Dal 18 maggio, addio all'autocertificazione. Arriva il via libera agli spostamenti all'interno della propria regione senza più alcuna limitazione. Mentre dal 3 giugno via libera anche alla mobilità tra Regioni oltre che da e per l'estero. Le attività economiche e produttive potranno riapartire, ma nel rispetto dei protocolli di sicurezza approvati ieri da Governo e Regioni.
È quanto prevede il testo del decreto 33/2020 approvato ieri dal Consiglio dei Ministri, con il quale entra il vivo la Fase 2 inaugurata dal Dpcm dello scorso 26 aprile e pubbicato oggi in Gazzetta Ufficiale.
All'articolo 1, come dicevamo, si dà il via libera a partire dal prossimo 18 maggio agli spostamenti all’interno del territorio regionale senza più alcuna limitazione. L'autocertificazione diventerà quindi solo un ricordo già dal prossimo lunedì. In caso di aggravamento della situazione epidemiologica, ai sensi del Decreto 19/2020 approvato in settimana in prima lettura dalla Camera, potranno essere adottate misure di contenimento più restrittive relativamente a specifiche aree del territorio regionale interessato.
Fino al 2 giugno resteranno vietati i trasferimenti e gli spostamenti, con mezzi di trasporto pubblici e privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente ci si trova, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute; resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
A decorrere dal 3 giugno 2020 via libera agli spostamenti su tutto il territorio nazionale. Questi potranno essere limitati solo con provvedimenti adottati sempre ai sensi del decreto 19/2020, in relazione a specifiche aree del territorio nazionale, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico effettivamente presente in quelle determinate aree.
A decorrere dal 3 giugno 2020 ci sarà il via libera anche agli spostamenti da e per l'estero. Questi, infatti, po essere limitati solo con provvedimenti ad hoc adottati in relazione a specifici Stati e territori, secondo principi di adeguatezza e proporzionalità al rischio epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e degli obblighi internazionali.
Gli spostamenti tra lo Stato della Città del Vaticano o la Repubblica di San Marino non saranno soggetti a limitazioni.
Resta in vigore il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora per i soggetti sottoposti alla misura della quarantena per provvedimento dell’autorità sanitaria in quanto risultati positivi al virus, fino all’accertamento della guarigione o al ricovero in una struttura sanitaria.
Sarà ancora vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di qualsiasi natura con la presenza di pubblico si potranno svolgere solo se ritenuto possibile sulla base dell'andamento dei dati epidemiologici e con modalità stabilite da un apposito provvedimento sulla base dell'articolo 2 del decreto 19/2020.
Il sindaco potrà disporre la chiusura temporanea di specifiche aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile garantire adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di un metro.
Le riunioni (il decreto non specifica però quali ndr.) si potranno svolgere garantendo il rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro
Le funzioni religiose con la partecipazione di persone si potranno svolgere nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni contenenti le misure idonee a prevenire il rischio di contagio.
Per le attività didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, sarà un apposito provvedimento a stabilirne la ripresa.
Le attività economiche e produttive potranno tutte ripartire, a condizione che rispettino i contenuti di protocolli o linee guida, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio, adottati a livello nazionale. In assenza di quelli regionali troveranno applicazione i protocolli o le linee guida adottati a livello nazionale. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle linee guida potrà determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.
Per garantire lo svolgimento delle attività economiche e produttive in condizioni di sicurezza, le regioni dovranno monitorare con cadenza giornaliera l'andamento della situazione epidemiologica nei propri territori e, in relazione all'andamento, le condizioni di adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del monitoraggio saranno comunicati giornalmente dalle Regioni al Ministero della Salute, all’Istituto superiore di sanità e al comitato tecnico-scientifico. Sulla base dell'esito del monitoraggio, la Regione, informando contestualmente il Ministro della salute, potrà introdurremisure derogatorie, ampliative o restrittive.
All'articolo 2 si spiega come, salvo che il fatto costituisca reato, le violazioni di quanto previsto dal decreto saranno punite con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000. Se il mancato rispetto delle misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo. Prevista inoltre la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni.. Nei casi in cui la violazione sia commessa nell’esercizio di un’attività di impresa, si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni. In caso di reiterata violazione della medesima disposizione la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima.
Salvo che il fatto costituisca violazione dell’articolo 452 del codice penale (delitti contro l'incolumità pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della quarantena verrà punita con l'arresto da 3 mesi a 18 mesi e con l'ammenda da euro 500 ad euro 5.000.
L'articolo 3 sancisce che le misure del decreto si applicheranno a decorrere dal 18 maggio 2020 e fino al 31 luglio 2020. Dall'attuazione del decreto non dovranno derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Infine, l'articolo 4 prevede che il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.