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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Decreto crescita. In arrivo nuove misure per incrementare gli investimenti degli Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale ed estensione benefici per il rientro dei cervelli

immagine 27 marzo - La proposta dovrebbe coninvolgere diversi Enti previdenziali delle professioni sanitarie quali Enpam, Enpaf, Enpav, Onaosi, Enpab, Enpapi ed Enpap. Il riferimento normativo è la legge 232/2016. Per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti dovranno investire almeno il 3,5% degli attivi ad imprese che operano in economia reale, tra cui sono compresi anche i Fondi di Venture Capital. Nuove misure anche per il rientro dei cervelli ed Enti associativi assistenziali. LA BOZZA
Pronta la bozza del Decreto Crescita che il Governo punta ad approvare venerdì per correggere un Pil in caduta libera con misure espansive che stimolino la ripresa economica. Nel provvedimento rientrano alcuni articoli di interesse sanitario. Su tutti, l'estensione dei benefici previsti per il rientro dei cervelli ed una misura finalizzata incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale.
 
Art. 4 (Rientro dei cervelli)
Vengono qui previsti benefici fiscali per il rientro dei cervelli (cd “impatriati” e ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia). In particolare, nei commi 1 e 2, per quanto riguarda gli impatriati e con riferimento ai soggetti che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa dal 50 al 70 per cento la riduzione dell’imponibile;
- si semplificano le condizione per accedere al regime fiscale di favore;
- si estende il regime di favore anche ai lavoratori che avviano un’attività d’impresa a partire dal periodo d’imposta in corso al 1° gennaio 2020;
- si introducono maggiori agevolazioni fiscali per ulteriori 5 periodi d’imposta in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni, acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia, trasferimento della residenza in regioni del Mezzogiorno).
 
Inoltre, si dispone alla lettera f) del comma 1 che possono accedere ai benefici fiscali dell’articolo 16, risultante dalle modifiche apportate, i lavoratori italiani non iscritti all’Aire rientrati in Italia a decorrere dal 1° gennaio 2020 purché abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi nei due periodi d’imposta precedenti il trasferimento in Italia. Relativamente, invece, ai lavoratori impatriati non iscritti all’Aire e già rientrati in Italia entro il 31 dicembre 2019 si rendono applicabili, con riferimento ai periodi d’imposta in cui siano stati notificati atti impositivi ancora impugnabili ovvero che siano oggetto di controversie pendenti nonché con riferimento ai periodi d’imposta ancora accertabili, le disposizioni dell’articolo 16 nel testo vigente al 31 dicembre 2018, sempre che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi per il periodo di cui al comma 1, lettera a), del medesimo articolo 16. VIene previsto che non possa farsi luogo al rimborso delle imposte pagate dai contribuenti in forza di adempimento spontaneo.
 
Nei commi 7 e 8, con riferimento ai docenti e ricercatori che trasferiscono la residenza in Italia a partire dall’anno 2020:
- si incrementa da 4 a 6 anni la durata del regime di favore fiscale;
- si prolunga la durata dell’agevolazione fiscale a 8, 11 e 13 anni, in presenza di specifiche condizioni (numero di figli minorenni e acquisto dell’unità immobiliare di tipo residenziale in Italia).

 
Art. 13 bis (Misura per incrementare gli investimenti qualificati di Enti privati di previdenza obbligatoria nell’economia reale)
La proposta del Mise dovrebbe coninvolgere diversi Enti previdenziali delle professioni sanitarie quali Enpam, Enpaf, Enpav, Onaosi, Enpab, Enpapi ed Enpap. Il riferimento normativo è la legge 232/2016, finalizzata ad attrarre gli Enti privati di previdenza obbligatoria ad effettuare investimenti qualificati in economia reale anche attraverso l’acquisizione di quote o azioni di Fondi per il Venture Capital. Per accedere al beneficio in termini di detassazione, gli enti previdenziali privati dovranno investire almeno il 3,5% degli attivi in azioni o quote di imprese, Oicr che investono prevalentemente in azioni o quote di imprese, quote o azioni di Fondi per il Venture Capital che operano in economia reale. La modifica legislativa, pertanto, subordina l’attività di investimento degli enti in parola al riconoscimento di un bonus, l’esenzione fiscale, solo se gli strumenti individuati dalla norma, al di sopra del suddetto limite, si rivolgono ad imprese che operano in economia reale, tra cui sono compresi anche i Fondi di Venture Capital.
 
Nella relazione tecnica si spiega che, dal punto di vista delle casse dello Stato, ciò si traduce in un non quantificabile a priori effetto positivo, per via della minore esenzione fiscale complessiva che i contribuenti potrebbero ottenere.

Art. 14 (Enti associativi assistenziali)
Inclusione di determinati enti assistenziali nell’ambito della disciplina fiscale relativa agli enti del terzo settore. All’articolo 148, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al comma 3, dopo la parola: "religiose," sono aggiunte le seguenti: " assistenziali di cui all’articolo 51, comma 2, lettera a),".

 
Giovanni Rodriquez
27 marzo 2019
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