Nel corso dell’esame del Dl milleproroghe nell’Aula della Camera, Il Ministro per i rapporti con il Parlamento Piero Dino Giarda questa ha posto, a nome del Governo, la questione di fiducia sull'approvazione, senza emendamenti ed articoli aggiuntivi, dell'articolo unico del provvedimento. La fiducia sarà votata nella seduta di domani.
intanto ieri la Commissione Affari Sociali, presieduta da Giuseppe Palumbo, Pdl, si era pronunciata sul provvedimento dando il suo parere favorevole con condizioni alle Commissioni riunite I e V. La relatrice del provvedimento la deputata del Pd, Luciana Pedoto, aveva ricordato che in prima lettura la Commissione aveva già espresso parere favorevole con tre osservazioni concernenti rispettivamente “l'opportunità di abbreviare il termine del 30 settembre 2012 fino al quale è stato prorogato l'incarico del Commissario straordinario della Croce rossa italiana, di cui all'articolo 2; l'opportunità di abbreviare il termine del 31 dicembre 2012, di proroga della facoltà di utilizzazione straordinaria del proprio studio professionale per l'esercizio dell'attività libero-professionale intramuraria, di cui all'articolo 10, comma 2; l'opportunità di inserire una disposizione volta a prorogare il termine di cui all'articolo 4, comma 4, del decreto legislativo n. 207 del 2001”.
La prima e la terza osservazione, aveva detto la relatrice, non sono state recepite, mentre la seconda osservazione è stata recepita già nel corso dell'esame alla Camera.
La Pedoto è entrata quindi nel merito del lavoro fatto dal Senato “nel corso dell’esame al Senato, è stato inserito, all'articolo 1 del disegno di legge di conversione, il comma 2, che differisce al 30 giugno 2012 il termine, - scaduto il 24 novembre 2011 - per l'adozione dei decreti legislativi volti alla riorganizzazione degli enti, degli istituti e delle società vigilati dal ministero della Salute. Fra i principi e criteri direttivi per l'esercizio della delega vengono compresi quelli di sussidiarietà e di valorizzazione dell'originaria volontà istitutiva, ove rinvenibili”.
La Pedoto ha quindi fatto notare “che la norma si configura, di fatto, non come una proroga ma come una riapertura dei termini di delega, peraltro con una sia pur parziale integrazione dei principi e criteri direttivi”.
E secondo la deputata “l'inserimento di disposizioni di delega all'interno di un decreto-legge sembrerebbe configurare una violazione del limite di contenuto posto dall'articolo 15, comma 2, lettera a) della legge n. 400 del 1988 che disciplina l’attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Sulla base delle considerazioni svolte, la Pedoto ha proposto ai colleghi di esprimere parere favorevole sul provvedimento presentando però un'osservazione sull'articolo 2, comma 1.
Di seguito il parere votato dalla Commissione Affari Sociali con un’osservazione
DL 216/2011: Proroga di termini previsti da disposizioni legislative. C. 4865-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato.
Proposta di parere del relatore
“La XII Commissione,
esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 4685-B Governo, approvato dalla Camera e modificato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative. Differimento di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»,
esprime:
PARERE FAVOREVOLE
con la seguente osservazione:
a)valutino le Commissioni di merito l'opportunità di mantenere il comma 2 dell'articolo 1 del disegno di legge di conversione, in quanto potrebbe non rispettare la legge n. 400 del 1988, non essendo chiaro se il Governo intenda tener conto dei pareri parlamentari già espressi sullo schema di decreto legislativo già presentato o se invece intenda ripresentare un nuovo schema di decreto legislativo, riprendendo l'
iterdalla fase iniziale.