Con 213 voti favorevoli, 28 contrari e un'astensione, il Senato ha rinnovato oggi la fiducia al Governo con l'approvazione definitiva del ddl n. 2320, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge n. 73, recante misure urgenti connesse all'emergenza da COVID-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali.
Ecco tutte le misure di interesse sanitario che, dopo la pubblicazione in Gazzetta, saranno legge.
Articolo 10 (Contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche)
Si disciplina l'istituzione e le modalità di riparto, per l'anno 2021, di un fondo con una dotazione di 86 milioni di euro (in termini di tetto di spesa), al fine di riconoscere un contributo a fondo perduto a ristoro delle spese sanitarie sostenute da società sportive professionistiche e da società e associazioni sportive dilettantistiche (che rispondano a determinati requisiti) per l'effettuazione di test di diagnosi dell'infezione da Covid-19.
Articolo 26 (Disposizioni in materia di liste di attesa e utilizzo flessibile delle risorse)
L’articolo 26 dispone il nuovo termine di applicazione (fino al 31 dicembre 2021) della deroga, introdotta dal D.L. Agosto (DL. 104/2020), al regime tariffario delle prestazioni aggiuntive necessarie per il recupero delle liste d’attesa, con riferimento a prestazioni di ricovero ospedaliero programmabile e di specialistica ambulatoriale non erogate nel 2020 a causa dell’emergenza da Covid-19.
Più in dettaglio è consentito utilizzare fino a fine 2021, con riferimento al recupero delle prestazioni di ricovero ospedaliero per acuti in regime di elezione:
a) prestazioni aggiuntive per attività libero-professionale intramuraria ad integrazione dell’attività istituzionale, dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016- 201820, con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive, con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) prestazioni aggiuntive per ricoveri ospedalieri che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia21, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
c) reclutamento del personale tramite assunzioni a tempo determinato di personale del comparto e della dirigenza medica, sanitaria, veterinaria e delle professioni sanitarie, anche in deroga ai vigenti CCNL di settore, o attraverso forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa. L’istituto richiamato prevede altresì di impiegare figure professionali previste in incremento ai sensi del DL. n. 18/2020 (cd. Cura Italia) agli articoli 2-bis (incarichi di lavoro autonomo ad iscritti agli albi delle professioni sanitarie, agli operatori socio-sanitari ed a personale medico, veterinario, sanitario e socio-sanitario collocato in quiescenza, anche in deroga22 alla disciplina transitoria per assunzione medici e veterinari in formazione specialistica, con contratti di lavoro dipendente a tempo determinato e parziale) e 2-ter (conferimento di incarichi individuali a tempo determinato al personale delle professioni sanitarie e ad operatori socio-sanitari, anche medici specializzandi, mediante avviso pubblico e selezione per colloquio orale).
Per il recupero delle prestazioni di specialistica ambulatoriale e di screening:
a) prestazioni aggiuntive dei dirigenti medici, sanitari, veterinari e delle professioni sanitarie dipendenti del Servizio sanitario nazionale di cui al CCNL Sanità triennio 2016-2018, con un aumento a 80 euro lordi omnicomprensivi della tariffa oraria, con esclusione dei servizi di guardia, ferme le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili, all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
b) prestazioni aggiuntive per accertamenti diagnostici che garantiscano una modulazione dell’esercizio della libera professione in conformità alla normativa vigenti in materia24, con un aumento della tariffa oraria a 50 euro lordi omnicomprensivi, al netto degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione e ferme restando le disposizioni vigenti in materia di prestazioni aggiuntive con particolare riferimento ai volumi di prestazioni erogabili nonché all'orario massimo di lavoro e ai prescritti riposi;
c) incremento delle prestazioni, in parziale alternativa, ove necessario, alle precedenti lettere, come autorizzato per ASL ed altri enti del SSN dall’articolo 2-sexies del DL. 18 (Cura Italia) per l’anno 2020, relativamente all’aumento del monte ore dell'assistenza specialistica ambulatoriale convenzionata interna, con ore aggiuntive da assegnare nel rispetto dell'accordo collettivo nazionale vigente, nel limite di complessivi 10 milioni di euro, da ripartire per singola Regione.
Le norme in esame riguardano gli specialisti ambulatoriali convenzionati: medici e odontoiatri, veterinari ed altri professionisti sanitari (biologi, chimici, psicologi) ambulatoriali.
A questo fine le Regioni devono rimodulare il piano per le liste d’attesa già adottato ai sensi del citato articolo 29 del D.L. 104/2020, prevedendo, ove ritenuto necessario, il coinvolgimento delle strutture private accreditate e conseguentemente rimodulando l’utilizzo delle relative risorse. Le strutture private accreditate eventualmente interessate dalla deroga, sono chiamate a rendicontare alle rispettive Regioni entro il 31 gennaio 2022 le attività effettuate nell’ambito dell’incremento di budget assegnato, anche ai fini della valutazione della predetta deroga.
Il Ministero della salute svolgerà l’attività di monitoraggio delle attività assistenziali destinate a fronteggiare l’emergenza Covid-19 di cui ai decreti legge n. 18/2020 (DL. Cura-Italia), n. 34/2020 (DL. Rilancio) e 104/2020 (DL. Agosto) del 2020, da effettuare a cura delle Regioni entro il 15 luglio 2021, sulla base di una specifica relazione di dettaglio trasmessa dagli stessi enti territoriali. La relazione da presentare deve fornire evidenza della coerenza tra le prestazioni assistenziali erogate e le rilevazioni del centro di costo dedicato contrassegnato dal codice univoco “COV 20”, previsto dal DL. Cura-Italia.
