Il taglio del numero dei parlamentari è legge. La riforma costituzionale, fortemente voluta dal Movimento 5 Stelle, è stata oggi approvata in via definitiva dalla Camera con 553 sì, 14 no e 2 astenuti. Hanno votato a favore le forze di maggioranza (M5s, Pd, Italia Viva, Leu) e le forze di opposizione (Forza Italia, Lega, Fratelli d'Italia), anche se con alcuni distinguo personali. Uniche forze del Parlamento contrarie al taglio sono state +Europa e Noi con l'Italia.
Nel dettaglio, l’
articolo 1 modifica l’articolo 56 della Costituzione, che stabilisce in 630 il numero attuale dei deputati, 12 dei quali eletti nella circoscrizione Estero (secondo comma). A seguito delle modificazioni proposte,
il numero complessivo dei deputati scende a 400 (anziché 630) ed il numero degli eletti nella circoscrizione Estero diviene pari a 8 deputati (anziché 12). La riduzione percentuale dei parlamentari eletti nella circoscrizione Estero è corrispondente, in proporzione, a quella complessiva, con la finalità di non variare in misura significativa l'incidenza numerica della rappresentanza della Circoscrizione Estero, secondo quanto evidenziato nel corso dell’iter parlamentare.
Per il Senato, l’
articolo 2 novella l’articolo 57 della Costituzione, determinando in
200 (anziché 315) il numero dei senatori elettivi. Entro tale numero, i senatori da eleggere nella circoscrizione Estero scendono a 4 (anzichè 6). La riduzione di formato numerico complessivo importa la riduzione del numero minimo di senatori eletti per Regione. Il vigente articolo 57, al terzo comma, stabilisce infatti che “nessuna Regione può avere un numero di senatori inferiore a sette; il Molise ne ha due; la Valle d’Aosta uno”. La proposta di legge individua tale numero minimo – alla luce della riduzione a 200 del numero di senatori eletti - in tre senatori per Regione o Provincia autonoma, lasciando al contempo immodificata la previsione vigente dell’articolo 57, terzo comma della Costituzione relativa alle rappresentanze del Molise (2 senatori) e della Valle d’Aosta (1 senatore).
L’
articolo 3 della proposta di legge incide sull’articolo 59, secondo comma, della Costituzione, prevedendo espressamente che il numero di
cinque senatori a vita nominati per alti meriti dal Presidente della Repubblica, sia numero massimo riferito alla permanenza in carica di tal novero di senatori.
La modifica è finalizzata a sciogliere il nodo interpretativo postosi per i senatori a vita riguardo al vigente articolo 59 della Costituzione, cioè se il numero di cinque senatori di nomina presidenziale sia un “numero chiuso” (quindi non possano esservi nel complesso più di 5 senatori di nomina presidenziale) ovvero se ciascun Presidente della Repubblica possa nominarne cinque.
L’
articolo 4 della proposta di legge stabilisce che la riduzione dei parlamentari abbia
decorrenza dalla data del primo scioglimento o della prima cessazione delle Camere successiva alla data di entrata in vigore della legge costituzionale e, comunque, non prima che siano decorsi da essa sessanta giorni.
G.R.