Per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria le Aziende sanitarie potranno conferire per gli anni 2019 e 2020 incarichi con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 2 anni e non rinnovabili, a medici già in pensione che non abbiano superato i 70 anni. Queste assunzioni saranno però subordinate ad una serie di condizioni. Verranno inoltre ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica ma anche i medici veterinari iscritti all'ultimo anno.
E ancora, si apre alla possibilità di conferire l'incarico di direttore amministrativo e sanitario anche asoggetti non iscritti negli elenchi regionali degli idonei in caso di mancata manifestazione di interesse dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente. Vengono inoltre tanziati 3,6 mln per il 2019-2020 per incrementare di 40 unità il contingente di Carabinieri, e vengono istituite le figure del Direttore amministrativo e Direttore tecnico-scientifico di Aifa.
Queste alcune delle principali proposte di modifica al Decreto Calabria depositate ieri in Aula alla Camera dal Movimento 5 stelle.
Articolo 3 (Commissari straordinari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Si interviene sulla composizione di quelll'
Unità di crisi che avrà il compito di effettuare visite ispettive straordinarie presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere e le aziende ospedaliere universitarie. Viene specificato che i dirigenti del Ministero della salute che dovranno comporla, "operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate".
Al comma 6-bis, secondo periodo, dopo le parole: dirigenti del Ministero della salute aggiungere le seguenti: , che operano nell'esercizio delle funzioni istituzionalmente assegnate,
Conseguentemente, al medesimo comma, quarto periodo, dopo le parole: spetta il aggiungere la seguente: solo.
3. 104. Menga, Nappi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Articolo 4 (Direttori amministrativi e direttori sanitari degli enti del Servizio sanitario regionale)
Si apre alla possibilità di conferire l'
incarico di direttore amministrativo e sanitario anche asoggetti non iscritti negli elenchi regionali degli idonei in caso di mancata manifestazione di interesse dopo 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso sul sito istituzionale dell'Ente.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Qualora, trascorsi quindici giorni dalla pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente dell'avviso finalizzato ad acquisire la disponibilità ad assumere l'incarico di direttore amministrativo e sanitario, non sia pervenuta alcuna manifestazione di interesse, tale incarico può essere conferito anche a soggetti non iscritti negli elenchi regionali di idonei di cui all'articolo 3 del decreto legislativo n. 171 del 2016, che siano in possesso di comprovata esperienza nelle discipline oggetto dell'incarico.
4. 100. Nappi, Provenza, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Articolo 7 ((Misure straordinarie di gestione delle imprese esercenti attività sanitaria per conto del Servizio sanitario regionale nell'ambito della prevenzione della corruzione)
Il commissario straordinario dovrà
sentire il presidente dell'Anac prima di proporre al Prefetto la rinnovazione degli organi sociali o di provvedere direttamente alla straordinaria e temporanea gestione dell'impresa.
Al comma 1, sopprimere le parole: , comma 1,
Conseguentemente, al medesimo comma:
dopo le parole: il Commissario straordinario aggiungere le seguenti: , sentito il Presidente dell'ANAC;
sostituire le parole: di cui alle lettere a) e b) del medesimo articolo 32, comma 1, nei confronti delle imprese con le seguenti: di cui al medesimo articolo 32, comma 1, lettere a) e b) e comma 8, nei confronti delle imprese e dei soggetti privati
sopprimere le parole: al Presidente dell'ANAC e
7. 100. Massimo Enrico Baroni, Bologna, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Articolo 9 (Ulteriori disposizioni in tema di collaborazione e supporto ai Commissari)
Vengono stanziati
3,6 mln per il biennio 2019-2020 per incrementare di 40 unità il contingente di Carabinieri presenti in regione. Di questi, 32 nel ruolo ispettori, 4 nel ruolo sovrintendenti e 4 nel ruolo appuntati e carabinieri.
Dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:
3-bis. In deroga al limite temporale previsto dall'articolo 15, comma 1, il contingente di Carabinieri per la tutela della salute attualmente presente in Calabria è incrementato di 40 unità, di cui 32 del ruolo ispettori, 4 del ruolo sovrintendenti e 4 del ruolo appuntati e carabinieri. Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di euro 1.115.000 per l'anno 2019 e di euro 2.500.000 a decorrere dal 2020 e alla relativa copertura si provvede ai sensi dell'articolo 14.
3-ter. L'Arma dei Carabinieri è autorizzata ad assumere, a decorrere dal 1° ottobre 2019 e in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, un numero di unità di personale corrispondente a quello indicato al comma 3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 210.464 per l'anno 2019, 1.464.977 per l'anno 2020, 1.795.506 per l'anno 2021, 1.967.457 per l'anno 2022, 1.996.013 per l'anno 2023, 2.038.876 per l'anno 2024 e 2.047.528 a decorrere dall'anno 2025, si provvede a valere sulle risorse tratte dalla disponibilità di bilancio del Ministero della difesa.
