivi, ossia le attività rischiose previste dall'art. 1 del testo unico (decreto del Presidente della Repubblica 1124/1965); soggettivi, ossia i soggetti assicurati richiamati nell'art. 4 dello stesso testo unico (lavoratori parasubordinati).
Domenico Della Porta
Esperto FNOMCeO Gruppo di Lavoro Prevenzione e Sicurezza Operatori Sanitari