Procedure di gara più rapide per l’edilizia sanitaria. attuazione dei piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale e novità per la medicina generale. Questo il contenuto di interesse sanitario del Decreto Semplificazioni sul quale il Governo ha posto oggi la questione di fiducia Camera, sul testo già approvato dal Senato lo scorso 4 settembre.
Più nel dettaglio, all'
articolo 2, in tema di
edilizia sanitaria, si spiega che "le stazioni appaltanti procedono all'affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l'attività di progettazione, di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50, mediante la procedura aperta, ristretta o, previa motivazione sulla sussistenza dei presupposti previsti dalla legge, della procedura competitiva con negoziazione di cui agli articoli 61 e 62 del decreto legislativo n. 50 del 2016, per i settori ordinari, e di cui agli articoli 123 e 124, per i settori speciali, in ogni caso con i termini ridotti di cui all'articolo 8, comma 1, lettera c).
Disposto anche come “nei settori dell’edilizia scolastica, universitaria, sanitaria e carceraria, delle infrastrutture per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017 – 2021 e relativi aggiornamenti, nonché gli interventi funzionali alla realizzazione della transizione energetica, e per i contratti relativi o collegati ad essi, per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo, le stazioni appaltanti, per l’affidamento delle attività di esecuzione di lavori, servizi e forniture nonché dei servizi di ingegneria e architettura, inclusa l’attività di progettazione, e per l’esecuzione dei relativi contratti, operano in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea e delle disposizioni in materia di subappalto”.
E poi, all'
articolo 8, presente una misura riguardante l’attuazione dei
piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e territoriale. “Le procedure di affidamento dei contratti pubblici necessari per dare attuazione ai piani di riorganizzazione della rete ospedaliera e di quella territoriale per il contrasto dell’emergenza COVID-19, possono essere avviate dal Commissario straordinario di cui all’articolo 122 del decreto legge n. 18 del 2020 anche precedentemente al trasferimento alla contabilità speciale intestata al commissario straordinario degli importi autorizzati ai sensi delle vigenti disposizioni”
All'
articolo 19 viene poi stabilito che non si ha diritto al
riconoscimento dei titoli per medici dipendenti e in possesso di diploma di medicina generale che vogliono accedere a scuole di specializzazione. “Ai fini del concorso di cui all’articolo 2 del decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca 10 agosto 2017, n. 130, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 settembre 2017, n. 208, - si legge - i titoli di cui al comma 1 dell’articolo 5 del citato decreto n. 130/2017 non sono riconoscibili e computabili ai concorrenti già in possesso di diploma di specializzazione, né ai concorrenti già titolari di contratto di specializzazione ed ai candidati dipendenti medici delle strutture del Servizio sanitario nazionale o delle strutture private con esso accreditate ovvero in possesso del diploma di formazione specifica per medico di medicina generale di cui all’art. 21 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368”.
Si è infine aggiunto che i
medici della Polizia di Stato e gli ufficiali medici delle Forze Armate e della Guardia di Finanza "in servizio permanente effettivo con almeno 4 anni di anzianità di servizio, previo conseguimento del titolo di formazione specifica in medicina generale, su richiesta delle Aziende del servizio sanitario nazionale, limitatamente ai casi di persistente mancanza di medici di medicina generale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e compatibilmente con le esigenze lavorative e funzionali delle amministrazioni interessate, nonché con i doveri attinenti al servizio possono svolgere attività di medicina generale, prioritariamente in favore del personale delle medesime amministrazioni e dei relativi familiari secondo i criteri, le modalità e i limiti stabiliti con decreto del Ministero della Salute, di concerto con il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Interno e il Ministero dell'Economia e delle Finanze".