“La natura dell’atto impugnato porta ad escludere l’esistenza di profili di pregiudizio dotati dell’attributo della irreparabilità, dal momento che la nota AIFA non pregiudica l’autonomia dei medici nella prescrizione, in scienza e coscienza, della terapia ritenuta più opportuna, laddove la sua sospensione fino alla definizione del giudizio di merito determina al contrario il venir meno di linee guida, fondate su evidenze scientifiche documentate in giudizio, tali da fornire un ausilio (ancorché non vincolante) a tale spazio di autonomia prescrittiva, comunque garantito”. È quanto ha scritto il Consiglio di Stato nella sentenza in cui ha bocciato l’ordinanza del Tar con cui erano state sospese le linee guida Aifa per le terapie domiciliati anti Covid.
Per il Consiglio di Stato “non sussistono i presupposti per l’accoglimento della domanda cautelare proposta in primo grado, e che pertanto l’appello deve essere accolto, con conseguente riforma dell’ordinanza impugnata, e compensazione delle spese della fase cautelare, in ragione della novità e della peculiarità della questione”.
A questo punto bisognerà attendere il 20 luglio data in cui è previsto presso il Tar il giudizio di merito sulle linee guida (che ad oggi sono di nuovo in vigore), sempre che il Ministero e Aifa non decidano di pubblicare nuove indicazioni che a quanto si apprende sono in dirittura d’arrivo.