Si dispone poi una ulteriore proroga, prevista per l’anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021 (in corso di conversione), come segue:
- il termine del 15 giugno è differito al 10 luglio;
e, conseguentemente, il termine del 15 luglio è differito al 10 agosto.
Il comma 5 dispone una ulteriore proroga, prevista per l’anno 2021, dei termini in materia di rendicontazione del Servizio sanitario regionale già prorogati dall’articolo 9 del decreto-legge n. 44/2021 (L. 76/2021), come segue:
- è differito al 10 agosto il termine del 15 giugno relativo alla data limite prevista per la certificazione da parte delle Regioni e Province autonome dell’equilibrio di bilancio tramite rendicontazione dell’esercizio finanziario precedente, in caso di disavanzo di gestione del servizio sanitario regionale per il quarto trimestre consecutivo;
è differito al 20 settembre, conseguentemente, il termine del 15 luglio entro il quale il Presidente della giunta regionale, nel ruolo di Commissario ad acta per la Regione interessata, è chiamato ad applicare comunque il divieto di effettuare spese non obbligatorie fino al 31 dicembre dell'anno successivo a quello di verifica dei conti.
Rispetto alla disposizione iniziale vengono introdotte ulteriori differimenti di termini:
- termine del 15 settembre 2021 (in luogo del 30 aprile) per l’approvazione del bilancio d’esercizio per l’anno 2020 delle Regioni con gestione sanitaria accentrata e delle aziende sanitarie locali, aziende ospedaliere, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico pubblici (Irccs) anche se trasformati in fondazioni; aziende ospedaliere universitarie
integrate con il Servizio sanitario nazionale;
- termine del 15 ottobre 2021 (in luogo del 30 settembre) per l’approvazione del bilancio
consolidato del Sistema sanitario regionale per il 2020.
Al fine di garantire un idoneo numero di prestazioni di genetica, clinica e laboratorio da parte degli operatori accreditati, permette il ricorso a forme di collegamento in rete, anche tra strutture che operano in regioni confinanti. Inoltre, al fine di garantire una più elevata risposta alla domanda di prestazione, in particolare in favore di pazienti fragili, le regioni promuovono la possibilità di effettuare prelievi domiciliari da parte delle strutture di laboratorio accreditate per le medesime prestazioni, con oneri a carico dell’assistito, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si prevedono, per gli anni 2021 e 2022, nel limite massimo di spesa di 5 milioni in ciascun anno, che siano garantiti per tutti gli assistiti al Servizio sanitario nazionale cicli di riabilitazione termale motoria e neuromotoria per determinate riabilitazioni riconosciute dall’INAIL ai propri assicurati in base ai livelli essenziali di assistenza (Lea), oltre che agli assistiti con postumi riconducibili all’infezione da Sars-Cov-2. Conseguentemente il fabbisogno sanitario nazionale standard viene incrementato di detto importo di 5 milioni per ciascuno degli anni 2021 e 2022, con copertura a valere sul Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato dall’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
Articolo 27 (Esenzione prestazioni di monitoraggio per pazienti ex Covid)
Si intende assicurare la presa in carico, omogenea su tutto il territorio nazionale e mediante un programma di monitoraggio dedicato, delle persone che hanno avuto un quadro clinico Covid-19 correlato. La presa in carico assicura un’attività clinico-diagnostica assistenziale modulata in base alla severità della sintomatologia presentata, anche mediante la diagnosi precoce delle possibili sequele della malattia. Il Ssn garantisce le prestazioni di specialistica ambulatoriale, comprese nei Livelli essenziali di assistenza, incluse nella Tabella A, che fa parte integrante del decreto in commento, senza compartecipazione alla spesa da parte dell’assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto in esame (26 maggio 2021).
Conseguentemente, le Regioni attivano i programmi di monitoraggio previsti per la presa in carico di pazienti Covid-19 dimessi a seguito di ricovero ospedaliero non deceduti e guariti dal Covid-19, garantendo le prestazioni.
Per l’applicazione di quanto previsto dall’articolo in commento sono autorizzate le seguenti somme:
- 28.802.000 euro per il periodo da maggio 2021 al 31 dicembre 2021;
- 24.993. 000 euro per il 2022;
- 4.441.000 euro per il 2023.
Conseguentemente, è incrementato, per gli anni 2021, 2022 e 2023, il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per un importo corrispondente.
Articolo 28 (Iniziative internazionali per il finanziamento dei “beni pubblici globali” in materia di salute e clima)
Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze con una dotazione di 500 milioni di euro per l’anno 2021 finalizzato a consentire la partecipazione dell’Italia alle iniziative multilaterali per il finanziamento dei beni pubblici globali in materia di salute e clima.
Articolo 29 (Incentivi per i processi di riorganizzazione di strutture pubbliche e private eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio)
Si prevede la possibilità del riconoscimento - da parte delle regioni - di un incentivo in favore delle strutture pubbliche e di quelle private, accreditate e convenzionate, eroganti prestazioni specialistiche e di diagnostica di laboratorio, nell’ambito di uno stanziamento pari complessivamente a 46 milioni di euro per il 2021 ed a 23 milioni per il 2022.
