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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Decreto Ristori. Via libera da Senato. Tetto prezzi per tamponi e test sierologico nel privato. Telemedicina nelle farmacie dei piccoli Comuni. Ecco le novità

di Giovanni Rodriquez
immagine 16 dicembre - L'approvazione è arrivata ieri con 154 voti favorevoli e 122 contrari. Stanziati 30 milioni per permettere l’esecuzione di 2 milioni di test antigenici rapidi da parte di medici di famiglia e pediatri di libera scelta. Ai privati accreditati che hanno sospeso l’attività per effetto del Covid le Regioni potranno riconoscere fino ad un massimo del 90% del budget loro assegnato per il 2020. Lo svolgimento delle attività presso le Usca viene riconosciuto come svolgimento dell'attività di formazione specialistica. 
Il Decreto Ristori, sul quale il Governo ha posto la questione di fiducia, in nottata ha avuto il via libera dell’Aula del Senato e ora è atteso a Montecitorio. Il via libera è arrivato con 154 voti favorevoli e 122 contrari. Un nutrito subemendamento ha inglobato in un unico testo tutti e 4 i decreti ristori approvati dal Governo negli ultimi mesi.
 
Diverse le novità per la sanità, dall'autorizzazione della spesa di 30 milioni per permettere l’esecuzione di 2 milioni di test antigenici rapidi da parte di medici di famiglia e pediatri di libera scelta, fino all'indicazione dell'adozione di un tetto di spesa massimo per i tamponi rapidi e test sierologici presso le strutture private accreditate. Sempre ai privati accreditati, che hanno sospeso l’attività per effetto del Covid, le Regioni potranno riconoscere fino ad un massimo del 90% del budget loro assegnato per il 2020. 
 
Le farmacie dei Comuni con meno di 3.000 abitanti potranno fornire servizi di telemedicina. Lo svolgimento delle attività presso le Usca viene riconosciuto come svolgimento dell'attività di formazione specialistica. 
 
Ecco tutte le misure previste per la sanità.
 
Articolo 13-quinquies (Bonus baby-sitting)
A decorrere dal 9 novembre 2020 limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, i genitori lavoratori hanno diritto ad uno o più bonus per l'acquisto di servizi di baby-sitting nel limite complessivo di 1.000 euro. La fruizione del bonus è riconosciuta alternativamente ad entrambi i genitori solo nel caso in cui il loro lavoro non possa essere svolto in modalità agile e non vi sia altro genitore già beneficiario di strumenti di sostegno al reddito.
 
La disposizione si applica anche ai figli con disabilità grave, ed è valida anche nei confronti dei genitori affidatari. Non viene invece riconosciuto per le prestazioni rese dai familiari. La misura viene riconoscciuta nel limite complessivo di 7,5 milioni per il 2020.
 
Articolo 18 (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Viene autorizzata la spesa di 30 milioni per il 2020 al fine di sostenere ed implementare il sistema diagnostico dei casi di positività al virus Sars-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta, secondo le modalità definite dagli Accordi collettivi nazionali di settore.
 
Articolo 19 (Disposizioni urgenti per la comunicazione dei dati concernenti l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi da parte dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta)
Per l'implementazione del sistema diagnostico dei casi di positività al virus Sars-CoV-2 attraverso l'esecuzione di tamponi antigenici rapidi le regioni comunicano al Sistema Tessera Sanitaria (TS) i quantitativi dei tamponi antigenici rapidi consegnati ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta, i quali utilizzando le funzionalità del Sistema Tessera Sanitaria, predispongono il referto elettronico relativo al tampone eseguito per ciascun assistito, con l'indicazione dei relativi esiti, dei dati di contatto, nonché delle ulteriori informazioni necessarie alla sorveglianza epidemiologica.
 
