“Il legislatore regionale, anche se dotato di autonomia speciale, non può invadere con una sua propria disciplina una materia avente ad oggetto la pandemia da COVID-19, diffusa a livello globale e perciò affidata interamente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, a titolo di profilassi internazionale”. È quanto ha stabilito la Corte costituzionale, che ha accolto il ricorso del Governo contro la legge della regione Valle d’Aosta-Vellée d’Aoste n. 11 del 9 dicembre 2020, che consentiva misure di contenimento della diffusione del contagio da COVID-19 diverse da quelle statali, legge sospesa in via cautelare con l’ordinanza della Corte costituzionale n. 4/2021
Ricordiamo che l’obiettivo della legge della Valle d'Aosta,
come aveva spiegato uno dei due relatori in Consiglio regionale al momento dell'approvazione, il consigliere della Lega
Andrea Manfrin, era quello di “poter decidere autonomamente le misure che meglio si adattano alle esigenze della nostra Regione”.
In base alla legge la Valle d'Aosta poteva quindi decidere in autonomia le modalità di riapertura di attività commerciali al dettaglio, servizi alla persona, attività di ristorazione e somministrazione, attività artistiche e culturali, strutture ricettive e attività turistiche, impianti a fune, attività produttive, industriali, artigianali e commerciali.