L’incentivo è inteso all’adeguamento degli standard organizzativi e di personale ai processi di incremento dell’efficienza resi possibili dal ricorso a metodiche automatizzate (comma 1). Tale stanziamento è disposto (comma 2) a valere sulle risorse finanziarie già destinate al finanziamento di progetti di carattere prioritario nel settore sanitario.
Articolo 30 (Misure per lo sviluppo della sanità militare e della capacità produttiva nel settore vaccinale e antidotico)
Vengono autorizzate spese per il servizio sanitario militare e per quello della Guardia di Finanza. In particolare, autorizza, al comma 1, la spesa di 63.249.247 euro per il 2021, per il potenziamento della Sanità militare, al comma 1-bis, 1-ter e 1-quater 10 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi della Sanità Militare, 1,5 milioni di euro per procedere alla dematerializzazione degli archivi e alla digitalizzazione dei processi di lavoro del Servizio sanitario della Guardia di Finanza; al comma 2 la spesa di 16.500.000 euro, per la realizzazione di un reparto di infialamento dei farmaci, da costituirsi all’interno dello stabilimento chimico farmaceutico militare di Firenze, al comma 3 la spesa di 2 milioni di euro per il 2021 per il Servizio sanitario della Guardia di finanza.
I commi da 4 a 6 riguardano la corresponsione dei pagamenti per lavoro straordinario e del compenso forfetario di impiego per talune tipologie di personale militare: il personale militare costantemente impiegato nelle sale operative centrali e periferiche, il personale militare medico, paramedico e di supporto, impiegato nei “Drive Through” dell’Operazione Igea e nei Presidi Vaccinali della Difesa, e il personale militare, indispensabile ad assicurare lo svolgimento delle attività di stoccaggio, movimentazione e trasporto dei vaccini.
Il comma 7 prevede la possibilità di bandire un ulteriore concorso nell’anno 2021 per il reclutamento straordinario di marescialli in possesso di laurea per le professioni sanitarie e relativa abilitazione professionale, per i posti eventualmente non coperti con il concorso del 2020.
I commi da 7-bis a 7-septies prevedono:
l’autorizzazione all’arruolamento, a domanda, in relazione all’emergenza Covid-19, di personale dell’Esercito italiano, della Marina militare e dell’Aeronautica militare in servizio a tempo determinato, con una ferma avente durata fino al 31 dicembre 2021, non prorogabile, e posto alle dipendenze funzionali dell’Ispettorato generale della Sanità militare. I posti sono autorizzati nella misura complessiva dei posti non coperti con le procedure di arruolamento autorizzate dal D.L. n. 137/2020 (articolo 19-undecies), pari a 16 ufficiali medici con il grado di tenente o grado corrispondente e 7 sottufficiali infermieri con il grado di maresciallo;
- l’autorizzazione di spesa di 77 milioni di euro a decorrere dall’anno 2021 da destinarsi ai provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021 per il personale dei comparti Difesa, Sicurezza e Soccorso Pubblico (Forze di polizia, Forze Armate e Corpo nazionale dei vigili del fuoco), in relazione alla specificità di tale personale e dai peculiari compiti da esso svolti, anche in relazione all’emergenza Covid-19 (comma 7-quater);
- per le medesime finalità di cui al comma precedente, l’articolo 1, comma 996, della legge 178/2020, che istituiva un Fondo nello stato di previsione del MEF, con una dotazione di 50 milioni di euro annui, per la retribuzione dei servizi esterni o delle attività operative fuori sede svolte dal personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, viene sostituito in modo da destinare i medesimi 50 milioni di euro, nell’ambito dei rispettivi provvedimenti negoziali relativi al triennio 2019-2021, agli istituti normativi ed ai trattamenti economici accessori. Sempre in relazione ai trattamenti economici accessori, si interviene sull’articolo 46 del decreto legislativo 95/2017, relativo al trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, estendendo fino al 2023 la deroga ai limiti di negoziazione economica previsti dal primo periodo del comma 5 del citato articolo (comma 7-quinquies);
- l’incremento dei fondi per il trattamento accessorio del personale del MEF per 30 milioni a decorrere dal 2021, in considerazione delle maggiori funzioni e compiti svolti in materia di politica economica, finanziaria e di bilancio, nonché di monitoraggio dell’andamento della spesa pubblica, ivi inclusi i peculiari compiti connessi all’emergenza Covid-19 (comma 7-sexies);
- la copertura degli oneri recati dai commi precedenti (comma 7-septies).
Il comma 8 introduce alcune modifiche alla disposizione che permette svolgimento delle attività di medicina generale ai medici delle Forze armate, della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato che abbiano maturato almeno quattro anni di attività, di svolgere attività di medicina generale.
Articolo 31 (Disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di vaccini e farmaci: credito d'imposta per farmaci innovativi)
I commi da 1 a 5 dell'articolo 31 prevedono un credito d'imposta spettante alle imprese che effettuano attività di ricerca e sviluppo per farmaci nuovi, inclusi i vaccini, nella misura del 20 per cento dei costi sostenuti dal 1° giugno 2021 al 31 dicembre 2030, entro l'importo massimo annuale per ciascun beneficiario di 20 milioni di euro.
Il comma 2 specifica che sono considerati ammissibili, nel rispetto delle regole generali di effettività, pertinenza e congruità, tutti i costi sostenuti per ricerca fondamentale, ricerca industriale, sviluppo sperimentale e studi di fattibilità necessari per il progetto di ricerca e sviluppo nel corso della sua durata, ad esclusione dei costi relativi agli immobili e ai terreni. Viene inoltre esclusa la cumulabilità, in relazione ai medesimi costi ammissibili, con altri incentivi aventi forma di credito d’imposta per le attività di ricerca e sviluppo.
