Sono stati pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale n. 152 del 2 luglio 2012, due decreti del Ministero dell’Economia che, rispettivamente, consentono la
certificazione del credito in forma telematica di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte di Regioni, Enti locali e del Ssn; e la possibilità di
compensazione con le somme dovute a seguito di iscrizione a ruolo per i crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili delle stesse amministrazioni.
Sono esclusi dalla disciplina del primo decreto, che prevede la nomina di un apposito commissario ad acta, le Regioni sottoposte a Piano di rientro per deficit sanitario e per gli enti locali commissariati.
Il secondo decreto sulla compensazione dei crediti prevede che il titolare del credito, acquisita la certificazione, possa presentarla all'agente della riscossione competente per il pagamento totale o parziale delle somme. Nel caso in cui il pagamento riguardi solo una parte delle somme dovute, sarà compito dello stesso contribuente indicare all'agente della riscossione le posizioni debitorie che intende estinguere. L'agente della riscossione, infine, trattenendo l'originale della certificazione, ne rilascia copia timbrata per ricevuta al titolare del credito e procede, entro i tre giorni lavorativi successivi, mediante richiesta trasmessa all'amministrazione debitrice con posta elettronica certificata, alla verifica dell'esistenza e validità della certificazione utilizzando, quando possibile, la piattaforma elettronica.