Con 143 voti favorevoli, 120 contrari e nessuna astensione, l'Assemblea di Palazzo Madama ha oggi approvato in via definitiva il decreto recante misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da Covid-19 deliberata il 31 gennaio 2020, nello stesso testo licenziato lo scorso 3 settembre dalla Camera.
Anche a seguito dell'estensione (con delibera del Consiglio dei Ministri del 29 luglio) fino al 15 ottobre dello stato di emergenza, il provvedimento composto da 3 articoli ed 1 allegato, è diretto a prorogare l’efficacia delle disposizioni contenute nei decreti 19/2020 e 33/2020 che hanno disciplinato, rispettivamente, l’applicazione delle misure per contrastare l’espandersi dell’epidemia ed il loro graduale allentamento in rapporto all’evolversi della situazione epidemiologica. Il provvedimento proroga inoltre i termini di efficacia di alcune misure elencate nelle disposizioni indicate nell'allegato 1 al decreto. Vengono poi dettate disposizioni sul rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza.
L'
articolo 1, al comma 1, modificando l’articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020,
estende fino al 15 ottobre 2020 la facoltà di adottare, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, una o più misure (tra quelle indicate al comma 2 dell’articolo 1 del Decreto 19/2020) allo scopo di contrastare i rischi sanitari derivanti da Covid-19. Viene inoltre soppresso il riferimento alla delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020.
Più nel dettaglio, l'articolo 1, comma 1, del Decreto 19/2020, prevede che, per contenere e contrastare i rischi derivanti dalla diffusione del Covid-19, su specifiche parti del territorio nazionale o sulla totalità di esso, possano essere adottate per periodi predeterminati, ciascuno di durata non superiore a 30 giorni, reiterabili e modificabili anche più volte, fino al 15 ottobre 2020 e con possibilità di modularne l'applicazione, in aumento o in diminuzione, secondo l'andamento epidemiologico del virus.
Il comma 1-bis, inserito durante l’esame in sede referente alla Camera,
esclude dalla sospensione dei congressi quelli inerenti alle attività medico-scientifiche e di educazione continua in medicina (Ecm).
Il comma 2, modificando l’articolo 3, comma 1, del Decreto 33/2020, estende al 15 ottobre 2020, l’applicabilità delle misure previste dal decreto medesimo. Il decreto 33/2020, ricordiamo, aveva segnato l’avvio di una nuova fase a partire dal 18 maggio e fino al 31 luglio, contribuendo a delineare una nuova cornice normativa, dove le misure emergenziali si rivolgono prioritariamente a specifiche aree del territorio e si fondano in particolare sull’evolversi dei dati epidemiologici.
Il comma 3 dispone la proroga fino al 15 ottobre dei termini indicati nell’allegato 1 del decreto in esame, salvo quanto previsto al n. 3 e al n. 32 dell'allegato stesso, prevedendo che le relative disposizioni “vengano attuate nei limiti delle risorse disponibili autorizzate a legislazione vigente”.
Il comma 4 stabilisce che i termini previsti da disposizioni legislative diverse da quelle individuate nell’Allegato I, connessi o correlati alla cessazione dello stato di emergenza dichiarato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, non sono modificati a seguito della proroga al 15 ottobre dello stato di emergenza e la loro scadenza resta riferita al 31 luglio 2020.
Il comma 5 dispone che nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi di quanto previsto dal Decreto 19/2020, i quali saranno adottati sentiti i presidenti delle regioni interessate nel caso in cui le misure previste riguardino esclusivamente una Regione o alcune regioni, ovvero il presidente della Conferenza delle regioni e delle province autonome nel caso in cui riguardino l'intero territorio nazionale, e comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020.
Il comma 6 stabilisce che il rinnovo dell'incarico dei direttori dei servizi di informazione per la sicurezza, ossia DIS, AISE e AISI, può essere disposto per più di una volta con successivi provvedimenti e per al massimo ulteriori quattro anni. Attualmente l’incarico dei direttori, della durata massima di quattro anni, può essere rinnovato una sola volta.
L'
articolo 1-bis, inserito nel corso dell’esame in sede referente a Montecitorio, introduce una disposizione di coordinamento, prevedendo che le disposizioni del decreto 19/2020, si applicano nei limiti della loro compatibilità con quanto stabilito dal decreto 33/2020. Va infatti verificato il coordinamento di alcune misure di contenimento dell’epidemia di ambito e di portata più circoscritta, posto che il provvedimento proroga al 15 ottobre l’applicabilità degli interventi previsti da entrambi i decreti.
L
’articolo 2 prevede la clausola di invarianza degli oneri finanziari, disponendo che all’attuazione del presente decreto si provveda nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
L’
articolo 3, infine, dispone l’entrata in vigore del provvedimento il giorno stesso della sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale e sulla sua presentazione alle Camere per la conversione.