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QS Edizioni - sabato 23 novembre 2024

Governo e Parlamento

Cure tranfrontaliere. In Stato Regioni le linee guida

immagine 21 dicembre - Le linee guida si dividono in due parti. La prima affronta quanto disposto dal Dlgs sull’assistenza transfrontaliera per fornire indicazioni sui principi di riferimento, sulle garanzie e mezzi di tutela dei pazienti. La seconda riguarda il raffronto tra i Regolamenti di sicurezza sociale e ii decreto legislativo, che costituisce un elemento prioritario per dare corretta attuazione all'assistenza sanitaria transfrontaliera. LA PROPOSTA DI LINEE GUIDA.
Linee guida per l’assistenza transfrontaliera approvate in Stato-Regioni. Obiettivo: assicurare la più ampia omogeneità delle garanzie e dei mezzi di tutela de] paziente sul territorio nazionale.

Le linee guida si dividono in due parti.

La prima affronta quanto disposto dal Dlgs sull’assistenza transfrontaliera per fornire indicazioni sui principi di riferimento, sulle garanzie e mezzi di tutela dei pazienti, sulle attività del Punto di contatto nazionale e di quelli regionali se istituiti, sul sistema delle autorizzazioni preventiva e relative modalità attuative, sulle prescrizioni in materia di farmaci e dispositivi medici.

La seconda riguarda il raffronto tra i Regolamenti di sicurezza sociale e ii decreto legislativo, che costituisce un elemento prioritario per dare corretta attuazione all'assistenza sanitaria transfrontaliera.

In questo senso le linee guida riportano indicazioni già condivise tra ministero e Regioni e che sono frutto di una collaborazione attiva da anni, richiamando sia la nota tecnica inviata dal ministero della Salute alle Regioni sull'attuazione del decreto legislativo 38/2014, sia ii documento di linee guida preliminari che le Regioni hanno condiviso a luglio 2014 e che ha costituito un punto di riferimento nell'applicazione del decreto legislativo n. 38/20 I4.

Le linee guida sono scaturite da un ampio percorso di lavoro comune tra ministero, Regioni e Agenas, realizzato tramite diversi gruppi di lavoro che hanno elaborato proposte per redigerle, trattando i singoli aspetti previsti dal Dlgs 38/2014 per dare una attuazione uniforme ai principi e alle regole sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Gli obiettivi generali sono:
• fare chiarezza sul diritto della libera circolazione dei pazienti tra i Paesi dell'Unione europea e ad avere le informazioni necessarie affinché possano conoscere e utilizzare consapevolrnente l'assistenza sanitaria transfrontaliera;
• rendere più facile per le autorità sanitarie nazionali collaborare e scambiare informazioni sugli standard qualitativi e di sicurezza applicabili all'assistenza sanitaria;
• aiutare i pazienti che necessitano di un trattamento specializzato (es. diagnosi/cura di una malattia rara);
• incoraggiare lo sviluppo di Reti di riferimento europee che riuniscono, su base volontaria, i centri specializzati gia riconosciuti in Europa;
• consentire agli esperti della sanita di tutta Europa di condividere buone pratiche in tema di assistenza sanitaria.

L'assistenza sanitaria transfrontaliera è  prestata con gli standard di qualità e sicurezza vigenti nello Stato membro. In Italia i  riferimenti  principali sono il  sistema  dell'autorizzazione e dell'accreditamento  istituzionale.  I  Paesi  sono  incoraggiati  a  sviluppare  programmi  di miglioramento in questo senso.

Per le cure programmate in un altro Stato membro dell'Unione europea. dello Spazio Economico Europeo e Svizzera. i regolamenti prevedono che la persona interessata o un suo delegato debba sempre richiedere un'autorizzazione preventiva.

L’autorizzazione va richiesta allo Stato membro competente, cioè dove si trova l'istituzione che assicura la persona interessata o da cui la persona riceve il diritto a ottenere le cure.

In Italia, l'istituzione competente al rilascio dell'autorizzazione è l'Azienda sanitaria locale di residenza. L'autorizzazione, sulla base dei Regolamenti, è subordinata a due condizioni:
• le cure sono adeguate e finalizzate a garantire la tute]a della salute dell'interessato;
• le cure rientrano tra le prestazioni sanitarie erogabili dal Sistema sanitario di appartenenza ma non possono essere praticate nel proprio Paese entro un lasso di tempo accettabile sotto il profilo medico, tenuto conto dello stato di salute e della probabile evoluzione della malattia.

I pazienti ricevono le cure programmate, se autorizzate preventivamente, senza anticipare i costi. Ma se il paziente ha sostenuto i costi dell'assistenza sanitaria ricevuta, potrà richiedere il rimborso direttamente nello Stato membro di cura o nello Stato membro competente.

I pazienti  che intendono  ricevere cure  programmate  in  un  altro Stato membro dell'Ue devono anticipare  i costi delle prestazioni sanitarie e le prestazioni  sanitarie rimborsabili  sono solo quelle comprese nei Lea. Le Regioni possono rimborsare, con proprie risorse, i Lea aggiuntivi e altri costi di natura non sanitaria, quali le spese di viaggio e di alloggio e i costi supplementari sostenuti da una persona disabile a causa della disabilita.

Per il rimborso dei costi devono essere applicate le tariffe regionali al netto  delta compartecipazione alla spesa e della quota di compartecipazione alla spesa aggiuntiva, se dovute.

Per le cure non programmate, invece, i pazienti residenti in uno Stato membro che non sia lo Stato membro competente, potranno ricevere le prestazioni in natura necessarie per motivi medici nel corso del loro soggiorno in quello Stato (es.: turismo). Queste prestazioni sono erogate, per conto dello Stato membro competente,  dallo Stato  membro  in cui  si soggiorna,  come  se  gli interessati fossero assicurati in quest'ultimo Stato.

Per l'accesso a queste prestazioni in natura, il paziente deve esibire la Tessera europea di assicurazione malattia  (TEAM)  o  il  certificato  sostitutivo  rilasciato  dallo Stato membro  competente in cui il paziente risiede.

Se il paziente non possiede la TEAM o il certificato sostitutivo deve versare il costo delle prestazioni sanitarie ricevute e potrà richiedere il rimborso direttamente allo Sato membro di cura, o allo Stato membro competente al rientro.

Anche per le cure non programmate, in deroga al meccanismo di assistenza indiretta introdotto dal Dlgs, sono previste due specifiche eccezioni  in cui l'assistenza  sanitaria è prestata senza anticipazioni di costi.

La prima riguarda i pensionati iscritti al Ssn e i loro familiari residenti in un altro Stato membro  Ue i quali,  qualora  si trovano  a  soggiornare  sul territorio  italiano,  usufruiscono delle prestazioni sanitarie come se fossero residenti.

La seconda riguarda i casi in cui l'assistenza sanitaria non rientra tra quelle per cui è richiesta l'autorizzazione  preventiva, non è  prestata  a  norma  dei  Regolamenti ed è  prestata  in  Italia  che,  ai  sensi  dei  Regolamenti,  sarebbe  responsabile  del  rimborso  dei  costi. In questo caso i costi sono a carico dell'Italia e il paziente usufruirà di prestazioni sanitarie a parita di accesso  e condizioni  previste per i residenti
21 dicembre 2017
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