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QS Edizioni - venerdì 22 novembre 2024

Governo e Parlamento

Legge di Bilancio. Regioni chiedono di escludere Ssn da proroga graduatorie concorsi pubblici ai fini delle assunzioni. “Servono nuove procedure”

immagine 14 dicembre - Per le Regioni “le professionalità del Ssn sono interessate da una continua evoluzione scientifica che rende necessario poter reclutare personale selezionato sulla base di percorsi formativi innovativi e quindi con nuove procedure concorsuali“. Inoltre gli Enti del Ssn, spiega la relazione all’emendamento, sono tenuti al solo obiettivo della riduzione della spesa del personale e non anche a limiti assunzionali.
Dopo la richiesta di emendamenti irrinunciabili e di altre due modifiche sui centri per l'impiego e sui punti vendita gioco pubblico  e la richiesta di un incontro con il presidente del Consiglio dei ministri, le Regioni, che devono ancora esprimere il loro parere sulla legge di Bilancio, mettono a punto un’ulteriore proposta di emendamento che presenteranno oggi alla Conferenza Unificata.
 
Il principio è che le professionalità del Ssn sono interessate da una continua evoluzione scientifica che rende necessario poter reclutare personale selezionato sulla base di percorsi formativi innovativi e quindi con nuove procedure concorsuali.
 
Per questo le Regioni propongono un emendamento alla legge di Bilancio che le esclude ufficialmente dalla previsione di  proroga fino al 31 dicembre 2017 dell'efficacia delle graduatorie dei concorsi pubblici per assunzioni a tempo indeterminato.
 
Gli Enti del Ssn, spiega la relazione all’emendamento, sono tenuti al solo obiettivo della riduzione della spesa del personale e non anche a limiti assunzionali.
 
Infatti, l’art. 1, comma 565 della legge 296/2006 e le successive disposizioni legislative confermative, ha stabilito le misure con cui gli enti del Ssn concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica in relazione alla propria spesa complessiva del personale, prevedendo che le spese del personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell’IRAP, non debbano superare annualmente il corrispondente ammontare dell’anno 2004 diminuito dell’1,4%.
 
Poiché il limite di costo si ripercuote indirettamente sulle capacità assunzionali di ciascun ente, ne è derivata un’incertezza interpretativa, con conseguenti comportamenti disomogenei sul territorio nazionale, che ha portato in alcuni casi a ritenere che anche gli enti del Ssn siano soggetti alle norme relative alle proroghe della validità delle graduatorie oltre il termine ordinario di tre anni previsto dall’articolo 35, comma 5 ter del d.lgs. 165/2001.
 
Scopo dell’emendamento è omogeneizzare l’interpretazione e i comportamenti di tutte le aziende ed enti del Ssn escludendoli in modo chiaro dall’ambito delle norme relative alle proroghe, “anche tenuto conto dell’esigenza di salvaguardare la peculiarità del settore sanitario”.
 
Ecco la proposta di emendamento all’art.1, comma 676 del DDL n. 4768 Camera - “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2018”.
All’articolo 1, comma 676, al termine della lett. a) il punto e virgola è sostituito dal punto e viene aggiunto il seguente periodo:
“Sono in ogni caso escluse dalla proroga le aziende ed enti del SSN, salvo che le rispettive Regioni non dispongano diversamente”.
14 dicembre 2017
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