3-quater. Per le finalità di cui al comma 3-ter, all'articolo 829, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
le parole: «per un totale di 94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «per un totale di 134 unità»;
alla lettera b-bis) le parole: «76» sono sostituite dalle seguenti: «108»;
dopo la lettera b-bis) sono aggiunte le seguenti: «b-ter) sovrintendenti: 4; b-quater) appuntati e carabinieri: 4».
Conseguentemente, all'articolo 14, comma 1:
sostituire la parola: 682.500 con la seguente: 1.797.500
sostituire la parola: 792.500 con la seguente: 3.292.500
9. 100. Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza.
Articolo 11 (Disposizioni in materia di personale e di nomine negli enti del Servizio sanitario nazionale)
Per garantire le prestazioni di assistenza sanitaria le Aziende sanitarie, sempre nei limiti di spesa per il personale fissati dal nuovo tetto di spesa, previa procedura selettiva potranno conferire
per gli anni 2019 e 2020 incarichi con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 2 anni e non rinnovabili, a
medici già in pensione che non abbiano superato i 70 anni. Queste assunzioni sono subordinate ad una serie di condizioni.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere i seguenti:
5-ter. Per effettive esigenze correlate alla garanzia dell'erogazione delle prestazioni di assistenza sanitaria cui non è possibile far fronte con medici dipendenti, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN), nei limiti di spesa per il personale previsti dal presente articolo, possono, limitatamente agli anni 2019 e 2020 conferire, previa procedura selettiva, incarichi individuali, con contratto di lavoro autonomo di durata non superiore a 24 mesi non rinnovabili, a medici già lavoratori privati o pubblici collocati in quiescenza, in deroga all'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, che non abbiano superato il settantesimo anno di età. Il professionista cui viene conferito l'incarico, con provvedimento motivato e pubblicato adeguatamente sul sito dell'azienda o dell'ente, deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'ordinamento per l'accesso alla dirigenza medica. Il contratto è risolto anche prima della scadenza qualora l'azienda o l'ente sia in grado di disporre, per lo svolgimento della stessa attività, assunzioni con contratto di lavoro subordinato. Restano salve, per quanto qui non diversamente disciplinato, le disposizioni in materia di rapporti di lavoro autonomo contenute nell'articolo 7, commi 5-bis e seguenti, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
5-quater. Il conferimento degli incarichi di cui al comma 5-ter è subordinato al previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera c), rifiuto all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, compiute dopo il 1° gennaio 2019, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
11. 103. Lorefice, D'Arrando, Lapia, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Dopo il comma 5-bis, aggiungere il seguente:
5-ter. All'articolo 1, comma 857, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: «le misure di cui ai commi 862, 864 e 865» sono sostituite dalle seguenti: «le misure di·cui ai commi 862 e 864»
11. 104. D'Arrando, Massimo Enrico Baroni, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Articolo 12 (Disposizioni sulla formazione in materia sanitaria e sui medici di medicina generale)
Vengono ammessi alle procedure concorsuali per l'accesso alla dirigenza del ruolo sanitario i medici in formazione specialistica nonché i
medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso. L'assunzione a tempo indeterminato dei medici e dei medici veterinari viene subordinata al conseguimento del titolo di specializzazione.
Inoltre, le Aziende sanitarie potranno procedere, fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, degli specializzandi che verranno inquadrati con qualifica dirigenziale. Al relativo trattamento economico verranno applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Ssn. Questi svolgeranno attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunte, certificate prima dell'assunzione, congiuntamente, dalla scuola di specializzazione, tenendo conto degli indirizzi e delle valutazioni espressi dal Consiglio della scuola, e dai dirigenti responsabili delle strutture operative complesse presso le quali lo specializzando ha svolto le attività pratiche professionalizzanti. La formazione teorica competerà alle Università, mentre la formazione pratica verrà svolta presso le aziende sanitarie o gli Irccs.
Viene estesa dal 31 dicembre 2017 al 31 dicembre 2019 la possibilità di assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale abbia maturato, al 31 dicembre 2017, alle dipendenze dell'amministrazione, almeno tre anni di servizio, anche non continuativi, negli ultimi otto anni.
