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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

‘Legge Gelli’ ancora “monca”. Mancano tre decreti sulle assicurazioni in capo allo Sviluppo Economico. I ginecologi dell’Aogoi scrivono al ministro Di Maio  

immagine 1 luglio - All’appello per la definitva attuazione della legge sulla responsabilità professionale mancano infatti ancora tre decreti: sulle forme di copertura; le modalità e i termini per la comunicazione all’Osservatorio Nazionale dei dati; sui criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS sulle polizze. “In assenza di questi provvedimenti – sottolinea l’Aogoi - la legge resta monca, a discapito della tutela dei professionisti sanitari e dei pazienti danneggiati”
“Riteniamo doveroso, urgente e indifferibile l’intervento del Ministro Di Maio, affinché il Dicastero dello Sviluppo Economico adempia agli obblighi previsti dalla Legge 24/2017 (legge Gelli) sulla responsabilità professionale e la sicurezza delle cure, obblighi chiari che non possono più essere disattesi. Tutti i protagonisti del mondo sanitario attendono, ormai da tempo, la piena attuazione della legge Gelli, che ha introdotto, tra le novità più rilevanti, un sistema atto a consentire un maggior controllo del rischio e una più effettiva tutela della persona danneggiata e del personale sanitario”. Così Elsa Viora, Presidente Aogoi, Associazione Ostetrici Ginecologi Ospedalieri Italiani.
 
La legge Gelli prevede, in capo ad ogni azienda sanitaria e sociosanitaria, pubblica e privata, l’obbligo di dotarsi di un’adeguata copertura assicurativa per danni derivanti da responsabilità civile verso terzi, o, in alternativa, l’adozione di “altre analoghe misure”. Tale obbligo – spiega l’Aogoi in una nota - riguarda anche gli esercenti le professioni sanitarie che vengano chiamati in proprio a rispondere dell’errore medico.
 
La legge (art. 10) demanda a tre specifici provvedimenti successivi, che il Ministero dello Sviluppo Economico avrebbe dovuto emanare entro il 31 luglio 2017, la definizione di alcuni aspetti sostanziali senza i quali la volontà del legislatore è destinata a rimanere priva di effetti:
- i caratteri essenziali delle possibili forme di copertura;
- le modalità e i termini per la comunicazione all’Osservatorio Nazionale dei dati relativi alle polizze stipulate dalle strutture e dai singoli professionisti;
- i criteri e le modalità per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza e controllo esercitate dall'IVASS (Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni) sulle imprese di assicurazione che intendano stipulare polizze con le strutture sanitarie e con gli esercenti la professione sanitaria.
 
“La tempestiva regolamentazione di questi profili è, quindi, di fondamentale importanza per dare effettività e concretezza al disposto dell’atto legislativo. Al contrario, il perseverare della situazione di stallo in cui ci troviamo comporta evidenti e ingiustificati rischi a carico di tutti gli esercenti la professione sanitaria e dei pazienti, rischi la legge Gelli, già in vigore da due anni, mira esplicitamente a evitare”, aggiunge Antonio Chiantera, Segretario Nazionale Aogoi.
1 luglio 2019
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