Previsto un ciclo unico di studi diviso in due fasi. Scompaiono le specializzazioni in virtù di un contratto di formazione di lavoro che varrà anche per chi si formerà in medicina generale. La formazione-lavoro si terrà in ospedali d’insegnamento. Resta il numero chiuso ma per partecipare bisognerà aver conseguito la maturità nei licei ad indirizzo biomedico. Sono questi i capisaldi della proposta messa a punto dal Pd e che sarà presto inserita in un apposito disegno di legge.
“Dopo un’ampia consultazione con le Associazioni dei medici specializzandi, con i sindacati medici e della dirigenza sanitaria e con FNOMCeO, CNOP ed altri - dichiarano la Senatrice
Paola Boldrini, vicepresidente della Commissione Sanità del Senato, e il Dott.
Stefano Manai, Responsabile nazionale della Formazione Sanitaria del PD e Coordinatore Forum Salute GD - il Dipartimento sulla formazione sanitaria del Partito Democratico entro l’anno presenterà un innovativo Disegno di legge al Senato intitolato il Dipartimento sulla formazione sanitaria del Partito Democratico entro l’anno presenterà un innovativo Disegno di legge al Senato “Norme di riordino della formazione universitaria in medicina e chirurgia nonché per la specializzazione universitaria delle altre professioni sanitarie”.
“A seguito dei recenti provvedimenti – proseguono - entrati in vigore con la pandemia di fatto ci sono stati cambiamenti rispetto ai quali non è più possibile prescindere, come la possibilità di lavorare appena abilitati o essere assunti prima della fine della specializzazione e la necessità di investire nella formazione integrata università/ospedale/territorio per la presa in carico dei pazienti e di conseguenza la risposta a questi cambiamenti è prevista e declinata in questa proposta di legge anche in forma discontinua rispetto alla normativa vigente”.
Gli assi portanti della proposta:
- Per la specificità della formazione della professione medica la stessa verrà svolta dalle Università e dalle Regioni, avvalendosi dei servizi, presidi e personale, dipendente e convenzionato, del Servizio Sanitario Nazionale per i contenuti teorici e pratici professionalizzanti nella formazione medica e post laurea, che in virtù delle caratteristiche di idoneità individuate con apposita intesa tra Ministero dell’Università, della Salute e Regioni e Province autonome assumono la tipologia di Ospedale d’Insegnamento, Distretto Sociosanitario di Base d’Insegnamento, Dipartimento di Prevenzione d’Insegnamento a seconda delle diverse offerte formative didattiche.
- Si supera il concetto di studente per il medico in specializzazione con la regolamentazione del trattamento economico e normativo dei medici in formazione, prevedendo una specifica tipologia di formazione lavoro disciplinata da un’apposita sezione contrattuale prevista all’interno del contratto collettivo nazionale della dirigenza medica (CCNL) e sanitaria del personale del Servizio Sanitario Nazionale, con il riconoscimento di analoghi diritti e doveri del personale della dirigenza medica e sanitaria, attribuendo autonome competenze specialistiche, in relazione alla progressiva attribuzione di competenze specialistiche, e garantire i diritti previsti nel CCNL come ferie, malattie, trasferimenti e ricongiungimenti familiari, prevedendo l’adeguamento del trattamento economico, in analogia, gli istituti contrattuali normo economici dei medici che frequentano il corso regionale di specializzazione in medicina generale sono regolamentati da una specifica sezione dell’Accordo Collettivo Nazionale della medicina generale, che siano in grado di tutelare e valorizzare adeguatamente il corsista nella sua progressiva implementazione professionale, prevedendo anche la progressiva attribuzione di scelte.
- Al fine di superare gradualmente il cosiddetto imbuto formativo tra laureati in medicina e chirurgia e programmazione dei corsi di specializzazione universitaria e regionale, Governo e Regioni programmano, finanziandolo, per il prossimo quinquennio, l’adeguamento dei posti messi a disposizione a tal fine; viene richiesto anche in contributo economico alle istituzioni sanitarie accreditate e/o autorizzate che si avvarranno di medici specialisti, sinora formati solo a spese dell’Erario pubblico.