Il credito d'imposta è utilizzabile in compensazione (non si applicano i limiti previsti dalla legislazione vigente) e non concorre alla formazione del reddito (comma 4); il credito d'imposta e quest'ultima esclusione non rilevano ai fini della deducibilità di interessi passivi e altri componenti negativi.
I commi 6-8 dell’articolo 31 modifica la vigente disciplina relativa alla denominazione, organizzazione e operatività della fondazione Enea Tech, la cui istituzione è stata prevista dal decreto c.d. rilancio, la quale assume la nuova denominazione di "Enea Tech and Biomedical".
Gli ambiti d'intervento del Fondo per il trasferimento tecnologico (istituito nello stato di previsione del MISE dal comma 1 dell'articolo 42 del decreto rilancio) sono estesi al potenziamento della ricerca, allo sviluppo e alla riconversione industriale del settore biomedicale verso la produzione di nuovi farmaci e vaccini per fronteggiare in ambito nazionale le patologie infettive emergenti, oltre a quelle più diffuse, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione.
Il Fondo per il trasferimento tecnologico può ora promuovere iniziative e investimenti utili alla valorizzazione e all'utilizzo dei risultati della ricerca presso le imprese operanti sul territorio nazionale, “anche con riferimento alle start up” innovative (in luogo della previgente formulazione "con particolare riferimento alle start-up" innovative). Nell'ambito della complessiva dotazione di 500 milioni di euro per il 2020 relativamente al Fondo per il trasferimento tecnologico, si specifica che una quota parte di almeno 250 milioni di euro sia destinata alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale. Ulteriori somme nel limite massimo di 400 milioni di euro sono destinate alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale.
L'obbligo per il MISE di avvalersi dell'ENEA per l'attuazione degli interventi autorizzati nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico è trasformata in facoltà e l'avvalimento (ora configurato come eventuale) non richiede più la necessità di apposita convenzione tra il MISE e l'ENEA. Nuove disposizioni autorizzano l’ENEA alla costituzione della fondazione di diritto privato, denominata “Fondazione Enea Biomedical Tech”, sottoposta alla vigilanza del MISE, che può definire, mediante l’adozione di un atto di indirizzo, gli obiettivi strategici della fondazione.
Tra le finalità della fondazione rientra in particolare la realizzazione di programmi di sviluppo del settore biomedicale e della telemedicina. È disciplinata appositamente l'organizzazione interna della Enea Tech e Biomedica, con la previsione degli organi necessari: il Presidente, il Consiglio Direttivo e il Collegio dei revisori, alle cui nomine si procede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
Il successivo comma 9 opera la quantificazione degli oneri finanziari derivanti dal credito di imposta in esame e rinvia per la relativa copertura alle disposizioni di cui all'articolo 77.
Articolo 31-bis (Credito d’imposta per la ricerca biomedica)
In via sperimentale per il 2021 concede un credito d’imposta pari al 17 per cento delle spese sostenute per reagenti e apparecchiature destinate alla ricerca scientifica, in favore di Enti di ricerca privati senza finalità di lucro. L’agevolazione spetta entro il limite di spesa complessivo di 11 milioni di euro, è utilizzabile esclusivamente in compensazione e per essa non valgono i limiti di compensabilità previsti ordinariamente a legislazione vigente. Si demanda alla norma secondaria l’attuazione delle disposizioni in commento.
L’onere dell’agevolazione, pari a 11 milioni per il 2021, è posto a valere sulle disposizioni generali di copertura del provvedimento. L’operatività del credito di imposta è subordinata alla previa autorizzazione delle Autorità europee, ai sensi della disciplina comunitaria sugli aiuti di Stato.
Articolo 31-ter (Riduzione aliquota Iva su reagenti e apparecchiature diagnostiche nell’ambito di progetti di ricerca integralmente finanziati da Fondi europei)
Si assoggetta ad aliquota Iva ridotta al 5% dal 1° luglio al 31 dicembre 2021 i reagenti e le apparecchiature diagnostiche destinati a progetti di ricerca scientifica nel campo delle biotecnologie e della biomedicina integralmente finanziati dall’Unione europea e acquistati da Università, Enti pubblici di ricerca, Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e dagli enti di ricerca privati senza finalità di lucro.
L’onere della disposizione è valutato in 24,3 milioni di euro per il 2021 ed è posto a valere sulle risorse del Fondo per le esigenze indifferibili che si presentano nel corso della gestione (comma 200 della legge di stabilità 2015).
Articolo 32 (Credito d'imposta per la sanificazione e l'acquisto di dispositivi di protezione)
Si introduce per i soggetti esercenti attività d'impresa, arti e professioni, gli enti non commerciali, nonché per le strutture ricettive extra-alberghiere a carattere non imprenditoriale, un credito di imposta nella misura del 30 per cento di alcune spese sostenute nei mesi di giugno, luglio ed agosto 2021 per la sanificazione e l’acquisto di dispositivi di protezione
Articolo 32-bis (Autorizzazione alla vendita dei dispositivi di protezione individuale presso le rivendite di generi di monopolio)
Si autorizza le rivendite di generi di monopolio alla vendita delle mascherine medico-chirurgiche e protettive di qualunque tipologia, nonché dei guanti chirurgici e non, degli occhiali protettivi, visiere o facciali di protezioni, dei camici e grembiuli monouso e di ogni altro DIP destinato alle medesime finalità protettive. La norma specifica che, al fine di garantire la sicurezza dei dispositivi sopra citati, le rivendite sono tenute al rispetto delle
indicazioni del fabbricante.
