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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Coronavirus. Governo approva il Decreto legge per sostegno economico. I laureati in medicina, vincitori del concorso di formazione per Mmg, saranno ammessi con riserva al corso anche senza aver fatto l’esame di abilitazione. Ecco le misure

immagine 29 febbraio - Varato ieri notte il decreto legge che stabilisce la sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”. Poi misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori e misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria. Infine un pacchetto specifico per il settore turistico. Gualtieri: "La tutela della salute resta comunque la prorità, monitoriamo la situazione e il Ssn avrà tutte le risorse necessarie". LA BOZZA
Dopo le misure ferree di contenimento del contagio da nuovo Coronavirus il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell’economia e delle finanze Roberto Gualtieri, ha approvato ieri notte un decreto-legge che introduce misure urgenti di sostegno per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19.
 
Le disposizioni introdotte - si legge nel comunicato di Palazzo Chigi - mirano ad assicurare un primo necessario supporto economico ai cittadini e alle imprese che affrontano problemi di liquidità finanziaria a causa dell’emergenza sanitaria internazionale dichiarata dall’Organizzazione mondiale della sanità (OMS) e agli episodi di diffusione del virus verificatisi nel nostro Paese.
 
Tra le misure anche la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale.
 
La norma proposta scaturisce dall’esigenza di consentire il regolare inizio del corso di formazione specifica in medicina generale, relativo al triennio 2019-2022, anche ai laureati in medicina e chirurgia vincitori del concorso di formazione specifica in medicina generale espletatosi il 22 gennaio 2020 e che non possono però sostenere l’esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, già calendarizzato per il giorno 28 febbraio 2020 e poi sospeso a data da destinarsi per l'emergenza Coronavirus
 
A tal fine, si prevede che i soggetti in questione collocatisi utilmente in graduatoria, sono ammessi con riserva a frequentare il corso di formazione specifica in medina generale, relativo al triennio 2019- 2022. Si prevede, altresì, che l’abilitazione all'esercizio professionale, dovrà in ogni caso essere conseguita dai suddetti corsisti entro e non oltre la prima sessione utile di esami di Stato fissata dal Ministro dell'università e della ricerca.
 
Inoltre, fino al conseguimento della abilitazione all'esercizio professionale, i suddetti corsisti non possono svolgere gli incarichi di sostituzioni a tempo
determinato di medici di medicina generale convenzionati con il Servizio sanitario nazionale nonché ai servizi di guardia medica notturna e festiva e di guardia medica turistica, né partecipare all'assegnazione degli altri incarichi convenzionali ai sensi dell'articolo 9 del decreto-legge 14 dicembre  2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12. 

Ecco tutte le misure:
1. Sospensione dei termini per versamenti e altri adempimenti nella “zona rossa”
Per i soggetti che hanno la residenza, la sede legale o la sede operativa nei comuni della cosiddetta “zona rossa” (Bertonico, Casalpusterlengo, Castelgerundo, Castiglione d’Adda, Codogno, Fombio, Maleo, San Fiorano, Somaglia, Terranova dei Passerini e Vo’), sono sospesi:
• i versamenti in scadenza nel periodo compreso dal 23 febbraio al 30 aprile, relativi a: cartelle di pagamento emesse dagli agenti della riscossione; avvisi di addebito emessi dagli enti previdenziali ed assicurativi; atti di accertamento esecutivi emessi dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli; atti di accertamento esecutivi emessi dagli enti locali sia per le entrate tributarie che per quelle patrimoniali; “rottamazione-ter”; “saldo e stralcio”. La scadenza di tali versamenti è prorogata al 31 maggio 2020;
 
• il pagamento delle bollette di acqua, gas ed energia elettrica, fino al 30 aprile, con la previsione dell’eventuale rateizzazione delle bollette una volta terminato il periodo di sospensione;
 
• il versamento, per 12 mesi, dei ratei dei mutui agevolati concessi da Invitalia alle imprese;
 
• il pagamento dei diritti camerali.
 
Inoltre, si estende la sospensione dei termini per adempimenti e pagamenti, già prevista dal decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dello scorso 24 febbraio, anche ai contribuenti che risiedono al di fuori della “zona rossa” ma si avvalgono di intermediari che vi sono ubicati.
Infine, si prorogano i termini per la comunicazione dei dati necessari alla predisposizione della dichiarazione dei redditi pre-compilata. In questo modo, i professionisti e gli operatori economici – ovunque ubicati sul territorio nazionale – avranno più tempo per raccogliere e trasmettere i dati oggetto di questo adempimento.
 