Sostituire il comma 2 con il seguente:
2. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 547 le parole: «I medici in formazione specialistica iscritti all'ultimo anno del relativo corso» sono sostituite dalle seguenti: «I medici in formazione specialistica nonché i medici veterinari iscritti all'ultimo anno e, qualora abbia durata quinquennale, al penultimo anno del relativo corso»;
b) al comma 548, dopo le parole: «dei medici», sono aggiunte le seguenti: «e dei medici veterinari»;
c) dopo il comma 548, sono inseriti i seguenti:
548-bis. Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale (SSN) nei limiti delle proprie disponibilità di bilancio e nei limiti di spesa per il personale previsti dalla disciplina vigente, possono procedere fino al 31 dicembre 2022, all'assunzione con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, con orario a tempo parziale in ragione delle esigenze formative, di coloro che sono utilmente collocati nella graduatoria di cui al comma 547, fermo restando il rispetto dei vincoli derivanti dall'appartenenza all'Unione europea relativamente al possesso del titolo di formazione medica specialistica. Il rapporto di lavoro è disciplinato dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502. Gli specializzandi assunti ai sensi del presente comma sono inquadrati con qualifica dirigenziale e al relativo trattamento economico sono applicate le disposizioni del contratto collettivo nazionale di lavoro del personale della dirigenza medica e veterinaria del Servizio sanitario nazionale vigente. Essi svolgono attività assistenziali coerenti con il livello di competenze e autonomia raggiunte, certificate prima dell'assunzione, congiuntamente, dalla scuola di specializzazione, tenendo conto degli indirizzi e delle valutazioni espressi dal Consiglio della scuola, e dai dirigenti responsabili delle strutture operative complesse presso le quali lo specializzando ha svolto le attività pratiche professionalizzanti. Gli specializzandi, per la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato, restano iscritti alla scuola di specializzazione universitaria e la formazione specialistica è a tempo parziale in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 22 della direttiva 2005/36/CE. Con specifiche intese tra le Regioni e Province autonome e le Università interessate sono definite le modalità di svolgimento della formazione specialistica a tempo parziale e delle attività formative teoriche e pratiche previste dagli ordinamenti e regolamenti didattici della scuola di specializzazione. La formazione teorica compete alle Università. La formazione pratica è svolta presso l'azienda sanitaria o l'ente d'inquadramento, purché accreditati ai sensi dell'articolo 43 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. La formazione pratica può essere svolta anche presso gli Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico. L'interruzione definitiva del percorso di formazione specialistica comporta la risoluzione automatica del contratto di lavoro stipulato, che non può avere durata superiore a quella residuale del corso di formazione specialistica, fatti salvi i periodi di sospensione previsti dall'articolo 24, commi 5 e 6, primo periodo, del decreto legislativo n. 368 del 1999, e che può essere prorogato una sola volta di ulteriori 12 mesi. Nel suddetto periodo gli specializzandi non hanno diritto al cumulo del trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica di cui agli articoli 37 e seguenti del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, fermo restando che il trattamento economico attribuito dall'azienda o dall'ente d'inquadramento deve in ogni caso assicurare allo specializzando un trattamento economico più favorevole rispetto a quello già previsto dal contratto di formazione specialistica. Con decorrenza dal conseguimento del titolo di specializzazione essi sono inquadrati a tempo indeterminato nell'ambito dei ruoli della dirigenza del Servizio sanitario nazionale secondo quanto previsto dal comma 548.
548-ter. L'assunzione di cui al comma 548-bis è subordinata al previo accertamento delle seguenti condizioni:
a) preventiva programmazione dei fabbisogni di personale;
b) indisponibilità di risorse umane all'interno delle medesime aziende, anche in relazione al ricorso a tutti gli istituti previsti dai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente;
c) assenza di valide graduatorie regionali di concorso pubblico o avviso pubblico, cui attingere per eventuali assunzioni a tempo indeterminato o a tempo determinato;
d) pur in presenza di graduatorie di cui alla precedente lettera c), rifiuto all'assunzione dei soggetti utilmente collocati nelle graduatorie stesse;
e) indizione infruttuosa, nell'ipotesi di assenza di graduatorie, di procedure per assunzioni di personale a tempo indeterminato o determinato, compiute dopo il 1° gennaio 2019, in rapporto alla natura permanente o temporanea delle funzioni che deve garantire.
12. 106. Menga, Lapia, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lorefice, Mammì, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Dopo l'articolo 12, aggiungere il seguente:
Art. 12-bis.
1. All'articolo 20, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75, le parole: «al 31 dicembre 2017» sono sostituite dalle seguenti: «al 31 dicembre 2019».
12. 0100. Trizzino.
Articolo 13 (Disposizioni in materia di carenza di medicinali e di riparto del Fondo sanitario nazionale)
Per prevenire gli stati di carenza di medicinali, vengono istituite, a supporto del Direttore generale, le figure del
Direttore amministrativo e del
Direttore tecnico-scientifico di Aifa.
Al comma 1-bis, sostituire le parole da: entro sessanta giorni fino alla fine del comma, con le seguenti: sono istituite, a supporto del Direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco, le figure dirigenziali di livello generale del Direttore amministrativo e del Direttore tecnico-scientifico. Al fine di assicurare l'invarianza finanziaria, i maggiori oneri derivanti dall'incremento di due posti di funzione dirigenziale di livello generale previsto dal primo periodo sono compensati dalla soppressione di un numero di posti di funzione dirigenziale di livello non generale equivalente sul piano finanziario. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto da adottare ai sensi dell'articolo 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, sono adeguati la dotazione organica, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia, sulla base delle disposizioni di cui al presente comma.
13. 104. Nappi, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Mammì, Menga, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Articolo 14 (Disposizioni finanziarie)
La scadenza per il versamento delle quote per il
payback farmaceutico viene spostata dal 20 al 30 maggio 2019.
Al comma 1, terzo periodo, sostituire le parole: 20 maggio con le seguenti: 30 maggio.
14. 100. Mammì, Massimo Enrico Baroni, D'Arrando, Lapia, Lorefice, Menga, Nappi, Provenza, Sapia, Sarli, Sportiello, Trizzino, Troiano, Leda Volpi.
Giovanni Rodriquez