Articolo 33 (Servizi territoriali e ospedalieri di Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza e Reclutamento straordinario psicologi)
Si intende rispondere, con due linee di intervento, agli effetti della pandemia sulla salute e sul benessere psicologico di bambini ed adolescenti, e, attraverso il reclutamento straordinario di psicologi, è diretto a tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo dei cittadini, in particolare dei minori, nonché degli operatori sanitari. Per il 2021, la spesa complessiva per le due linee di intervento è pari a 27,932 milioni di euro.
Nelle more della futura adozione di azioni organiche e a regime, la prima linea di intervento, indirizzata all’area territoriale ed ospedaliera della Neuropsichiatria infantile e dell’adolescenza, ne prevede il potenziamento mediante l’utilizzo, fino al 31 dicembre 2021, di forme di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, per il reclutamento di professionisti sanitari e di assistenti sociali. A tal fine è autorizzata la spesa di 8 milioni di euro.
Al fine di tutelare la salute e il benessere psicologico individuale e collettivo, tenendo conto, in particolare, delle forme di disagio psicologico dei bambini e degli adolescenti conseguenti alla pandemia da Covid-19, il secondo intervento, indirizzato al reclutamento straordinario di psicologi, consente, alle regioni e alle province autonome, di autorizzare le aziende e gli enti del Ssn a conferire, fino al 31 dicembre 2021, incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione coordinata e continuativa, a psicologi, regolarmente iscritti al relativo albo professionale, allo scopo di assicurare le prestazioni psicologiche, anche domiciliari, a cittadini, minori ed operatori sanitari, nonché di garantire le attività previste dai livelli essenziali di assistenza. A tal fine è autorizzata, per il 2021, la spesa complessiva di 19,932 milioni di euro.
Si istituisce un Fondo nello stato di previsione del Ministero della salute con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 destinato alla promozione del benessere della persona facilitando l’accesso ai servizi psicologici delle fasce più deboli della popolazione, con priorità per i pazienti affetti da patologie oncologiche ed i ragazzi in età scolare. La disciplina delle modalità di attuazione delle citate disposizioni è rimessa ad un decreto del Ministro della salute, di concerto con quello dell’economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge in esame.
Agli oneri derivanti dalle norme descritte, valutati in 10 milioni di euro per l’anno 2021, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per esigenze indifferibili, di cui all’articolo 1, comma 200 della legge n. 190/2014 (legge di stabilità 2015).
Articolo 33-bis (Contributo in favore dell’Ospedale Gaslini e degli atri Irccs pediatrici)
Si attribuisce all’Ospedale pediatrico Istituto Giannina Gaslini un contributo pari a 5 milioni di euro per l’anno 2021, quale riconoscimento dei maggiori costi operativi sostenuti per la gestione dell’emergenza da COVID-19 e per l’incremento delle prestazioni ad alta complessità in conseguenza della stessa nell’anno 2020.
Il medesimo contributo è riconosciuto a favore degli Istituti pediatrici di ricovero e cura a carattere scientifico.
Articolo 34 (Autorizzazione di spesa per interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19 e relativa copertura)
I commi 1-3 autorizzano per l'anno 2021 la spesa di 1.650 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, da trasferire sull'apposita contabilità speciale ad esso intestata, condizionata alla sua previa richiesta motivata.
I commi da 4 a 6 dettano disposizioni per l’attuazione della Raccomandazione della Commissione del 1 marzo 2021, relativa ad un approccio comune per istituire una sorveglianza sistematica del Sars- CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue. A tal fine è autorizzata la spesa di 5,8 milioni di euro nel biennio 2021-2022. Le attività di sorveglianza sono coordinate, con la vigilanza del Ministero della salute, dall’Istituto superiore di sanità, che si avvale del supporto delle regioni e delle province autonome, con le risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Il comma 7 prevede che le regioni e le province autonome possano demandare la somministrazione dei vaccini contro il Covid-19 anche ai soggetti e alle strutture privati, accreditati e convenzionati con il Servizio sanitario della regione (o della provincia autonoma), mediante un'integrazione, per la suddetta finalità e con riferimento all'anno 2021, del relativo accordo contrattuale. L'ambito in oggetto può concernere le strutture sanitarie e socio-sanitarie, i professionisti sanitari, le organizzazioni autorizzate per l'erogazione di cure domiciliari (accreditati e convenzionati).
La suddetta integrazione dell'accordo contrattuale può essere stipulata anche in deroga alle disposizioni sui limiti dell'importo dei volumi d'acquisto (delle prestazioni oggetto dei medesimi accordi). Resta fermo che la possibilità di deroga concerne soltanto la quota di importo relativa alle somministrazioni in esame e che occorre salvaguardare l'equilibro economico del Servizio sanitario dell'ente territoriale.
