"Nell'ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata indicata l'esigenza di predisporre lo screening con il follow-up per i pazienti colpiti da Covid-19, anche al fine di poter prevenire, tramite la diagnosi precoce, il possibile protrarsi delle complicanze indesiderate di tale patologia. Allo scopo di scongiurare la sussistenza di condizioni di disomogeneità nel territorio nazionale riferite alla presa in carico dei pazienti in situazioni post Covid-19, la norma ha previsto che tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Lea, necessarie ad effettuare il monitoraggio, vengano erogate dal Ssn in regime di esenzione dalla compartecipazione della spesa a carico dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021".
Così il sottosegretario alla Salute,
Andrea Costa, rispondendo ieri in Commissione Affari Sociali all'
interrogazione sul tema presentata da
Fabiola Bologna (CI).
Di seguito la risposta integrale del sottosegretario Costa.
"Le recenti evidenze scientifiche hanno consentito di dimostrare che la persistenza delle manifestazioni cliniche dell'infezione da COVID-19 oltre la fase acuta sintomatica, costituisce, in considerazione del significativo numero dei casi riscontrati, una specifica entità clinica, denominata Long-Covid.
Pertanto, nell'ambito del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, è stata indicata l'esigenza di predisporre lo screening con il follow-up per i pazienti colpiti da COVID-19, anche al fine di poter prevenire, tramite la diagnosi precoce, il possibile protrarsi delle complicanze indesiderate di tale patologia.
Nel merito, l'articolo 27 ha introdotto per tutti gli assistiti con un quadro clinico COVID-19 correlato, che siano stati dimessi in esito al ricovero ospedaliero, un programma di monitoraggio, con l'esecuzione delle prestazioni di specialistica ambulatoriale contenute nei Livelli Essenziali di Assistenza, in grado di assicurare una attività clinico-diagnostica assistenziale, dedicata e modulata in base alla severità della sintomatologia presentata dai soggetti.
La norma ha la finalità di realizzare un protocollo sperimentale nazionale che, attraverso il monitoraggio, la prevenzione e la diagnosi precoce, garantisca una sorveglianza in forma di continuità assistenziale dei pazienti che, essendo stati affetti in forma severa dal COVID-19, sono potenzialmente più esposti al rischio di evidenziare, nel tempo, effetti cronici della malattia stessa.
In base al comma 4 del medesimo articolo 27, i dati ricavati in esito al programma di monitoraggio saranno oggetto di mirati studi a cura del Ministero della salute, concernenti l'analisi e l'approfondimento degli effetti determinati dal COVID-19, anche nell'ottica della necessità della predisposizione e del coordinamento di adeguate misure di risposta negli ambiti del Sistema sanitario nazionale.
Allo scopo di scongiurare la sussistenza di condizioni di disomogeneità nel territorio nazionale riferite alla presa in carico dei pazienti in situazioni «post COVID-19», la norma ha previsto che tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale ricomprese nei Livelli essenziali di assistenza, necessarie ad effettuare il monitoraggio, vengano erogate dal SSSN in regime di esenzione dalla compartecipazione della spesa a carico dell'assistito, per un periodo di due anni, a decorrere dal 26 maggio 2021, data di entrata in vigore del decreto-legge n. 73 del 2021.
Le prestazioni erogabili in regime di esenzione sono specificate nell'Allegato A del decreto-legge n. 73 del 2021: per ciascuna prestazione sanitaria viene dettagliata la frequenza massima di esecuzione durante il follow-up, la quale può variare in relazione alle esigenze cliniche e prognostiche che si verificano durante il monitoraggio.
Il «pacchetto» di prestazioni consente il controllo, durante il periodo di osservazione del paziente, delle principali funzioni interessate dalla patologia post COVID-19.
Una particolare attenzione viene dedicata ai pazienti più anziani, per i quali è prevista la valutazione multidisciplinare, in considerazione delle loro condizioni di fragilità.
Inoltre, per i pazienti sottoposti a terapie intensive/sub-intensive, è stato previsto il colloquio psicologico.
Per completezza, segnalo che, tramite la Circolare del Ministero della salute n. 11534 del 4 giugno 2021, al fine di rendere omogenea l'applicazione delle disposizioni normative ora richiamate, nonché di garantire l'utilizzo della ricetta elettronica, è stato individuato il «codice esenzione provvisorio» CV2123, da apporre alla prescrizione e valido in tutto il territorio nazionale per la durata di 2 anni".