Arrivano le prime bocciature da parte della Commissione Bilancio del Senato agli emendamenti all'articolo 41 della legge di Bilancio in materia di sanità. In particolare, durante la seduta di ieri, la V Commissione ha respinto tre misure che rientravano nel 'pacchetto' dei segnalati per il PD ed AP. Si trattava cioè di quelle proposte di modifica di particolare interesse sulle quali era più forte il pressing dei senatori della maggioranza per riuscire ad ottenere il via libera.
Tra le misure dichiarate inammissibili, sia per materia che per copertura economica, vi sono l'emendamento PD che proponeva la
modifica al tetto di spesa per il personale degli Enti del Servizio sanitario nazionale. In particolare, per il vincolo di spesa fermo al livello stabilito per il 2004 e ridotto dell'1,4%, si proponeva di eliminare le parole "-1,4%". Una misura che poteva tradursi in circa 6-7.000 nuove assunzioni.
È arrivato poi lo stop all'emendamento PD che riconosceva all'
Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali la possibilità di bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base.
Infine, bocciato l'emendamento di AP con il quale si puntava a risolvere la questione legata ai
rimborsi agli ex specializzandi con il riconoscimento di indennizzi a titolo forfettario.
Di seguito il testo dei
tre emendamenti dichiarati inammissibili dalla Commissione Bilancio.
Art. 41-bis (Modifica tetto di spesa personale Enti Ssn). Fermo restando il rispetto degli obblighi delle Regioni agli obiettivi di finanza pubblica e di quanto previsto per gli enti del Ssn, le parole “diminuito dell’1,4%” sono soppresse.
(Gruppo PD) –
Emendamento 41.0.20
Art. 41-bis (Agenas). La dotazione organiza dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali è determinata nel numero di 146 unità, di cui 17 con qualifica dirigenziale. Per il biennio 2018-2019, nel rispetto della programmazione triennale di fabbisogno di personale, Agenas potrà bandire procedure concorsuali, per esami, per assunzioni a tempo indeterminato di 100 unità di personale, di cui 10 dirigenti di Area III, 80 categoria D posizione economica base, 7 categoria C posizione economica base e 3 categoria B posizione economica base, con una riserva di posti non superiore al 50% per il personale non di ruolo, di qualifica non dirigenziale, che, alla data di entrata in vigore della legge, presti servizio, con contratto a tempo determinato da almeno 3 anni presso l'Agenzia stessa.
(Gruppo PD) -
Emendamento 41.0.29
Art. 41-bis (Rimborsi ex specializzandi). Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione, la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, per tutta la durata del corso di specializzazione, a titolo forfettario, una remunerazione annua omnicomprensiva di 11.000 euro.
Nel caso in cui i soggetti abbiano beneficiato di sentenze passate in giudicato con le quali sia stato riconosciuto il diritto a remunerazione superiore, deve essere loro corrisposta una somma pari a quella stabilita dalle sentenze medesime.
In alternativa e sulla base di una scelta individuale ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina negli anni 1978/1979 e specializzati dall'anno accademico 1982/1983 all'anno 1991/1992, il diritto alla corresponsione della remunerazione può essere tramutato in periodi di contribuzione figurativa.
Ai medici ammessi alle scuole di specializzazione in medicina dagli anni 1992/1993 agli anni 2005/2006 che alla data di entrata in vigore della legge, abbiano presentato domanda giudiziale o abbiano interrotto i termini di prescrizione la Presidenza del Consiglio dei Ministri corrisponde, a titolo forfettario, un indennizzo omnicomprensivo di 10.000 euro per ogni anno del corso di specializzazione frequentato in ragione della durata legale dello stesso.
(Aiello, Bianconi AP) -
Emendamento 41.0.22
Giovanni Rodriquez