Il Sistema Tessera Sanitaria rende disponibile immediatamente:
a) all'assistito, il referto elettronico, nel Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE) e, per agevolarne la consultazione, anche attraverso una piattaforma nazionale gestita dal Sistema Tessera Sanitaria (TS) e integrata con i singoli sistemi regionali;
b) al Dipartimento di prevenzione dell'Azienda sanitaria locale territorialmente competente il referto elettronico, con esito positivo;
c) al Commissario straordinario per l'emergenza epidemiologica il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregato per regione;
d) alla piattaforma istituita presso l'Istituto Superiore di Sanità il numero dei tamponi antigenici rapidi effettuati, aggregati per tipologia di assistito, con l'indicazione degli esiti, positivi o negativi, per la successiva trasmissione al Ministero della salute, ai fini dell'espletamento delle relative funzioni in materia di prevenzione e controllo delle malattie infettive e, in particolare, del Covid-19.

Le modalità attuative sono definite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali.
 
Articolo 19-bis (Pubblicazione dei risultati del monitoraggio dei dati inerenti l'emergenza epidemiologica da Covid-19 e individuazione delle regioni destinatarie di misure restrittive)
Il Ministero della Salute con frequenza settimanale dovrà pubblicare sul proprio sito e comunicare ai presidenti di Camera e Senato i risultati dei dati del monitoraggio. Inoltre il Ministro della Salute, sentiti i presidenti delle Regioni interessate potrà individuare, sulla base dei dati e sentito il Cts, con propria ordinanze le regioni a più alto rischio epidemiologico alle quali applicare misure restrittive. Le ordinanze sono valide per un periodo minimo di 15 giorni, salvo che dal monitoraggio non emerga l'esigenza di introdurre misure più rigorose. 
 
L'accertamento della permanenza per 14 giorni in un livello di rischio o scenario inferiore a quello che ha determinato le misure restrittive comporta in ogni caso la nuova classificazione. Infine, i verbali di Cts e Cabina di regia dovranno essere pubblicati per estratto sul sito del Ministero della Salute.
 
Articolo 19-ter (Prestazioni acquistate dal Ssn da privati accreditati)
Le Regioni che a causa del Covid hanno sospeso tramite i propri enti le attività ordinarie possono riconoscere alla strutture private accreditate destinatarie di apposito budget per il 2020 fino ad un massimo del 90% del budget assegnato nell'ambito degli accordi e dei contratti ferma restando la garanzia dell'equilibrio economico del Ssr. Questo riconoscimento terrà conto sia delle attività erogate di cui deve essere rendicontata l'effettiva produzione, sia di un contributo una tantum legato all'emergenza in corso a ristoro dei costi fissi sostenuti dalla struttura privata accreditata e rendicontati per aver sospeso le attività previste da accordi e contratti stipulati per l'anno 2020.
 
Resta fermo il riconoscimento, nell'ambito del budget assegnato per il 2020, in caso di produzione del volume di attività superiore al 90% e fino a concorrenza del budget previsto dagli accordi e contratti stipulati per il 2020, come rendicontato dalla struttura interessata.
 
Articolo 19-ter.1 (Acquisto e distribuzione dei farmaci per la cura dei pazienti con Covid-19)
Per l'acquisto e distribuzione dei farmaci per i pazienti Covid viene incrementato di 100 milioni per il 2020 il fondo da destinare agli interventi del Commissario straordinario all'emergenza.
 
Articolo 19-ter.2 (Disposizioni urgenti per l'esecuzione di test sierologici e tamponi antigenici rapidi)
Tramite accordo stipulato in Conferenza Stato Regioni vengo stabiliti i costi massimi per l'esecuzione dei test sierologici e tampini antigenici rapidi presso le strutture private accreditate.
 

Articolo 19-ter.3 (Disposizioni in materia di attività svolte presso le Usca e le scuole di specializzazione in medicina)
Lo svolgimento delle attività presso le Usca viene riconosciuto come compatibile con lo svolgimento dell'attività di formazione presso le scuole di specializzazione in medicina.
 

Articolo 19-ter.4 (Modifica al Decreto legislativo 4 agosto 2016, n. 171, in materia di dirigenza sanitaria)
Per il 2021 la riapertura dell'elenco nazionale dei soggetti idonei alla nomina di direttore generale viene effettuata tra il 10 ed il 31 gennaio 2021.
 






