Alla luce dell’articolo 21 del cosiddetto “Decreto Sicurezza” firmato dal Capo dello Stato ed inviato alle Camere per quanto di competenza, per i medici in servizio nei “Presidi Sanitari” c’è il rischio di un incremento del disagio lavorativo per lo stress conseguente alla richiesta di prestazioni di utenti potenzialmente di difficile gestione per i quali potrebbe essere attivato uno specifico provvedimento di
Daspo previsto nel testo del decreto.
L’estensione del DASPO (Divieto di Accesso alle manifestazioni Sportive) Urbano introdotto dal Decreto Legge n.14/2017 anche ai Presidi Sanitari (tra cui Guardie Mediche e Pronto Soccorsi) crea non poche preoccupazioni operative da parte dei Medici in quanto l’Art. 3 del Codice Deontologico “Doveri del medico” recita: Dovere del medico è la tutela della vita, della salute fisica e psichica dell'Uomo e il sollievo dalla sofferenza nel rispetto della libertà e della dignità della persona umana, senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia, in tempo di pace come in tempo di guerra, quali che siano le condizioni istituzionali o sociali nelle quali opera. La salute è intesa nell'accezione più ampia del termine, come condizione cioè di benessere fisico e psichico della persona.
Nel commento della FNOMCeO allo stesso articolo è precisato: La scelta di sostituire al termine "compito" quello, decisamente più incisivo, di "dovere" nell’ambito delle affermazioni a carattere quasi universale, che l’articolo stesso contiene, è stata unanime, voluta al fine di puntualizzare il rapporto imprescindibile che deve esistere tra il medico e la persona. Questo articolo, in cui vengono sottolineati valori fondamentali e principi etici universali, vuole rivestire per il professionista una sorta di guida in riferimento a situazioni in cui l’affermazione di una propria regola comportamentale può arrivare a porsi in diretto contrasto con la normativa statale vigente.
Il secondo comma dell’articolo riconferma l’interpretazione, ormai accettata ampiamente, ovvero che il concetto di salute è da intendersi in senso estensivo, con riferimento, quindi, al benessere fisico e psichico della persona. Si può correttamente sostenere che questo articolo costituisce un'applicazione dallo specifico punto di vista della professione medica degli articoli 32 e 3 della Costituzione. Come è noto, infatti, l'art. 32 della Cost. garantisce il c.d. "diritto alla salute" anche se tecnicamente è più corretto parlare di "diritto alla tutela della salute".
L'esercizio medico, attraverso la propria tradizione millenaria, costituisce il primo e più naturale supporto per difendere la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività. Il riferimento all'art. 3 della Costituzione (che prevede il c.d. principio di uguaglianza) viene invece spontaneo considerando che l'articolo del codice deontologico in commento utilizza quasi le stesse parole del legislatore costituzionale prevedendo che il medico deve assicurare la difesa e il rispetto della vita, della salute e il sollievo della sofferenza "senza discriminazioni di età, di sesso, di razza, di religione, di nazionalità, di condizione sociale, di ideologia in tempo di pace come di guerra".
Per rendersi conto delle responsabilità del medico, di fronte a questioni di emergenza, e dell’attenzione richiesta a questo professionista, basta leggere una recente significativa sentenza della Cassazione Penale la 38409 /2018 dove viene condannato un veterinario per mancato soccorso ad un cane oggetto di investimento stradale. Ecco perché occorre che il Parlamento intervenga durante la discussione a chiarire i termini e i tempi previsti dal DASPO indicati nell’art.21 del medesimo Decreto Sicurezza. E’ opportuno ricordare che la professione Medica rientra tra le cosiddette professioni d’aiuto: categorie lavorative altamente motivate ad aiutare gli altri, persone fondamentalmente generose, e altruiste che in mancanza di risposte di gratitudine o di apprezzamento da parte dell’utenza, non riuscendo a elaborare la frustrazione naturale che da queste professioni deriva, non prendendosi adeguatamente cura dei propri bisogni, finiscono per cadere in uno stato di disagio e insoddisfazione lavorativa, con disturbi somatici e psicologici.
Non va perciò tralasciata un’analisi comportamentale che tenga conto di un approfondimento che comprenda anche l’acquisizione di nozioni di processo e di sistema per far fronte a specifiche emergenze. Ritorna, in questo modo, prepotentemente di attualità il percorso lanciato nel 2004 dall’allora Ministro della Funzione Pubblica quando fu promulgata la direttiva sulle Misure finalizzate al miglioramento del Benessere Organizzativo nelle Pubbliche Amministrazioni. Nel documento si definiscono le azioni per raggiungere obiettivi di efficacia e di produttività per realizzare e mantenere il benessere fisico e psicologico delle persone, attraverso la costruzione di ambienti (anche fisici) e relazioni di lavoro che contribuiscono al miglioramento della qualità della vita e delle prestazioni. Il Ministero considerava elementi di fondamentale importanza, oltre alla sussistenza di un clima organizzativo che stimolasse la creatività e l’apprendimento, la garanzia dell’ergonomia e della sicurezza degli ambienti di lavoro. Tutto questo avrebbe contribuito, secondo il Ministero, a scongiurare quel “Disagio lavorativo”, alla base, come si è visto, dei fenomeni di stress, incomprensioni, violenze e aggressioni. Il disagio lavorativo, infatti, qualunque forma assuma, ha alla sua base un accumulo di stress psicosociale. Ciò indica che il lavoratore cede quando viene colpito non solo nelle sue attività lavorative ma anche nello svolgimento della vita sociale associata alla professione. Le aree da considerare, per una valutazione dello stress psicosociale il più possibile completa, dovrebbero essere almeno tre: 1. fattori di rischio fisici e oggettivi dovuti all’ambiente di lavoro, alle misure di sicurezza da rispettare, alle attrezzature; 2. fattori di rischio tecnici ed organizzativi (gestione dei turni, qualità della comunicazione, ecc); 3. rischio psicosociale (assenteismo, turn over elevato, vertenze lavorative, ecc.).
Domenico Della Porta
Docente di Medicina del Lavoro Università Telematica Internazionale “Uninettuno” – Roma
Delegato alla Prevenzione e Sicurezza dei Lavoratori e delle strutture sanitarie Federsanità ANCI