Salvo integrazioni, dopo il nuovo vertice di maggioranza in programma oggi pomeriggio, il “pacchetto” sanità nella legge di Bilancio 2020 sembrerebbe molto scarno rispetto agli anni passati.
Nella bozza circolata nella notte di ieri, e ora all’attenzione del Governo per le ultime limature e integrazioni, le uniche vere novità di rilievo sono la cancellazione del superticket a partire dal 1° settembre (con lo stanziamento di risorse aggiuntive pari a 185 milioni di euro per l’anno 2020 e a 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021) e l’incremento di 2 miliardi per l’edilizia sanitaria.
Sul piano delle risorse per la spesa corrente del Ssn, i “famosi” 2 miliardi in più di cui ha spesso parlato il ministro Speranza, non c’è invece una nuova disposizione specifica e
pertanto fa fede quanto già previsto dalla precedente legge di Bilancio 2019 (comma 514) che aveva fissato le somme per il fondo sanitario del triennio 2019-2021 (pari a 2 miliardi in più per il 2020 e a 1,5 miliardi in più nel 2021), vincolando gli aumenti alla stipula del Patto per la Salute, attesa entro la fine dell’anno in corso dopo la proroga stabilita dal decreto fiscale.
Lo stesso vale per i due fondi vincolati per i farmaci innovativi oncologici e non (500 milioni ciascuno) che non compaiano nella bozza e che pertanto, anche in questo caso, vanno considerati
confermati nelle modalità stabilite dalle precedenti disposizione di legge (in particolare legge di Bilancio 2017).
Ma all’appello mancano però, al momento, tutte quelle altre norme sanitarie delle quali si era parlato nei giorni scorsi (dalla governance farmaceutica alla carenza di personale).
Da segnalare infine che, rispetto alle prime indiscrezioni di qualche giorno fa, non figurano tasse sulle e-cig mentre arrivano quelle sulle cartine e filtri per sigarette.
Ma, in attesa di conoscere il testo definitivo, ecco comunque in sintesi le norme di interesse sanitario comprese nella bozza di legge di Bilancio di ieri notte:
Articolo 9 (Nuove risorse per l'Edilizia sanitaria)
Viene qui confermato uno stanziamento di 30 miliardi per l'edilizia sanitaria. Viene dunque aumentata di 2 miliardi la dotazione già prevista dalla manovra 2018.
Art. 41 (Fondo per la disabilità e la non autosufficienza)
Viene istituito un fondo denominato «Fondo per la disabilità e la non autosufficienza», con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l’anno 2020, a 200 milioni di euro per l’anno 2021, a 300 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2022. Con appositi provvedimenti normativi, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo del presente comma, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione agli interventi ivi previsti.
Articolo 53 (Via il Superticket)
Nelle more di una più generale revisione del ticket, a decorrere dal 1° settembre 2020 viene abolito il superticket, ossia la quota di partecipazione al costo per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale per gli assistiti non esentati. Conseguentemente, per le coperture viene incrementato il Fondo sanitario nazionale di 185 milioni di euro per l’anno 2020 e di 554 milioni di euro annui a decorrere dal 2021. Infine, la dotazione del fondo per il superamento del ticket di 60 milioni di euro annui, stabilita dalla manovra 2018, viene ridotta di 20 milioni di euro per l’anno 2020 e 60 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2021.
Articolo 70 (Tetti di reddito per detrazione spese sanitarie)
Cambiano le disposizioni in merito alle detrazioni fiscali sulle spese sanitarie. Queste ultime spetterebbero:
- nell’intero importo se il reddito complessivo non ecceda 120.000 euro;
- per la parte corrispondente al rapporto tra l’importo di 240.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 120.000 euro, qualora il reddito complessivo sia superiore a 120.000,00 euro
Nel testo si spiega, però, come siano ancora
in corso valutazioni per escludere dalle nuove norme le spese sanitarie relative a patologie gravi.
Articolo 77 (Imposta sul consumo di bevande con zuccheri aggiunti)
Viene istituita un'imposta sulle "bevande edulcorate", ossia quei prodotti finiti e i prodotti predisposti per essere utilizzati come tali previa diluizione, destinati al consumo alimentare umano, ottenuti con l’aggiunta di edulcoranti e aventi un titolo alcolometrico inferiore o uguale a 1,2 per cento in volume.
L'importo della nuova imposta viene fissata nelle misure di:
a) euro 10,00 per ettolitro, per i prodotti finiti;
b) euro 0,25 per chilogrammo, per i prodotti predisposti ad essere utilizzati previa diluizione.
Art. 80 (Digitalizzazione delle detrazioni vincolata a pagamento elettronico)
Ai fini dell’imposta sul reddito delle persone fisiche, la detrazione dall’imposta lorda nella misura del 19 per cento degli oneri indicati nell’articolo 15 del testo unico delle imposte sui redditi spetta a condizione che l’onere sia sostenuto con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento elettronici.
Ma su questo punto, a quanto si apprende dal vertice di oggi pomeriggio (fonte Adn Kronos), sarebbero state escluse le spesa sanitarie che quindi resterebbero detraibili anche se pagate in contanti.
Giovanni Rodriquez