Ad una settimana dal varo del decreto sulle liberalizzazioni, ieri è circolata una prima bozza di articolato che, seppur non considerabile in alcun modo definitiva, traccia una linea di lavoro per risolvere il nodo "farmacia".
E la linea al momento individuata è quella del compromesso tra chi avrebbe voluto il ritorno alla prima stesura del "Salva Italia" con la totale liberalizzaione della fascia C con ricetta e chi, invece, sosteneva che le norme sin qui varate sono più che sufficienti per una piena concorrenza del settore.
Il compromesso trovato (ma non è detto che sarà poi questa la scelta definitiva del Governo) è quello di consentire l'apertura di più farmacie, sia riducendo il rapporto farmacia/abitante, che scende a una ogni 3.000 abitanti, sia prevedendo maggioori possibilità di aperture in ambienti e luoghi di grande transito: stazioni ferroviarie, aeroporti civili a traffico internazionale, stazioni marittime, aree di servizio autostradali servite da servizi alberghieri o di ristorazione e centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché, in quest'ultimo caso, non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
Per indire i concorsi per le nuove assegnazioni in base alle nuove piante organiche le Regioni avranno tempo fino al marzo 2013. Nelle Regioni dove, a quella data, non sarà già stato assegnato almeno l'80% delle sedi indicate nei concorsi, parafarmacie e grande distribuzione potranno vendere anche i farmaci della fascia con obbligo di ricetta.
Ridotto anche da due anni a sei mesi il periodo di "congelamento" della titolarità in caso di cessione a parenti della farmacia.
Da segnalare anche l'art. 27 della bozza di decreto che prevede che l'Aifa, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, non ha il potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.
Ecco gli articoli 11 (farmacie) e 27 (Aifa) della bozza del decreto.
Art. 11
(Potenziamento del servizio di distribuzione farmaceutica e accesso alla titolarità delle farmacie)
1. Il secondo e il terzo comma dell’articolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 475, e successive modificazioni sono sostituiti dai seguenti:
“il numero delle autorizzazioni è stabilito in modo che vi sia una farmacia ogni 3000 abitanti. La popolazione eccedente, rispetto al parametro di cui al secondo comma, consente l’apertura di una ulteriore farmacia, qualora sia superiore a 500 abitanti; nei comuni fino a 9000 abitanti, l’ulteriore farmacia può essere autorizzata soltanto qualora la popolazione eccedente rispetto al parametro sia superiore a 1500 abitanti”.
2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono ad assicurare, entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l’approvazione straordinaria delle piante organiche delle farmacie, in attuazione della previsione di cui al comma 1. In deroga a quanto previsto dall’articolo 9 della legge 2 aprile 1968, n. 475, sulle sedi farmaceutiche istituite in attuazione del comma 1 non può essere esercitato il diritto di prelazione da parte del comune. Entro i successivi 30 giorni le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano bandiscono un concorso straordinario per soli titoli per la copertura delle sedi farmaceutiche di nuova istituzione o vacanti, fatte salve quelle per le quali sia stata già espletata la procedura concorsuale, riservando la partecipazione allo stesso ai farmacisti non titolari di farmacia e ai titolari di farmacia rurale sussidiata. L’adozione dei provvedimenti previsti dai precedenti periodi del presente comma costituisce adempimento soggetto alla verifica annuale da parte del comitato e del tavolo di cui agli articoli 9 e 12 dell’intesa sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano del 23 marzo 2005, ai fini dell’accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale.
3. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sentiti l’unità sanitaria locale e l’ordine provinciale dei farmacisti, competenti per territorio, possono istituire una farmacia:
a) Nelle stazioni ferroviarie, negli aeroporti civili a traffico internazionale, nelle stazioni marittime e nelle aree di servizio autostradali ad alta intensità di traffico, servite da servizi alberghieri o di ristorazione;
b) Nei centri commerciali e nelle grandi strutture di vendita con superficie superiore a 10.000 metri quadrati, purché non sia già aperta una farmacia a una distanza inferiore a 1500 metri.
4. Fino al 2022, tutte le farmacie istituite ai sensi del comma 3 sono offerte in prelazione ai comuni in cui le stesse hanno sede.
5. Nelle regioni in cui, alla data del 1° marzo 2013, non sia stato assegnato almeno l’80 per cento delle sedi messe a concorso ai sensi del comma 2, possono essere venduti i medicinali di cui all’articolo 8, comma 10, lettera c) della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, anche negli esercizi commerciali di cui all’articolo 5, comma 1, del decreto – legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, in possesso dei requisiti tecnologici, strutturali e organizzativi fissati con decreto del Ministro della salute ai sensi dell’articolo 32 del decreto – legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Non rientrano nell’ambito di applicazione del presente comma i medicinali di cui all’articolo 45 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, i medicinali di cui all’articolo 89 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, i farmaci del sistema endocrino e quelli somministrabili per via parenterale.
6. Al comma 9 dell’articolo 7 della legge 8 novembre 1991, n. 362 e successive modificazioni, le parole “due anni” sono sostituite dalle parole “sei mesi”.
Art. 27
(Autorizzazione in commercio dei farmaci generici)
1. Fatta salva la tutela della proprietà industriale e commerciale, l’Agenzia Italiana per il Farmaco, nel rilasciare l’autorizzazione all’immissione in commercio dei farmaci generici, di cui all’articolo 10 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, non ha il potere di accertare l’esistenza di protezioni brevettuali o industriali.