2. Misure di sostegno alle famiglie, ai lavoratori dipendenti e autonomi e di potenziamento degli ammortizzatori sociali nella “zona rossa”
Il decreto interviene, tra l’altro, con i seguenti provvedimenti:
• cassa integrazione ordinaria per le unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati (il ricorso alla cassa integrazione è esteso ai datori di lavoro iscritti al Fondo di integrazione salariale – FIS);
 
• possibilità di sospensione della Cassa integrazione straordinaria per le imprese che vi avessero fatto ricorso prima dell’emergenza sanitaria e sostituzione con Cassa integrazione ordinaria;
 
• cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro del settore privato, compreso quello agricolo, con unità produttive operanti nei comuni elencati e per i lavoratori ivi domiciliati, che non possano beneficiare dei vigenti strumenti di sostegno al reddito, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo massimo di tre mesi;
 
• indennità di 500 euro al mese, per un massimo di tre mesi, per i lavoratori che hanno rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per gli agenti commerciali, per i professionisti e per i lavoratori autonomi (compresi i titolari di attività di impresa iscritti all’Assicurazione generale obbligatoria – AGO) domiciliati o che svolgono la propria attività nei comuni elencati, parametrata alla effettiva durata della sospensione dell’attività.
 
3. Misure in favore dei soggetti che risentono delle conseguenze, anche indirette, dell’emergenza sanitaria
Tra le altre misure:
• l’incremento della dotazione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese (p.m.i.) e, per 12 mesi, la garanzia della priorità della concessione del credito a quelle operanti nella “zona rossa”, ivi comprese quelle del settore agroalimentare. La concessione è a titolo gratuito, per un importo massimo per singola impresa di 2,5 milioni di euro e percentuale massima di copertura pari all’80 per cento nel caso di interventi di garanzia diretta e pari al 90 per cento in caso di riassicurazione. L’intervento potrà essere esteso, con successivo decreto del Ministro dello sviluppo economico, per periodi determinati, alle p.m.i. con sede in aree limitrofe alla “zona rossa” che per questo abbiano subito un danno eccezionale o che facciano parte di una filiera particolarmente colpita;
 
• la sospensione del pagamento dei ratei dei mutui per immobili residenziali per i lavoratori che subiscano la sospensione dal lavoro o la riduzione dell’orario di lavoro per un periodo di almeno 30 giorni;
 
• l’incremento di 350 milioni di euro dei fondi destinati al sostegno delle imprese esportatrici;
 
l’estensione della validità delle tessere sanitarie e della Carta nazionale dei servizi;
 
• misure volte ad agevolare il ricorso al lavoro agile (smart working) dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche;
 
il mantenimento della retribuzione dei dipendenti pubblici in caso di malattia con ricovero ospedaliero o assenza per malattia dovuta al COVID-19, ivi compresi i periodi di quarantena;
 
la possibilità, per i laureati in medicina e chirurgia che non possano sostenere l’esame di Stato per l’abilitazione all’esercizio della professione di medico chirurgo a causa dell’ordinanza del Ministro dell’università e della ricerca del 24 febbraio, di frequentare con riserva il corso di formazione specifica in medicina generale;
 
• la conservazione della validità dell’anno scolastico, anche qualora gli istituti non possano effettuare i duecento giorni di lezione previsti dalla normativa a seguito delle misure di contenimento;
 
• l’estensione del regime fiscale delle donazioni di alimenti (non imponibilità a fini IVA e imposte redditi) alle donazioni di altre merci (vestiario, computer ecc.);
 
• l’istituzione di un fondo rotativo per la concessione di mutui a tasso zero per le imprese agricole in difficoltà;
 
• il differimento al 15 febbraio 2021 dei termini per l’obbligo di segnalazione (c.d. “procedimento di allerta”) che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell’insolvenza (decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14), per consentire un graduale adeguamento a questa novità, evitando che l’emergenza comporti conseguenze per coloro che hanno tale obbligo e potrebbero trovarsi nell’impossibilità di farvi fronte.
 
4. Settore turistico
Si prevede, per le strutture ricettive, le agenzie di viaggio e i tour operator, la sospensione fino al 31 marzo del versamento dei contributi previdenziali e delle ritenute fiscali.
 
Per gli utenti che non abbiano potuto viaggiare da e per la “zona rossa”, o usufruire di pacchetti turistici a causa delle misure di contenimento e di prevenzione della diffusione del COVID-19 disposte dalle autorità italiane o straniere si prevedono specifiche forme di compensazione.
 
Il decreto è stato presentato in maniera inusuale "prima" della sua approvazione in una conferenza stampa a Palazzo Chigi del ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: "Con questo decreto legge diamo un primo segnale concreto di sostegno - stiamo lavorando a un secondo decreto con altre misure e con appositi ulteriori stanziamenti per la prossima settimana -  e completiamo la sospensionefino al 30 aprile di tutti i tributi, adempimenti e bollette negli undici comuni più colpiti - ha detto il ministro dell'Economia - diamo un primo sostegno al settore del turismo e sostegno al settore dell'export. E' una prima risposta concreta". "Il Paese può ripartire, confiducia e impegno"
 
E a chi gli chiedeva se ci sarebbero stati più finanziamento per la sanità ha risposto: "Il Governo con l'ultima legge di Bilancio, non solo non ha tagliato la sanità, ma il settore ha ottenuto il più ampio finanziamernto degli ultimi anni. Ma è chiaro che stiamo monitorando la situazione e la tutela della salute resta la priorità e garantiremo al Ssn tutte le risorse necessarie".
 

 
29 febbraio 2020
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