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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Conflitto interessi tra medici e farmacisti. Zampa: “Nessun divieto per farmacie di concedere in affitto locali in uso gratuito a medici. Ma Ordini devono comunque vigilare”

immagine 25 ottobre - In ogni caso, ha detto la sottosegretaria rispondendo a un'interpellanza dei 5 Stelle, "gli ambulatori medico-chirurgici annessi alla farmacie devono però avere sempre l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia. Inoltre, gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente". 
"Gli ambulatori medico-chirurgici annessi alla farmacie debbano avere sempre l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia - non sono in vigore norme specifiche che disciplinino espressamente il divieto invece di concedere in affitto locali in uso gratuito, allo scopo di prevenire eventuali accordi illeciti tra professionisti sanitari. Allo stesso tempo, occorre tenere presente che gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente, ove integrino i presupposti del comparaggio".
 
Così la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, rispondento oggi in Aula alla Camera all'interpellanza sul tema presentata da Silvana Nappi (M5S) e altri per sapere "quali iniziative di competenza il Governo ritenga di assumere per porre fine al fenomeno non solo deontologicamente scorretto, che avalla collusioni tra medici e farmacisti e che crea danni alla salute dei cittadini". 
 
Di seguito la risposta integrale della sottosegretaria Zampa:
 
"Presidente, onorevole Nappi e onorevoli interpellanti, voglio ricordare che la vigilanza sulle farmacie, ai sensi della legge n. 833 del 1978, in particolare, articolo, 14 lettera n), è attribuita alle aziende sanitarie locali competenti per il territorio e che sono le regioni ad effettuare la vigilanza, avvalendosi anche dell'azione espletata dai carabinieri dei Nuclei antisofisticazioni e sanità - NAS - allo scopo di garantire il rispetto della normativa in vigore, per impedire che possano instaurarsi tra i farmacisti e i sanitari abilitati alla prescrizione rapporti motivati e condizionati da vantaggi economici, nonché per deferire all'autorità giudiziaria ogni eventuale ipotesi di reato.
 
Per gli aspetti che rientrano negli ambiti di competenza del Ministero della Salute, voglio evidenziare, in merito al fenomeno che è stato ora illustrato e che l'interpellanza delinea, che attualmente - al di fuori di quanto previsto dall'articolo 45 del regio decreto già richiamato, quindi il decreto n. 1706 del 1938, che concerne l'approvazione del regolamento per il servizio farmaceutico, e che dispone, come lei ha appena richiamato, che gli ambulatori medico-chirurgici annessi alla farmacie debbano avere sempre l'ingresso diverso da quello delle farmacie alle quali sono annessi e non debbono avere comunicazione interna con la stessa farmacia - non sono in vigore norme specifiche che disciplinino espressamente il divieto invece di concedere in affitto locali in uso gratuito, allo scopo di prevenire eventuali accordi illeciti tra professionisti sanitari.
 
Allo stesso tempo, occorre tenere presente che gli accordi tra medici, farmacisti, operatori del settore che accettano denaro, premi, benefici o vantaggi in cambio della prescrizione di determinati farmaci, sono sanzionati penalmente, ove integrino i presupposti del comparaggio, punito dagli articoli 170, 171 e 172 del regio decreto n. 1265 del 1934, e dagli articoli 123 e 147, comma 5, del decreto legislativo n. 219 del 2016, che concerne l'attuazione della direttiva n. 83 del 2001 della Commissione Europea, e successive direttive di modifica. Pertanto ad oggi è prevista la possibilità di adire le autorità giurisdizionali competenti per sanzionare tali pratiche penalmente rilevanti.
 
Resta ferma la competenza degli ordini professionali – che, voglio rammentare, sono enti sussidiari dello Stato - in merito all'obbligo di sanzionare i professionisti che pongano in essere comportamenti deontologicamente scorretti. Si deve, infatti, precisare che gli articoli 17 e 18 del codice di deontologia dei farmacisti, aggiornato al 2018, disciplinano come comportamenti deontologicamente scorretti proprio il comparaggio e altri accordi illeciti, disponendo il divieto di accaparramento di ricette.
 
