La Camera ha approvato oggi in via definitiva, con voto di fiducia, il Decreto fiscale. Diverse le misure per la sanità: dallo stop al doppio ruolo per i presidenti di Regione commissari ad acta per la sanità, alla semplificazione delle procedure per le transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. E ancora, dall'esonero dell'obbligo di fatturazione elettronica per medici, farmacisti, altri operatori, fino a finanziamenti ad hoc per diverse strutture sanitarie.
Alcune misure si vanno ad incastrare con norme del disegno di legge di Bilancio già approvato dalla Camera. Ad esempio, per il 2020 in arrivo 5 mln per gli Irccs della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e 5 mln per gli Irccs della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero della salute, impegnati nei programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. La stessa misura è stata finanziata in manovra anche per il 2019.
E ancora, viene qui previsto uno stanziamento, per il 2020, pari a 50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento delle infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Allo stesso scopo in manovra sono stati già approvati finanziamenti di 150 mln per il 2019, 50 mln per il 2020 che si andranno a sommare a quelli previsti ora dal Decreto fiscale, e 100 mln per il 2021.
Per finire, via libera agli stanziamenti per il 2018 in favore del Centro nazionale di adroterapia oncologica (Cnao), oggetto di un ulteriore finanziamento ad hoc in legge di Bilancio di 5 mln per il 2019 e di 10 mln per ciascuno degli anni 2020 e 2021.
Queste nel dettaglio le misure approvate di interesse sanitario.
Articolo 8 (Definizione agevolata delle imposte di consumo sui prodotti succedanei del tabacco e sui liquidi da inalazione). Viene qui consentita la definizione agevolata di debiti tributari maturati fino al 31 dicembre 2018 - per i quali non sia intervenuta sentenza passata in giudicato - relativi alle imposte di consumo su:
- prodotti contenenti nicotina o altre sostanze idonei a sostituire il consumo dei tabacchi lavorati (c.d. succedanei del tabacco)
- prodotti liquidi da inalazione senza combustione costituiti da sostanze diverse dal tabacco, non destinati ad essere usati come medicinali, contenenti o meno nicotina.
La definizione agevolata (di cui vengono fissate le scadenze temporali e le modalità) è ammessa con il
versamento pari al 5% degli importi dovuti. Non sono dovuti interessi e sanzioni. Si tratta, di fatto, di una
sanatoria nei confronti produttori di sigarette elettroniche riguardante un
debito da 187 milioni con lo Stato. La situazione potrà essere così sanata versando appena il 5% dell'imposta. Alle aziende verrebbero condonati
177 milioni.
Articolo 10-bis (Disposizioni di semplificazione in tema di fatturazione elettronica per gli operatori sanitari). Con l'approvazione dell'emendamento del relatore la Commissione in sede referente ha previsto l'esonero dall'obbligo di fatturazione elettronica - per il periodo d'imposta 2019 - per i soggetti tenuti all'invio dei dati al Sistema tessera sanitaria.
La norma si applica a: le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, i policlinici universitari, le farmacie, pubbliche e private, i presidi di specialistica ambulatoriale, le strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa, gli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari e gli iscritti all'Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri. Questi sono tenuti ad inviare al Sistema tessera sanitaria i dati relativi alle prestazioni erogate dal 2015, con alcune esclusioni, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi Le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica dei dati, sono rese disponibili sul sito internet del Sistema tessera sanitaria.
Articolo 22-quater (Disposizioni in materia di transazioni con le aziende farmaceutiche per il ripiano della spesa farmaceutica). Si dispone la procedura per la definizione delle transazioni con le aziende farmaceutiche relative ai contenziosi sul
ripiano del payback per gli anni 2013, 2014 e 2015. Viene specificato che le suddette
transazioni sono valide, per la parte pubblica, con la sola sottoscrizione dell'Agenzia Italiana del Farmaco, semplificando così una procedura che, fino ad oggi, richiedeva anche le sottoscrizioni di Ministero della Salute e Ministero dell'Economia.
Articolo 23-quater (Istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e Sistemi di prenotazione elettronica in ambito sanitario).
