È in dirittura d’arrivo il voto sull’emendamento che dovrebbe far superare gli ospedali psichiatrici giudiziari nel senso di una loro chiusura. L’emendamento all’articolo 3 – del decreto legge di iniziativa governativa sullo “svuotamento delle carceri”, Ddl n. 3074, in materia di sovraffollamento delle carceri – è parzialmente nuovo rispetto a quello approvato giovedì scorso all’unanimità dalla commissione Giustizia del Senato.
I tempi si fanno stretti perchè il decreto legge a firma Monti – che ricalca il disegno di legge della Commissione d’Inchiesta sul Ssn, presieduta da Ignazio Marino – prevede che venga votato entro il 21 gennaio essendo la scadenza il 20 febbraio.
Il lavoro della Commissione di Marino, nel corso di questa legislatura, ha messo in luce le drammatiche e inumane condizioni in cui versano le persone rinchiuse negli Opg oltre a sollevare la questione della necessità di rivedere questo istituto. In ambienti parlamentari le speranze di approvazione sono alte, c’è già anche il parere positivo del Guardasigilli Paola Severino.
L’emendamento prevede, tra l’altro, che per il 31 marzo 2013 “le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale”, le regioni “possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari” ed è prevista una copertura finanziaria, autorizzata dal Tesoro, per le strutture da realizzare o riconvertire di “120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013”.
Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. Mentre per le spese vive di esercizio la copertura di spesa autorizzata è di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013
S.S.
Il nuovo testo dell’emendamento
3.0.4 Testo 2
Art. 3-bis
(Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari)
1.Il termine per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari già previsto dall’allegato C del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1º aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 30 maggio 2008 e dai conseguenti accordi sanciti dalla Conferenza unificata ai sensi dell’articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 nelle sedute del 20 novembre 2008, 26 novembre 2009 e 13 ottobre 2011, secondo le modalità previste dal citato decreto e dai successivi accordi e fatto salvo quanto stabilito nei commi seguenti, è fissato al 1° febbraio 2013.
2. Entro il 31 marzo 2012, con decreto di natura non regolamentare del Ministro della salute, adottato di concerto con il Ministro della giustizia, d’intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi dell’articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti, ad integrazione di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 20 febbraio 1997, ulteriori requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili di sicurezza, relativi alle strutture destinate ad accogliere le persone cui sono applicate le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell'assegnazione a casa di cura e custodia.
3. Il decreto di cui al comma 2 è adottato nel rispetto dei seguenti criteri:
a) esclusiva gestione sanitaria all'interno delle strutture;
b) attività perimetrale di sicurezza e di vigilanza esterna, ove necessario in relazione alle condizioni dei soggetti interessati;
c) destinazione delle strutture ai soggetti provenienti, di norma, dal territorio regionale di ubicazione delle medesime.
4. A decorrere dal 31 marzo 2013 le misure di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario e dell’assegnazione a casa di cura e custodia sono eseguite esclusivamente all’interno delle strutture sanitarie di cui al comma 2, fermo restando che le persone che hanno cessato di essere socialmente pericolose devono essere senza indugio dimesse e prese in carico, sul territorio, dai Dipartimenti di salute mentale.
5. Per la realizzazione di quanto previsto dal comma 1, in deroga alle diposizioni vigenti relative al contenimento della spesa di personale, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, comprese anche quelle che hanno sottoscritto i piani di rientro dai disavanzi sanitari, previa valutazione e autorizzazione del Ministro della salute assunta di concerto con il Ministro della pubblica amministrazione e per la semplificazione e del Ministro dell’economia e delle finanze, possono assumere personale qualificato da dedicare anche ai percorsi terapeutico riabilitativi finalizzati al recupero e reinserimento sociale dei pazienti internati provenienti dagli ospedali psichiatrici giudiziari.
6. Per la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del presente articolo, limitatamente alla realizzazione e riconversione delle strutture, è autorizzata la spesa di 120 milioni di euro per l’anno 2012 e 60 milioni di euro per l’anno 2013. Le predette risorse sono assegnate alle Regioni e Province autonome mediante la procedura di attuazione del programma straordinario di investimenti di cui all’articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede, quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2012, utilizzando quota parte delle risorse di cui al citato art. 20 della legge n. 67 del 1988; quanto ad ulteriori 60 milioni di euro per l’anno 2012, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 7-quinquies del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; quanto a 60 milioni di euro per l’anno 2013, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all’articolo 32, comma 1, del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n.111
7. Al fine di concorrere alla copertura degli oneri per l’esercizio delle attività di cui al comma 1 nonchè degli oneri derivanti dal comma 5, è autorizzata la spesa di 38 milioni di euro per l’anno 2012 e 55 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013. Agli oneri derivanti dal presente comma si provvede:
a) quanto a 7 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell’ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri;
b) quanto a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2012, mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa di cui all’articolo 2, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.
c) quanto a 7 milioni di euro per l’anno 2012 ed a 24 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2013, mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all’articolo 21, comma 5 lett. b) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero della giustizia.
8. Il Comitato permanente per la verifica dell’erogazione dei livelli essenziali di assistenza di cui all’articolo 9 dell’intesa tra lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, provvede al monitoraggio e alla verifica dell’attuazione del presente articolo.
9. Nell’ipotesi di mancato rispetto, da parte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano del termine di cui al comma 1, in attuazione dell’articolo 120 della Costituzione e nel rispetto dell’articolo 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131, il Governo provvede in via sostitutiva al fine di assicurare l'operatività del nuovo regime di esecuzione delle misure di sicurezza previsto dal comma 4.
10. A seguito dell’attuazione di quanto previsto dal presente articolo la destinazione dei beni immobili degli ex ospedali psichiatrici giudiziari è determinata d’intesa tra il Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia, l’Agenzia del demanio e la regione ove gli stessi sono ubicati.