- In considerazione dell’evoluzione scientifica e tecnologica nonché del quadro epidemiologico e nosologico gli ordinamenti didattici dei corsi universitari della professione medica sono, di conseguenza, adeguati previa intesa tra Ministero dell’Università, Ministero della Salute e Regioni e Province autonome, sentita la FNOMCeO, di norma con cadenza triennale in concomitanza con il rinnovo del Patto per la Salute tra Stato e Regioni, previo confronto con le rappresentanze della professione medica.
- La formazione universitaria medica finalizzata all’esercizio della professione nel Servizio Sanitario Nazionale è articolata in due fasi di ciclo unitario ed unico comprendente il corso di laurea in medicina e chirurgia e il corso di specializzazione post-laurea, compreso il percorso formativo per i futuri medici in medicina generale.
- Viene riformata la metodologia della programmazione dei fabbisogni di nuovi medici, coinvolgendo anche le rappresentanze mediche per le evidenti implicazione nell’organizzazione del lavoro pubblico e privato, dipendente e libero professionale, sulla base delle scelte di programmazione sanitaria del Servizio Sanitario Nazionale e delle altre Amministrazioni interessate e sul ricambio generazionale, ripartendolo per Regioni tenendo conto della presenza delle istituzioni universitarie sanitarie preposte, della loro offerta formativa, e della presenza di sedi formative delle aziende sanitarie accreditate, ivi compresi gli studi di medicina generale convenzionati.
- Permane l’accesso alla formazione universitaria in medicina e chirurgia a numero programmato si delega il Governo, d’intesa con la FNOMCeO e previo confronto con le rappresentanze mediche, a regolamentare le procedure di selezione all’accesso alla formazione universitaria in modalità oggettive a verificare la disponibilità e la vocazione al successivo esercizio della professione medica specialistica, l’aver conseguito la maturità nei licei ad indirizzo biomedico, per quanto riguarda il corso di laurea in medicina e per quanto riguarda i corsi di specializzazione, compresa la formazione regionale in medicina di famiglia, a tener conto dei percorsi formativi internazionali, la materia specifica dallo studente durante il suo corso di studio e quindi valorizzare ai fini del concorso la tesi svolta con relatori o correlatori specialisti nella materia messa a concorso. Sono istituiti i licei ad indirizzo biomedico per incentivare i maggiorenni a far germogliare la loro vocazione verso le materie sanitarie.
- Si conferma che per l'esercizio dell’attività di medico di medicina generale nell'ambito del Servizio sanitario nazionale sia necessario il possesso del diploma regionale di specializzazione in medicina generale (che assume tale nuova denominazione anche per i diplomi già conseguiti), il cui corso è gestito dalle Regioni, con il concorso dell’Università, il cui ordinamento degli studi determinato da una specifica intesa Ministero della Salute, Ministero dell’Università, Regioni, e FNOMCeO sentite le realtà rappresentative dei medici di medicina generale.
- In conseguenza del riconoscimento quali professioni sanitarie per effetto della legge 3/18 i corsi di laurea in psicologia, biologia, chimica e fisica si propone di verificare quali possano divenire a ciclo unico di durata quinquennale; la formazione specialistica post-laurea di queste professioni sanitarie, nonché delle professioni sanitarie di odontoiatra, veterinario e farmacista dovrà avvenire nelle medesime modalità previste per i medici, ivi compreso il trattamento economico e normativo.
- In considerazione della necessità di adeguare anche la formazione dei laureati in scienze infermieristiche e in scienze ostetriche nonché delle altre professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, il Dipartimento sulla formazione sanitaria del Partito Democratico sta elaborando specifiche e diversificate proposte di legge.