L'articolo dispone:
- un finanziamento, per il 2020, nella misura di
5 milioni di euro per gli Istituti di ricovero e cura di carattere scientifico (IRCCS) della ''Rete oncologica'' del Ministero della salute, impegnati nello sviluppo delle
nuove tecnologie antitumorali CAR-T, e di
5 milioni di euro per gli IRCCS della ''Rete cardiovascolare'' del Ministero della salute, impegnati nei
programmi di prevenzione primaria cardiovascolare. Alla copertura dei relativi oneri si provvede con una corrispondente una riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica;
- uno stanziamento, per il 2020, pari a
50 milioni di euro, per l'implementazione e l'ammodernamento delle
infrastrutture tecnologiche legate ai sistemi di prenotazione elettronica per l'accesso alle strutture sanitarie. Alla copertura si provvede con una corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica.
Articolo 25-sexies (Finanziamenti in favore di alcune strutture sanitarie). Vengono qui disposti finanziamenti per il 2018 in favore di alcune strutture sanitarie. Gli stanziamenti sono disposti a valere sulle risorse per il medesimo anno 2018 destinate al finanziamento di progetti relativi agli obiettivi di carattere prioritario e di rilievo nazionale nel settore sanitario.
In particolare, gli stanziamenti concernono:
- nella misura di
9 milioni di euro, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale ed internazionale per le caratteristiche di specificità e innovatività nell’erogazione di prestazioni pediatriche, con particolare riferimento alla prevalenza di trapianti di tipo allogenico
(Bambin Gesù);
- nella misura di
12,5 milioni, strutture, anche private accreditate, che costituiscono centri di riferimento nazionale per l’adroterapia, eroganti trattamenti per specifiche neoplasie maligne mediante l’irradiazione con ioni carbonio
(Cnao);
- nella misura di
11 milioni, strutture, anche private accreditate, riconosciute di rilievo nazionale per il settore delle neuroscienze, eroganti programmi di alta specialità neuro-riabilitativa, di assistenza a elevato grado di personalizzazione delle prestazioni e di attività di ricerca scientifica traslazionale per i deficit di carattere cognitivo e neurologico
(Fondazione Santa Lucia).
Articolo 25-septies (Disposizioni in materia di commissariamenti delle regioni in piano di rientro dal disavanzo sanitario). Viene qui modificata la disciplina in materia di commissariamenti delle regioni inadempienti ed in situazione di piano di rientro dal disavanzo del settore sanitario. Si estende a tutti i casi di commissariamento il principio secondo cui
la nomina come commissario ad acta è incompatibile con l'affidamento o la prosecuzione di qualsiasi incarico istituzionale presso la regione soggetta a commissariamento (quindi, anche con l'incarico di presidente della regione).
Le nuove disposizioni hanno efficacia anche con riferimento ai commissari ad acta già nominati. Potrebbero saltare dunque i ruoli di
Vincenzo De Luca per la Campania e
Nicola Zingaretti per il Lazio (da sottolineare, tuttavia, che sia Campania che Lazio hanno annunciato una rapida e prossima uscita dai piani di rientro).
Oltre alla fine del doppio ruolo, qui si spiega che le Regioni commissariate dovranno predisporre, con cadenza semestrale, in occasione delle periodiche riunioni di verifica, una relazione ai Ministri della Salute e dell'Economia, da trasmettere al Consiglio dei ministri, con particolare riferimento al monitoraggio dell'equilibrio di bilancio e dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza.
Vengono inoltre elencate le caratteristiche che dovranno possedere i futuri commissari ad acta: "Il commissario ad acta deve possedere qualificate e comprovate professionalità nonché specifica esperienza di gestione sanitaria ovvero aver ricoperto incarichi di amministrazione o direzione di strutture, pubbliche o private, aventi attinenza con quella sanitaria ovvero di particolare complessità, anche sotto il profilo della prevenzione della corruzione e della tutela della legalità".
Infine, si spiega che il Consiglio dei ministri, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto, dovrà procedere alla nomina di un commissario ad acta per ogni regione in cui si sia determinata l’incompatibilità del commissario, il quale resterà comunque in carica fino alla nomina del nuovo commissario ad acta.
Giovanni Rodriquez