I commi 8 e 9 modificano una disciplina transitoria - di cui all'articolo 3-bis del D.L. 14 gennaio 2021, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 12 marzo 2021, n. 29 -, che consente alle aziende sanitarie e socio-sanitarie pubbliche di remunerare gli incarichi attribuiti al personale sanitario già collocato in quiescenza; le modifiche sono intese a consentire l'opzione tra il mantenimento del trattamento pensionistico e la remunerazione dell'incarico medesimo (comma 8) ed a chiarire (comma 9) il rapporto tra la disciplina transitoria di cui al citato articolo 3-bis (come modificata dal comma 8) ed altre norme transitorie, che concernono anch'esse il conferimento di incarichi, da parte degli enti ed aziende del Servizio sanitario nazionale, a soggetti già in quiescenza e che consentono il cumulo tra trattamento pensionistico e remunerazione dell’incarico.
Il comma 9-bis opera modifiche agli artt. 8-bis Centri culturali, centri sociali e ricreativi, feste e cerimonie e 9 Certificazioni verdi COVID-19 del decreto legge n. 52 del 2021. Più in particolare:
- la lettera a) aggiunge all’art. 8-bis del decreto legge n. 52 del 2021 il comma 2-bis (l’emendamento in commento indica erroneamente l’art. 8, in luogo dell’art. 8-bis) con la finalità di esentare i bambini al di sotto dei 6 anni dal requisito del possesso della certificazione verde Covid-19 per la partecipazione ai banchetti nell’ambito delle cerimonie ed eventi analoghi con meno di 60 partecipanti. La norma intende in tal modo sostenere il settore delle cerimonie duramente colpito nel periodo pandemico;
- la lettera b) aggiunge all’art. 9 del decreto legge n. 52 del 2021 il comma 8-bis per garantire l’unità delle famiglie in viaggio negli Stati membri dell’Unione europea. A tal fine, i minori in viaggio con il genitore o i genitori, non sono tenuti a sottoporsi a quarantena o ad autoisolamento per motivi di viaggio se tale obbligo non è imposto al genitore o ai genitori perché in possesso di un certificato di vaccinazione o di un certificato di guarigione. Inoltre l’obbligo di sottoporsi a test per infezione da Sars-Cov-2 per motivi di viaggio non si applica ai bambini di età inferiore ai sei anni. Tali disposizioni sono peraltro in linea con la Proposta di Raccomandazione del Consiglio del 31 maggio 2021 che modifica la Raccomandazione (UE) 2020/1475 del 13 ottobre 2020, per un approccio coordinato alla limitazione della libertà di circolazione in risposta alla pandemia di Covid-19.
Il comma 9-ter finalizzato a dare completa attuazione alla normativa vigente che
istituisce l’area delle professioni sociosanitarie per far fronte al perdurare dell’emergenza epidemiologica da Covid-19. Allo scopo si prevede di collocare il personale dipendente del Ssn appartenente ai profili professionali di assistente sociale, sociologo e operatore sociosanitario, già collocato nei ruoli tecnici ex DPR n. 761 del 1979, nel ruolo sociosanitario, che viene istituito dal presente comma senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I commi 9-quater e 9-quinquies finalizzati ad
istituire un Fondo per la gratuità dei tamponi, con una dotazione di 10 milioni di euro per il 2021 presso il Ministero della salute per garantire, entro tale limite di spesa, l’esecuzione gratuita dei test molecolari e dei test antigenici rapidi per l’ottenimento della certificazione verde Covid prevista dalla normativa vigente o del certificato Covid digitale UE per i cittadini con disabilità o in condizione di fragilità che non possono effettuare la vaccinazione Covid-19 a causa di patologie ostative certificate.
Il comma 10 stabilisce la copertura degli stanziamenti previsti con riferimento sia ai suindicati commi da 1 a 3, sia al comma 4 relativamente alla sorveglianza sistematica del Sars-CoV-2 e delle sue varianti nelle acque reflue.
I commi da 10-bis a 10-quinquies finalizzati ad estendere, mediante il sistema Tessera sanitaria, l’attuale sistema di ricezione dei dati individuali in forma anonimizzata a tutti i farmaci dotati di autorizzazione all’immissione in commercio (AIC), anche non a carico del Servizio sanitario nazionale, e a tutti quelli comunque dispensati dalle farmacie nelle forme della distribuzione per conto (DPC), per l’efficace monitoraggio dei consumi farmaceutici al fine di realizzare i programmi di sorveglianza epidemiologica.
Nel predetto ambito è inclusa l’acquisizione dei dati individuali anonimizzati relativi all’erogazione di parafarmaci registrati come dispositivi medici tramite il canale di dispensazione delle farmacie.
L’accesso ai dati deve essere garantito al Ministero della salute e al MEF, oltre che all’Aifa (Agenzia italiana del farmaco), all’Istat, all’Istituto superiore di sanità (Iss) e all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (Agenas).
È prevista la clausola di invarianza finanziaria: le amministrazioni interessate devono provvedere alla ricezione dei dati con oneri di acquisizione e trasmissione ad esclusivo carico delle associazioni di categoria.
I commi da 10-septies a 10-octies finalizzati al potenziamento su tutto il territorio nazionale dei centri della RISP - Rete italiana screening polmonare per la realizzazione di programmi di prevenzione e monitoraggio del tumore del polmone, nei limiti della spesa autorizzata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022.
Allo scopo è previsto un decreto del Ministro della salute per la definizione di criteri e modalità per l’attuazione di detta norma di spesa che individui anche i centri della Rete nel rispetto del principio di garanzia della più ampia copertura del territorio nazionale. Per l’emanazione del decreto viene fissato un termine di 30 giorni dalla conversione del presente decreto-legge, acquisita l’intesa della Conferenza Stato-Regioni e Province autonome. Detto onere di spesa è coperto a valere sul predetto Fondo per le esigenze indifferibili, come rifinanziato ai sensi dell’articolo 77, comma 7, del presente decreto-legge.
