toggle menu
QS Edizioni - martedì 26 novembre 2024

Governo e Parlamento

Fendimetrazina. Balduzzi alla Camera ricorda divieto di preparazione e prescrizione

immagine 10 febbraio - Rispondendo a un’interrogazione in commissione Affari Sociali, Balduzzi ha ricordato che il decreto ministeriale 2 agosto 2011, tra le altre cose, ha vietato la fabbricazione, l'importazione e il commercio dell’Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.
Presentata dall’onorevole Anna Margherita Miotto, componente della commissione Affari Sociali della Camera, un’interrogazione al ministro della Salute, Renato Balduzzi, sulla prescrizione della Fendimetrazina. Miotto, in particolare, ha segnalato il caso di un signore deceduto all'età di 38 anni, per il quale è stata accertata la correlazione fra l'assunzione del farmaco ed il decesso. “Nonostante l'interessamento dei familiari allo scopo di evitare la reiterazione della prescrizione della fendimetrazina per altri giovani pazienti, nulla è stato fatto per rispettare il divieto di utilizzo di questa sostanza”, afferma Miotto.

Ecco il testo della risposta del ministro della Salute Balduzzi all’interrogazione.

“Come è noto la fendimetrazina è una sostanza anoressizzante, preparata dal farmacista, usata per trattare l'obesità, ma è da tempo sottoposta a limitazioni di significativo rilievo perché considerata pericolosa per la salute.

Il decreto del Ministro della sanità in data 24 gennaio 2000 ha vietato ai medici di prescrivere e ai farmacisti di eseguire preparazioni magistrali contenenti tra gli altri principi attivi anche la fendimetrazina, e comunque tutte le sostanze che da sole o in associazione fra di loro o con altre sostanze abbiano lo scopo di ottenere un effetto anoressizzante ad azione centrale.

Il TAR del Lazio, con sentenza n. 4204 del 13 maggio 2002, ha annullato, con effetto limitato alla metodica terapeutica del dottor Zohoungbogbo, il citato decreto ministeriale 24 gennaio 2000, perché emanato in difetto di adeguata istruttoria: mancata pronuncia della Commissione unica del farmaco, operante all'epoca presso il Ministero della sanità, ora salute; assenza di verifiche ed accertamenti tecnici, con specifico riferimento anche alla metodologia terapeutica praticata dal ricorrente (dottor Zohoungbogbo) idonei a giustificare i divieti previsti dal decreto.

Con successiva sentenza n. 2838 del 31 marzo 2011 il TAR Lazio ha ulteriormente chiarito che il divieto all'utilizzo delle sostanze già indicate si estende anche alla metodica praticata dal dottor Zohoungbogbo.

Ciò premesso, nel merito delle questioni sollevate con l'interrogazione in esame, comunico che il Ministero della salute ha adottato il decreto 2 agosto 2011 concernente «aggiornamento e completamento delle tabelle contenenti l'indicazione delle sostanze stupefacenti e psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Ricollocazione in tabella 1 delle sostanze Amfepramone (dietilpropione), Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo».

In particolare, il decreto in questione ha ricollocato alcune sostanze, già sotto controllo ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 (cosiddetto testo unico Stupefacenti), dalla tabella II, che include sostanze usate in terapia, alla tabella I, che include sostanze con potere tossicomanigeno e suscettibili di abuso come le sostanze di tipo anfetaminico ad azione eccitante sul sistema nervoso centrale.

A ciò aggiungasi che il decreto ministeriale 2 agosto 2011 ha vietato in Italia la fabbricazione, l'importazione, il commercio anche attraverso la vendita via Internet e l'uso delle seguenti sostanze: Amfepramone, Fendimetrazina, Fentermina e Mazindolo.

Ne consegue pertanto il divieto sia per i farmacisti a eseguire preparazioni magistrali contenenti le predette sostanze che per i medici a prescrivere le medesime.

Per quanto attiene il segnalato caso riferito ad un medico della provincia di Roma, questo Ministero ha interpellato l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e odontoiatri di Roma. L'Ordine ha comunicato che ogni ritenuto procedimento disciplinare, per sanzionare il medico, consegue o a un esplicito esposto del cittadino interessato o a specifica segnalazione del farmacista o di un congiunto.

Da ultimo, per quanto attiene alle segnalazioni pervenute dai NAS, per la problematica in esame, di seguito riporto le informazioni specifiche acquisite dal Comando carabinieri per la tutela della salute, con note rispettivamente del 18 agosto 2011 e 23 gennaio 2012.

Allo stato attuale, i risultati conseguiti dai Nuclei dipendenti si riassumono in:
14 persone sottoposte a misura cautelare;
78 persone denunciate in stato di libertà;
2 laboratori galenici sequestrati;
909 compresse contenenti fendimetrazina sequestrate;
circa 10 chilogrammi di fendimetrazina sequestrati;
12.000 ricette mediche sequestrate.

I provvedimenti emessi dalle Autorità Giudiziarie/Amministrative consistono in:
3 decreti di interdizione dall'esercizio della professione medica;
12 decreti di interdizione dalla professione di farmacista;
5 decreti di sospensione dell'esercizio di farmacia con conseguente perdita di titolarità.

Infine, vi è stata la sospensione di un mese dall'esercizio della professione per tre medici, comminata dal competente ordine”.
 
10 febbraio 2012
© QS Edizioni - Riproduzione riservata