Di seguito una sintesi delle norme riguardanti pubblico impiego, sanità, liberalizzazioni servizi locali e ordini professionali
.
Tutti in pensione a 67 anni, ma dal 2026
A partire dal 2026 si andrà in pensione non prima di 67 anni, uomini e donne.
Liberalizzazione dei servizi pubblici locali, farmacie comunali escluse
Obiettivo, quello di “realizzare un sistema liberalizzato dei servizi pubblici locali di rilevanza economica attraverso la piena concorrenza nel mercato e di perseguire gli obiettivi di liberalizzazione e privatizzazione dei medesimi servizi”.
Per raggiungerlo il maxi emendamento prevede che tutte le amministrazioni locali “valutino l’opportunità di procedere all’affidamento simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente vantaggiosa”.
In altre parole tutti quei servizi pubblici che risulti vantaggioso cedere ai privati, con esclusione però dei servizi di fornitura dell’ acqua, del gas naturale ed energia elettrica, del trasporto ferroviario regionale e delle farmacie comunali, tutti già esclusi
dall'articolo 4, comma 34 della legge 148 del 2011 nell’articolo che recepiva gli esiti del referendum sulle liberalizzazioni e le norme dell’UE.
Ordini professionali: riforma entro 12 mesi, società tra professionisti e abolizione tariffe
La riforma si dovrà attuare con DPR entro 12 mesi dall’approvazione della legge di stabilità (e quindi entro novembre 2012) secondo i principi previsti
dall'art. 3, comma 5 della legge 148/2011. La vera novità è la possibilità di costituire società tra professionisti iscritti all’Ordine e l’abolizione delle tariffe professionali.
Regioni in Piano di rientro escluse dalle norme sulla cessione del credito
Il maxi emendamento prevede che i fornitori con crediti esigibili nei confronti delle Regioni e degli Enti locali possano presentare istanza di cessione del credito a istituti bancari o intermediari finanziari.
Dalla norma sono però escluse le Regioni sottoposte a Piani di rientro dal deficit sanitario.
Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
Il personale in sovrannumero o in eccedenza funzionale o per esigenze finanziarie delle pubbliche amministrazioni (centrali, regionali e locali) potrà essere posto in mobilità e ricollocato totalmente o parzialmente nell’ambito della stessa o in altra amministrazione, anche ricorrendo a forme flessibili di lavoro o a contratti di solidarietà. Per chi non sarà ricollocato scatta il collocamento in disponibilità con un’indennità pari all’80% dello stipendio e dell’indennità integrativa speciale con esclusione di qualsiasi altro emolumento, per la durata massima di 24 mesi.