Articolo 34-bis (Disposizioni in materia di sorveglianza epidemiologica del Sars-Cov-2 e delle relative varianti genetiche e di monitoraggio delle risposte immunologiche al Covid-19 e ai vaccini)
Al fine di assicurare la sorveglianza epidemiologica della circolazione del Sars-Cov-2 e delle relative varianti genetiche, dispone che l’Istituto superiore di sanità (Iss) si avvalga della rete dei laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento genomico individuati da ciascuna regione e provincia autonoma tramite un laboratorio pubblico di riferimento regionale. Quest’ultimo, in collaborazione con l’Iss, ai fini dell’accreditamento, verifica il possesso, da parte della rete di laboratori di microbiologia e dei centri di sequenziamento, dei requisiti tecnici indicati dal Ministero della salute.
Ai medesimi fini, sono individuati i laboratori di microbiologia e i centri di sequenziamento genomico afferenti alla Sanità militare che operano in diretto contatto con l’Iss. Allo scopo di assicurare la sorveglianza epidemiologica i laboratori di cui sopra sono obbligati a trasmettere i dati sui casi positivi ai test per infezione da Sars-Cov-2 al Dipartimento di prevenzione della Asl territorialmente competente. Le regioni e le province autonome, trasmettono i dati relativi ai casi positivi all’Iss, mediante la piattaforma per la sorveglianza integrata del Covid-19, già istituita presso il medesimo Istituto.
Si assegna all’Iss il compito di coordinare, in collaborazione con laboratori e centri appositamente identificati sul territorio nazionale, e anche mediante bandi pubblici, le attività di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione da Sars-COV-2 e ai vaccini per la prevenzione dell’infezione medesima, nonché le attività di ricerca e formazione, inclusi gli studi sui meccanismi patogeni dell’infezione e sull’individuazione di nuove strategie diagnostiche, preventive e terapeutiche.
Per quanto riguarda lo svolgimento delle specifiche attività di sorveglianza sulle varianti Sars-Cov-2, i laboratori e i centri di sequenziamento genomico, nel rispetto delle modalità indicate dall’ISS e accedendo all’apposito sistema informativo predisposto presso il medesimo Istituto, trasmettono in forma anonima i dati relativi alla sequenza genica di una determinata percentuale di campioni positivi per l’infezione Sars-Cov-2.
Per l’implementazione delle attività di sorveglianza sulle varianti e di monitoraggio delle risposte immunologiche all’infezione e ai vaccini somministrati, nonché per l’avvio delle attività di formazione specifica nel campo e di ricerca sull’infezione da Sars-Cov-2 si autorizza la spesa di 10 milioni di euro per il 2021.
Articolo 35 (Disposizioni finanziarie in materia sanitaria - determinazione dei fabbisogni sanitari standard regionali dell’anno 2021 e modifiche alla disciplina della riduzione della spesa sanitaria)
Il comma 1 dell’articolo 35 modifica, per il 2021, alcuni criteri per la determinazione dei fabbisogni standard regionali nel settore sanitario in relazione alla scelta delle regioni benchmark e del riparto regionale delle risorse per la sanità relative ad un 15% del totale in base alla popolazione residente. Il comma 2 incrementa inoltre dallo 0,25% allo 0,32% la percentuale di riparto della quota premiale calcolata nell’ambito del fabbisogno sanitario complessivo delle Regioni.
I commi da 2-bis a 2-quinquies sono finalizzati alla elaborazione di un programma attuativo triennale della legge sulle cure palliative (L. n. 38/2010), per garantire, entro il 2025, l’uniforme erogazione dei livelli di assistenza del decreto relativo ai nuovi Lea in materia (in particolare, articoli 23 relativo alle cure palliative domiciliari, 31 riguardante l’assistenza sociosanitaria residenziale alle persone nella fase terminale della vita e 38 riferito al ricovero ordinario per acuti, del Dpcm 12 gennaio 2017). Allo scopo il Ministero della salute, previa istruttoria dell’Agenas da concludersi entro il 2021, effettua una ricognizione delle attività svolte dalle singole Regioni e Province autonome, sulla base del quale sono fissati per ciascuna di esse i relativi obiettivi ai fini dell’elaborazione del predetto programma.
Si stabilisce che l’attuazione di detto programma da parte di Regioni e Province autonome costituisca un adempimento ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del SSN ai sensi della normativa vigente (articolo 2, comma 68, lett. c) della legge finanziaria 2010, come prorogata dal 2013 dall’art. 15, comma 24 del DL. n. 95/2012 di revisione della spesa). Le Regioni a statuto speciale e le Province autonome dovranno produrre periodicamente una relazione al Comitato permanente per l’erogazione dei Lea sullo stato di attuazione di detto programma triennale.
Entro la prima metà del 2022, previa istruttoria dell’Agenas, con decreto interministeriale Salute-MEF, d’intesa con la Conferenza Stato-Region, sono definite le tariffe nazionali massime di riferimento per la remunerazione delle prestazioni di cure palliative in ambito domiciliare, residenziale e hospice, coerentemente con la cornice economico-finanziaria programmata per il Servizio sanitario nazionale. I predetti adempimenti devono essere attuati da parte delle amministrazioni interessate senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Si prevede infine che, in caso di mancata attuazione del programma triennali nei predetti termini, si applica la procedura per l’esercizio del potere sostitutivo di cui all’articolo 8 della legge n. 131/2003 (cd. Legge La Loggia).