Articolo 19-ter.5 (Disposizioni per favorire l'accesso a prestazioni di telemedicina nei piccoli centri)
Alle farmacie che operano nei Comuni con meno di 3.000 abitanti viene riconosciuto un contributo sotto forma di credito di imposta nella misura del 50%, fino ad un importo massimo di 3.000 euro per ciascun soggetto beneficiario, per l'acquisto e il noleggio per l'anno 2021 di apparecchiature per la telemedicina. Le prestazioni di medicina potranno essere erogate in farmacia previo accordo con l'Asl di riferimento che definirà il tetto massimo di prestazioni annuali.
 
Articolo 19-ter.6 (Finanziamento della diagnostica molecolare)
Per il 2021 viene autorizzata la spesa di 5 milioni per il potenziamento dei test di next generation sequencing di profilazione genomica dei tumori per i quali ne è riconosciuta evidenza e appropriatezza.
 

Articolo 19-ter.7 (Disposizioni finalizzate a facilitare l'acquisizione di dispositivi di protezione e medicinali nelle Rsa e nelle altre strutture residenziali)
Viene istituito nello stato di previsione del Ministero della Salute un apposito fondo con la dotazione di 40 milioni per il 2021.
 
Articolo 19-quater (Arruolamento a tempo determinato di medici e infermieri militari)
Per il 2021 viene autorizzato l'arruolamento di:
- 30 ufficiali medici con grado di tenente o grado corrispondente, di cui 14 dell'Esercito, 8 della Marina militare e 8 dell'Aeronautica militare.
- 70 sottufficiali infermieri con grado di maresciallo, di cui 30 dell'Esercito, 20 della Marina militare e 20 dell'Aeronautica militare.
 
Articolo 19-quater.1 (Potenziamento della sanità militare per l'emergenza Covid-19)
Per potenziare i servizi sanitari militari per l'emergenza Covid viene autorizzata la spesa di 7,8 milioni per il 2021.



Articolo 20 (Istituzione del servizio nazionale di risposta telefonica per la sorveglianza sanitaria)
Il Ministero della salute svolge attività di contact tracing e sorveglianza sanitaria nonché di informazione e accompagnamento verso i servizi di prevenzione e assistenza delle competenti aziende sanitarie locali. A tal fine, il Ministero della salute attiva un servizio nazionale di supporto telefonico e telematico alle persone risultate positive al virus Sars-Cov-2, che hanno avuto contatti stretti o casuali con soggetti risultati positivi o che hanno ricevuto una notifica di allerta attraverso l'applicazione Immuni i cui dati sono resi accessibili per caricare il codice chiave in presenza di un caso di positività. A tal fine i dati relativi ai casi diagnosticati di positività al virus Sars-Cov-2 sono resi disponibili al predetto servizio nazionale, anche attraverso il Sistema Tessera Sanitaria ovvero tramite sistemi di interoperabilità.
Per queste finalità viene autorizzata la spesa di 1 milione per l'anno 2020 e 3 milioni per l'anno 2021.
 
Articolo 20-bis (Disposizioni in materia di attività degli psicologi)
Le aziende sanitarie e gli enti del Ssn possono organizzare le attività degli psicologi in un'unica funzione aziendale.
 
Articolo 22-bis (Congedo straordinario per i genitori in caso di sospensione dell'attività didattica in presenza nelle scuole secondarie di primo grado)
Limitatamente alle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, nelle quali sia stata disposta la sospensione dell'attività didattica in presenza delle scuole secondarie di primo grado, e nelle sole ipotesi in cui il lavoro non possa esser svolto in modalità agile, viene riconosciuta ai lavoratori dipendenti la facoltà di astenersi dal lavoro per l'intera durata della sospensione dell'attività didattica in presenza. Per i periodi di congedo viene riconosciuta un'indennità pari al 50% della retribuzione.
 
Giovanni Rodriquez
16 dicembre 2020
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