“Crescita progressiva del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale (
2 miliardi l'anno in più per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, ndr), aumento del fondo per il trasporto pubblico locale, del diritto allo studio degli alunni con disabilità e quello per le non autosufficienze: questi alcuni punti per un accordo Governo-Regioni da sottoscrivere in vista della prossima manovra di bilancio”, lo ha annunciato il Presidente della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome,
Massimiliano Fedriga.
“Alle maggiori risorse per la sanità - ha spiegato
Davide Carlo Caparini che in qualità di coordinatore della Commissione affari finanziari della Conferenza delle Regioni sta seguendo l’interlocuzione con il ministero dell’economia – si aggiungono altri due miliardi di euro riferiti al periodo che va dal 2024 al 2035 per gli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico. Sempre sul piano delle risorse – conclude Caparini – è da evidenziare l’integrazione del Fondo per le non autosufficienze di 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023, 250 milioni per il 2024 e 300 milioni dal 2025 e l’incremento del Fondo nazionale per il trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, per un importo di 100 milioni per il 2022, 200 milioni per il 2023, 300 milioni per il 2024, 350 milioni di euro per il 2025 e 400 milioni a decorrere dall’anno 2026”.
Ecco i 7 punti dell’accordo proposto dalle Regioni
1) Lo Stato e le Regioni concordano sulla necessità di stabilire il finanziamento del Fabbisogno Sanitario Nazionale standard per il triennio 2022 – 2024, nell’importo rispettivamente pari a 124.061 milioni di euro, 126.061 milioni di euro e 128.061 milioni di euro a decorrere dall’anno 2024, al netto dell’incremento del fondo dei farmaci innovativi di cui all’articolo 35-ter del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e al netto delle ulteriori risorse destinate ad aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici, di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.
2) Lo Stato e le Regioni concordano di incrementare il livello programmatico delle risorse destinate agli interventi di edilizia sanitaria e di ammodernamento tecnologico di cui all’articolo 20 della legge n. 67 del 1988 per un importo complessivamente pari a 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità del bilancio statale, con il seguente profilo: 20 milioni per l’anno 2024, 30 milioni di euro per l’ anno 2025, 200 milioni per ciascuno degli anni 2026-2034 e 150 milioni di euro per l’anno 2035.
3) Lo Stato e le Regioni concordano di semplificare le procedure previste dall’articolo 111, comma 2- novies, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, per il riversamento al bilancio dello Stato dei ristori ricevuti dalle Regioni a statuto ordinario nel 2020 per le minori entrate connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, derivanti dalla lotta all'evasione da riacquisire al bilancio dello Stato.
4) Lo Stato e le Regioni concordano, relativamente alle anticipazioni di liquidità per il pagamento dei debiti certi, liquidi ed esigibili, ai sensi degli articoli 2 e 3 del decreto-legge n. 35 del 2013 e successivi provvedimenti, la possibilità di richiedere che i relativi piani di ammortamento siano rinegoziati secondo le condizioni previste nella norma di cui all’allegato 1.
5) Lo Stato e la regione Piemonte concordano di chiudere la Gestione Commissariale Piemonte di cui all’articolo 1, commi 452 e seguenti, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, a decorrere dal 1° gennaio 2022, quando sono stati pagati tutti i debiti commerciali della Regione Piemonte posti a suo carico, prevedendo il subentro della Regione nei rapporti passivi assunti dalla Gestione Commissariale nei confronti dello Stato.
6) Lo Stato e le Regioni concordano che il Fondo per le non autosufficienze è integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l’anno 2022, a euro 200 milioni per l’anno 2023, a euro 250 milioni per l’anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dal 2025.
7) Lo Stato e le Regioni concordano sulla necessità di incrementare lo stanziamento del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato, agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario di cui all’articolo 16-bis, comma 1, del decreto legge n. 95 del 2012, per un importo pari a 100 milioni di euro per l’anno 2022, 200 milioni di euro per l’anno 2023, 300 milioni di euro per l’anno 2024, 350 milioni di euro per l’anno 2025 e 400 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2026.
L.F.