Articolo 35-bis (Disposizione in materia di proroga contratti Aifa)
Si modificano le norme in materia di assunzioni e di rapporti di lavoro dell’Aifa disposte dalla legge di bilancio 2021 (commi da 429 a 435 della legge n. 178 del 2021). A questo proposito si ricorda che il comma 430 della legge di bilancio 2021 ha disposto l’assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, mediante appositi concorsi pubblici per titoli ed esami, di un contingente di personale pari a 40 unità, di cui 25 da inquadrare nell'Area III-F1 del comparto funzioni centrali, 5 da inquadrare nell'Area II-F2 del comparto funzioni centrali e 10 dirigenti sanitari. L’intervento legislativo in commento è attuato sostituendo i commi 431 e 432 della legge di bilancio 2021.
Più in particolare, la norma in commento prevede la proroga e il rinnovo, fino al completamento delle procedure concorsuali di cui sopra, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021 (attualmente: 31 giugno 2021) dei contratti di collaborazione coordinata e continuativa scaduti il 30 giugno 2021 o in essere alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto in esame (attualmente: con scadenza entro il 31 maggio 2021) nel limite di 35 unità (attualmente: 30 unità) nonché i contratti di prestazione di lavoro flessibile scaduti il 30 giugno 2021 (attualmente: 31 dicembre 2020) nel limite di 43 unità. Ferma restando la durata dei contratti in essere alla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto divieto all'AIFA di instaurare rapporti di lavoro flessibile per le posizioni interessate dalle procedure concorsuali di cui sopra, per una spesa corrispondente alle correlate assunzioni.
La norma in commento sostituisce quindi il comma 432 attualmente vigente della legge di bilancio 2021 ponendo un divieto a regime a decorrere dal 1° gennaio 2022 (attualmente: dal 1° luglio 2021) di stipulazione di contratti di lavoro a termine, di lavoro flessibile o di lavoro autonomo.
Articolo 35-ter (Unificazione dei Fondi per il rimborso dei farmaci innovativi e dei farmaci oncologici innovativi)
Si modifica la disciplina, recata dalla legge di bilancio 2017 (legge n. 232 del 2016, istitutiva del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali innovativi (comma 400) e del Fondo per il concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei medicinali oncologici innovativi (comma 401). L’intervento legislativo è attuato modificando la legge di bilancio 2017.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il comma 401 della legge di bilancio 2017 (come sostituito dalla norma in commento) istituisce, nello stato di previsione del MEF, un unico Fondo del valore di 1.000 milioni di euro destinato al concorso al rimborso alle regioni per l’acquisto dei farmaci innovativi (viene dunque superata la distinzione fra farmaci innovativi e farmaci innovativi oncologici). Resta ferma in capo al Ministero della salute la competenza a disciplinare le modalità operative di erogazione delle risorse stanziate sulla base dei criteri da adottare con decreto ministeriale (sostitutivo del decreto 16 febbraio 2018).
L’introdotto comma 401-bis dispone poi circa il finanziamento del Fondo di cui sopra. Precisamente:
- 664 milioni di euro a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato;
- 336 milioni di euro mediante utilizzo delle risorse destinate alla realizzazione di specifici obiettivi del Piano sanitario nazionale (ai sensi art. 1, comma 34, legge n. 662 del 1996.
La norma in commento opera i necessari coordinamenti formali, fra i quali si ricordano:
- la sostituzione del comma 401 della legge di bilancio 2017 a decorrere dal 1° gennaio 2022;
- l’inserimento del comma 401-bis (a proposito del quale andrebbe meglio chiarito che l’inserimento deve essere operato dal 1° gennaio 2022) nel corpo della legge di bilancio 2017;
- l’abrogazione del comma 550 della legge di bilancio 2019 (legge n. 145 del 2018).
Articolo 37-bis (Incremento del Fondo per le non autosufficienze)
Al fine di potenziare l’assistenza ed i servizi relativi ai progetti di vita indipendente per le persone con disabilità e non autosufficienti, incrementa di 40 milioni di euro per l’anno 2022 il Fondo per le non autosufficienze allo scopo di finanziare specificamente programmi di assistenza domiciliare ed assistenza domiciliare integrata.
Articolo 50 (Assunzioni nei dipartimenti di prevenzione di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione negli ambienti e nei luoghi di lavoro)
Si prevede le regioniautorizzino gli enti e le aziende del Servizio sanitario nazionale a procedere al reclutamento straordinario oltre che di dirigenti medici e di tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro anche al reclutamento straordinario di assistenti sanitari. Tali assunzioni, con contratti di lavoro a tempo indeterminato, sono da destinare ai dipartimenti di prevenzione. Inoltre, il reclutamento avviene in deroga agli ordinari limiti in materia di assunzioni ed è ammesso nell'ambito dei limiti di spesa posti, pari a 3,4 milioni di euro per il 2021 e a 10 milioni annui a decorrere dal 2022, il cui riparto è operato nella tabella allegata al decreto in esame sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per il 2021.
Lo stanziamento è escluso (comma 3) dall'ambito delle disposizioni relative all'utilizzo flessibile delle risorse in materia sanitaria per l'emergenza da Covid-19, disposizioni stabilite dall'articolo 26, comma 4, del presente decreto.
G.R.