In particolare, ricordo che l'articolo 17 (comparaggio e accordi illeciti) dispone che i rapporti con i sanitari abilitati alla prescrizione di medicinali non devono essere motivati e condizionati da interessi o vantaggi economici, nel rispetto della normativa vigente; che costituisce grave abuso professionale incentivare in qualsiasi forma le prescrizioni mediche o veterinarie, anche nell'ipotesi in cui ciò non costituisca comparaggio; che costituisce grave abuso e mancanza professionale consentire, proporre o accettare accordi tendenti a promuovere la dispensazione di medicinali finalizzata a un loro uso incongruo o eccedente le effettive necessità terapeutiche per trarne illecito vantaggio. Il successivo articolo 18 (divieto di accaparramento di ricette) dispone che il farmacista non promuova, organizzi o aderisca a iniziative di accaparramento di prescrizioni mediche comunque e dovunque poste in essere.
 
Il codice deontologico del farmacista, dunque, sanziona ogni condotta di detto sanitario volta a incentivare con qualsiasi modalità le prescrizioni mediche, a prescindere dal ricorrere o meno dei presupposti del reato di comparaggio, proprio con l'obiettivo di tutelare, nel modo più ampio possibile, la salute dei pazienti, nonché la leale e corretta concorrenza tra i professionisti sanitari.
 
Anche gli articoli 30 e 31 del vigente codice di deontologia medica disciplinano, rispettivamente, il conflitto di interessi e il divieto di accordi illeciti nella prescrizione. In specifico, l'articolo 30 dispone che: “Il medico evita qualsiasi condizione di conflitto di interessi, nel quale il comportamento professionale risulti subordinato a indebiti vantaggi economici o di altra natura. Il medico dichiara le condizioni di conflitto di interesse riguardanti aspetti economici e di altra natura che possono manifestarsi nella ricerca scientifica, nella formazione e nell'aggiornamento professionale, nella prescrizione diagnostico-terapeutica, nella divulgazione scientifica, nei rapporti individuali e di gruppo con industrie, enti, organizzazioni e istituzioni o con la Pubblica Amministrazione, attenendosi agli indirizzi applicativi allegati”.
 
Il successivo articolo 31 dispone che al medico sia vietata ogni forma di prescrizione concordata che possa procurare, o procuri a sé stesso o a terzi, un illecito vantaggio economico o altre utilità.
 
Il Ministero della Salute, nell'ambito del proprio ruolo di vigilanza sugli ordini professionali, assicura che gli stessi si attivino sempre tempestivamente nei confronti dei sanitari che contravvengano alle disposizioni in vigore, irrogando severe sanzioni".
 
In una nota, la deputata 5 Stelle, Silvana Nappi ha così replicato: “Diventa sempre più diffuso e, dunque, preoccupante il fenomeno per cui farmacisti affittano locali a canone zero a medici, i quali si trovano quindi a svolgere la propria attività in studi adiacenti le farmacie. Spesso, purtroppo, questa situazione si traduce in uno squallido scambio di favori tra le due figure professionali, e in un conflitto di interessi in aperta violazione della deontologia professionale di medico”. 
 
“Mi fa piacere sapere che il Governo abbia preso in seria considerazione questo fenomeno, ma non bisogna fermarsi a una pura presa d’atto della realtà, quanto piuttosto intervenire per prevenire e contrastare conflitti di interessi che incidono negativamente sul diritto alla salute. Ciò che spesso si verifica, infatti, sono circostanze al limite della legalità o del tutto illecite, come può essere l’erogazione anticipata di un farmaco rispetto alla prescrizione: fenomeno ancor più grave e pericoloso quando si tratta di antibiotici”, conclude Nappi. 
 
G.R.
25 ottobre 2019
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